Il Tar Sicilia ha respinto il ricorso di un esercente contro il Questore di Enna che aveva rigettato l’istanza per ottenere il rilascio di licenza per la raccolta a distanza e l’esercizio in via telematica del gioco del poker e del casinò on line, in relazione al contratto di prestazione di servizi stipulato con una società maltese. L’istanza è stata rigettata perché la suddetta società “non risulta assegnataria di concessione o autorizzazione rilasciata da Ministeri o da altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzare e gestire le scommesse”, e “considerato, altresì, che il possesso del titolo concessorio è propedeutico all’esercizio dell’attività in argomento e costituisce presupposto essenziale per il rilascio della licenza di P.S.”, prevista dall’art. 88 del R.D. 18.06.31 n. 773 (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza). Nella sentenza i giudici hanno anche ricordato che “allo stato attuale del diritto dell’Unione (europea, ndr), la circostanza che un operatore disponga, nello Stato membro in cui è stabilito, di un’autorizzazione che gli consente di offrire giochi d’azzardo non osta a che un altro Stato membro, nel rispetto degli obblighi posti dal diritto dell’Unione, subordini al possesso di un’autorizzazione rilasciata dalle proprie autorità la possibilità, per un tale operatore, di offrire siffatti servizi a consumatori che si trovino nel suo territorio”. dar/AGIMEG