Arriva, in via sperimentale, il gioco numerico a totalizzatore nazionale con raccolta soltanto a distanza “Play Your Date”. E’ quanto comunicato con una determinazione direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli firmata dal Direttore Centrale ad interim Giochi Stefano Saracchi.
Ecco il testo integrale:
“VISTA la determinazione direttoriale prot. n. 108933/R.U. in data 23 febbraio 2023, con la quale l’Ing. Stefano Saracchi, in quanto Direttore Centrale Giochi, è delegato ad adottare atti e provvedimenti amministrativi concernenti l’indizione e la gestione dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore anche con partecipazione a distanza; VISTA la nota prot. n. GNTN/82/2022/U in data 21 luglio 2022, con cui la società concessionaria Sisal Lottery Italia S.p.A. ha trasmesso all’Agenzia il progetto di un nuovo gioco numerico a totalizzatore nazionale con raccolta soltanto a distanza, denominato “Play Your Date”, da introdurre, in sostituzione del gioco “Play Six”, in considerazione del trend negativo registrato dalla raccolta e dalle conseguenti entrate erariali afferenti a quest’ultimo; TENUTO CONTO della certificazione redatta in data 30 novembre 2022, a cura dell’ADAMSS Center e del Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Milano, attestante la correttezza della matrice matematica della formula di gioco “Play Your Date”; VISTO il “Piano dei progetti e delle iniziative dei GNTN” per l’anno 2023, redatto dalla società concessionaria Sisal Lottery Italia S.p.A. e presentato all’Agenzia in data 21 dicembre 2022, ove, al paragrafo n. 4.7, viene proposto, in continuità con quanto indicato nel “Piano” per l’anno 2022, una revisione del portafoglio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale con raccolta a distanza; TENUTO CONTO dell’andamento negativo registrato negli ultimi anni dalla raccolta e dalle conseguenti entrate erariali afferenti al gioco numerico a totalizzatore nazionale con partecipazione solo a distanza denominato “Play Six”; RAVVISATA la necessità di assicurare il costante allineamento dell’offerta di gioco alle mutate esigenze del mercato e all’evoluzione della domanda dei giocatori, a garanzia, al contempo, delle conseguenti entrate erariali; VALUTATA la nuova proposta di gioco con raccolta solo a distanza, denominata “Play Your Date”, da introdurre in sostituzione del gioco “Play Six”, formulata, da ultimo, in data 21 luglio 2022, dalla società concessionaria Sisal Lottery Italia S.p.A., frutto di un approfondito esame condotto di concerto tra quest’ultima e l’Agenzia; TENUTO CONTO del parere reso, in data 21 febbraio 2023, dall’Ufficio gioco a distanza in merito al progetto del nuovo gioco numerico a totalizzatore con raccolta solo a distanza, denominato “Play Your Date”; RAVVISATA l’opportunità di introdurre, in via sperimentale, per un periodo di un anno, la nuova formula di gioco con raccolta solo a distanza denominata “Play Your Date”, al fine di verificarne l’andamento e il conseguente utile erariale”.
IL DIRETTORE CENTRALE ad interim DETERMINA
TITOLO I OGGETTO E DEFINIZIONI
ARTICOLO 1 (Oggetto) 1. La presente determinazione direttoriale disciplina l’introduzione, in via sperimentale, per il periodo di un anno, del gioco numerico a totalizzatore nazionale “Play Your Date”, per il quale è prevista la sola raccolta a distanza.
ARTICOLO 2 (Definizioni) 1. Ai fini della presente determinazione direttoriale, si intende per: a) Agenzia, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; b) calendario, l’insieme dei concorsi pianificati in un anno; c) categorie di premi, l’individuazione delle varie tipologie di premi previste dalla presente determinazione; d) combinazione di gioco, la data pronosticata dal giocatore, composta da giorno, mese e anno; e) combinazione vincente di gioco, i due numeri estratti che identificano la data vincente. Il primo numero è estratto da una serie continua di numeri compresa tra 1 (uno) e 365 (trecentosessantacinque), a cui è univocamente associato un giorno/mese tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, con esclusione del 29 febbraio. Il secondo numero è estratto da un’altra serie continua di numeri compresa tra 0 (zero) e 99 (novantanove), a cui è univocamente associato un anno tra 00 e 99; f) Concessionario, il soggetto al quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha affidato in concessione l’esercizio, la gestione e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, a seguito della procedura di selezione indetta ed espletata secondo i criteri fissati dall’articolo 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; g) concorso, tutte le attività utili allo svolgimento del gioco nel periodo che intercorre tra la sua apertura e la sua chiusura; h) concorso straordinario, il concorso aggiuntivo a quelli previsti dal calendario, indetto con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; i) contratto di conto di gioco, il contratto sottoscritto tra un giocatore e un punto di vendita a distanza; j) convalida, l’avvenuta registrazione sul sistema del Concessionario della richiesta di giocata effettuata dal titolare di un contratto di conto di gioco; k) estrazione, operazione di sorteggio dell’insieme dei numeri che compongono la combinazione di gioco vincente, effettuata attraverso un sistema estrazionale; l) estrazione istantanea, operazione di sorteggio di un premio a vincita immediata contestuale alla giocata; m) Fondo di ripartenza, il fondo, istituito e gestito dal Concessionario, destinato a integrare il montepremi dei premi a punteggio di prima categoria nei concorsi successivi all’avvenuta assegnazione del premio di prima categoria e al pagamento dei premi a vincita immediata, qualora il montepremi destinato al pagamento di tali premi non sia sufficiente al completo pagamento degli stessi; n) formula di gioco, l’insieme delle regole applicative, a medesimo principio tecnico, che consentono la definizione di una specifica combinazione di gioco; o) generatore automatizzato di numeri casuali, la componente del sistema del Concessionario che assegna casualmente uno o più numeri a ciascuna giocata per comporre la combinazione di gioco; p) giocata, la singola combinazione o l’insieme di combinazioni di gioco pronosticate dal giocatore oggetto della convalida; q) giocata a distanza, la giocata effettuata secondo le modalità stabilite dal decreto direttoriale prot. n. 2011/38887/giochi/Ena del 10 ottobre 2011, emanato in attuazione di quanto previsto dall’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88; r) giocata in abbonamento, la giocata effettuata impartendo disposizioni di gioco valevoli per un numero predeterminato di concorsi futuri e immediatamente consecutivi fra loro; s) giocata su prenotazione, la giocata effettuata impartendo disposizioni di gioco valevoli per un numero predeterminato di concorsi futuri e anche non consecutivi; t) GNTN, i giochi numerici a totalizzatore nazionale basati sulla scelta di numeri da parte dei giocatori all’atto della giocata ovvero sull’attribuzione alla giocata medesima di numeri determinati casualmente, per i quali una quota predeterminata delle poste di gioco è conferita a un unico montepremi, avente una base di raccolta di ampiezza non inferiore a quella nazionale e che prevedono, altresì, la ripartizione in parti uguali del montepremi tra le giocate vincenti appartenenti alla medesima categoria di premi; u) matrice di gioco, l’insieme delle regole matematiche che sottendono la definizione della formula di gioco; v) modalità estrazionale, il procedimento automatizzato e certificato attraverso il quale si effettuano le estrazioni; w) montepremi, la quota parte della raccolta di gioco destinata al pagamento delle vincite di ciascun concorso; x) montepremi di categoria, la parte di montepremi dedicata a ciascuna categoria di premi; y) montepremi di concorso, la somma tra il montepremi e i montepremi di categoria non assegnati nei concorsi precedenti; z) posta di gioco, il costo di ciascuna combinazione di gioco; aa) prospetto informativo delle vincite, l’elenco di tutte le vincite realizzate nel concorso di riferimento pubblicato sul sito del Concessionario contestualmente al Bollettino Ufficiale; bb)punto di vendita a distanza, il Concessionario ovvero il soggetto autorizzato alla raccolta a distanza dei giochi numerici a totalizzatore nazionale; cc) quota, l’importo ottenuto dividendo il montepremi di una categoria di premi per il numero di combinazioni di gioco vincenti in tale categoria; dd)raccolta, l’ammontare complessivo degli importi delle giocate; ee) raccolta a distanza, la modalità di raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale effettuata, alternativamente o congiuntamente, attraverso Internet, la televisione digitale, terrestre e satellitare, la telefonia fissa e mobile nonché tramite qualunque altro mezzo assimilabile per modalità e caratteristiche, con esclusione della raccolta in luoghi pubblici con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica; ff) settimana contabile, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedì e la successiva giornata della domenica di ogni settimana nella quale si raccoglie il gioco; gg) sistema di gioco, il sistema informatico, composto da hardware e software, che gestisce e garantisce il funzionamento del gioco; hh)sistema estrazionale, il sistema informatico basato su appositi algoritmi, che assicura la casualità delle estrazioni; ii) sito informativo del Concessionario, il sito o i siti internet che il Concessionario utilizza per la diffusione al pubblico delle informazioni relative al gioco; jj) vendita a distanza, l’offerta di gioco online effettuata dal Concessionario ovvero da altri concessionari di gioco autorizzati ai sensi dell’articolo 24, comma 11 e seguenti, della legge 7 luglio 2009, n. 88; kk) vincita, l’importo destinato al pagamento delle giocate contenenti combinazioni di gioco vincenti; ll) vincita immediata, l’importo in denaro, predeterminato, assegnato in modo casuale dal sistema di gioco all’atto della convalida della giocata.
TITOLO II DENOMINAZIONE, MODALITÀ DI GIOCO E DI DETERMINAZIONE DELLE VINCITE
ARTICOLO 3 (Disposizioni generali) 1. I concorsi del gioco “Play Your Date” hanno frequenza giornaliera. 2. Il calendario è stabilito dal Concessionario e deve essere preventivamente comunicato all’Agenzia per l’approvazione. Ogni eventuale proposta di modifica al calendario già approvato dall’Agenzia deve essere comunicata, con almeno 10 giorni di anticipo, all’Agenzia stessa per l’approvazione. Ogni modifica al calendario, una volta approvata, verrà pubblicata sul sito informativo e comunicata dal Concessionario ai punti di vendita a distanza, con almeno 7 giorni di anticipo. 3. L’Agenzia, anche su proposta del Concessionario, può indire, con apposito provvedimento, eventuali concorsi straordinari, in deroga al calendario già approvato. In tali casi, il Concessionario darà adeguata comunicazione al pubblico, tramite il sito informativo e ai punti di vendita a distanza, da rendere con almeno 7 giorni di anticipo rispetto all’indizione del concorso straordinario. 4. Ferma restando la responsabilità del Concessionario prevista dai livelli di servizio, di cui all’Allegato n. 1 dell’Atto di convenzione, i malfunzionamenti del sistema di gioco e del sistema estrazionale che impediscono temporaneamente lo svolgimento di una o più estrazioni, comportano la sospensione temporanea dell’estrazione ovvero delle estrazioni coinvolte fino al ripristino del corretto funzionamento del sistema di gioco. La raccolta delle giocate per i concorsi successivi non viene sospesa; l’estrazione ovvero le estrazioni sospese verranno effettuate al ripristino del sistema di gioco e del sistema estrazionale. In tali casi, il Concessionario fornirà ogni utile informazione ai punti di vendita a distanza e ai giocatori, dando adeguata comunicazione sul sito informativo. 5. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, nei casi di forza maggiore che impediscono temporaneamente lo svolgimento di una o più estrazioni, conseguirà la sospensione temporanea dell’estrazione ovvero delle estrazioni coinvolte. La raccolta delle giocate per i concorsi successivi verrà temporaneamente sospesa dall’Agenzia con apposito provvedimento. L’estrazione ovvero le estrazioni sospese verranno riprese al venir meno dei casi di forza maggiore e verrà, altresì, ripresa la raccolta delle giocate con apposito provvedimento dell’Agenzia. In tali casi, il Concessionario fornirà ogni utile informazione ai punti di vendita a distanza e ai giocatori, dando adeguata comunicazione sul sito informativo.
ARTICOLO 4 (Matrice di gioco) 1. La formula del gioco “Play Your Date” è basata su una matrice doppia, “1 su 365 più 1 su 100”, in quanto la combinazione di gioco vincente è determinata dall’estrazione di un numero compreso tra 1 (uno) e 365 (trecentosessantacinque) e di un numero compreso tra 0 (zero) e 99 (novantanove). Le possibili combinazioni di gioco sono 36.500.
ARTICOLO 5 (Partecipazione al gioco, estrazione dei numeri vincenti e categorie di premi) 1. Il gioco consiste nel pronosticare, per ciascun concorso, una data, composta da giorno, mese e anno. 2. Per ciascun concorso sono estratti due numeri, da due serie continue di numeri, senza riutilizzazione dei numeri estratti, generati per mezzo del sistema estrazionale. Il primo numero è estratto da una serie continua di numeri compresa tra 1 (uno) e 365 (trecentosessantacinque), a cui è univocamente associato un giorno/mese tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, con esclusione del 29 febbraio. Il secondo numero è estratto da una serie continua di numeri compresa tra 0 (zero) e 99 (novantanove), a cui è univocamente associato un anno tra 00 e 99. 3. I due numeri estratti, così come descritti al precedente comma 2, identificano la data relativa alla combinazione di gioco vincente. Il sistema del Concessionario assicura la non prevedibilità di ciascuna estrazione e la medesima probabilità di estrazione per ciascuna combinazione di gioco. 4. Le categorie di premi si distinguono in premi a punteggio e in premi a vincita immediata. 5. I premi a punteggio si classificano nelle seguenti tre categorie: a) di prima categoria, denominata “GG/MM/AA”. Sono le giocate in cui risultano esatti i pronostici relativi a tutti e due i numeri estratti (giorno/mese e anno) costituenti la combinazione vincente; b) di seconda categoria, denominata “GG/MM”. Sono le giocate in cui risulta esatto il pronostico relativo al primo numero estratto (giorno/mese) della combinazione vincente; c) di terza categoria, denominata “AA”. Sono le giocate in cui risulta esatto il pronostico relativo al secondo numero estratto (anno) della combinazione vincente. 6. Le probabilità di vincita delle categorie dei premi a punteggio sono: a) 1 su 36.500 per la vincita di prima categoria denominata “GG/MM/AA”; b) 1 su 369 per la vincita di seconda categoria denominata “GG/MM”; c) 1 su 100 per la vincita di terza categoria denominata “AA”. 7. I premi a vincita immediata sono determinati e assegnati in maniera casuale dal sistema di gioco e sono di importo pari ad euro 1,00 (uno/00). L’assegnazione di detti premi è effettuata successivamente alla convalida della giocata e avviene attraverso un’estrazione istantanea randomica certificata, con una frequenza di 1 (un) premio ogni 10 (dieci) combinazioni convalidate.
ARTICOLO 6 (Posta di gioco e montepremi) 1. La posta di gioco è di euro 0,50 (cinquanta centesimi). La giocata minima equivale a una combinazione di gioco. 2. L’Agenzia, a suo insindacabile giudizio, anche su proposta del Concessionario, può variare, con apposito provvedimento, il costo unitario della posta di gioco, purché compreso tra euro 0,50 (cinquanta centesimi) ed euro 20,00 (venti/00) nonché la ripartizione del montepremi. In tali casi, il Concessionario darà adeguata comunicazione ai punti di vendita a distanza e al pubblico, tramite il sito informativo. 3. Il montepremi è costituito dal 71 per cento della raccolta complessiva. 4. Ai premi a punteggio di cui al precedente articolo 5, comma 5, è assegnato il 71,50 per cento del montepremi totale; ai premi a vincita immediata di cui al precedente articolo 5, comma 7, è assegnato il restante 28,50 per cento del montepremi totale. 5. La parte di montepremi destinata al pagamento dei premi a punteggio di seconda e di terza categoria, di cui al successivo articolo 7, comma 1, lettera b) e lettera c), è pari alla somma dei prodotti delle quote previste per ciascuna di dette categorie per i vincenti delle medesime categorie. 6. Il montepremi dei premi a punteggio residuale al pagamento dei premi a punteggio di seconda e di terza categoria, di cui al precedente comma 5, viene ripartito nelle seguenti proporzioni: a) al montepremi dei premi a punteggio di prima categoria è attribuito il 65 per cento; b) al Fondo di ripartenza, di cui al successivo articolo 8, è attribuito il restante 35 per cento. 7. Qualora, effettuato il pagamento dei premi a punteggio di seconda e di terza categoria di cui al precedente comma 5, non si disponga di un montepremi residuale, da ripartire secondo le proporzioni stabilite dal precedente comma 6, al pagamento dei premi a punteggio di prima categoria si provvede utilizzando il montepremi dei premi a punteggio di prima categoria cumulato nei concorsi precedenti, secondo quanto previsto dal successivo articolo 7, comma 4. L’importo minimo garantito è pari ad euro 1.000,00 (mille/00) mediante prelievo dal Fondo di ripartenza, di cui al successivo articolo 8. Ove il saldo del Fondo di ripartenza sia inferiore a detto importo, il Concessionario anticipa l’importo necessario a garantire la copertura del montepremi minimo di euro 1.000,00 (mille/00). A partire dal primo concorso successivo, in cui risulti nel Fondo di ripartenza un saldo attivo, il Concessionario trattiene in unica soluzione quanto anticipato ovvero, ove ciò non sia possibile, opera più prelievi in occasione dei successivi concorsi, fino al recupero di quanto anticipato. 8. Qualora il montepremi dei premi a punteggio non sia sufficiente al pagamento dei premi a punteggio di seconda e di terza categoria, di cui al successivo articolo 7, comma 1, lettera b) e lettera c), la ripartizione del montepremi avviene secondo le seguenti percentuali: a) al montepremi dei premi a punteggio di prima categoria è attribuito il 22,10 per cento del montepremi dei premi a punteggio; b) al montepremi dei premi a punteggio di seconda categoria è attribuito il 26,70 per cento del montepremi dei premi a punteggio; c) al montepremi dei premi a punteggio di terza categoria è attribuito il 39,30 per cento del montepremi dei premi a punteggio; d) al Fondo di ripartenza, di cui al successivo articolo 8, è attribuito il restante 11,90 per cento del montepremi dei premi a punteggio.
ARTICOLO 7 (Vincite) 1. Per ciascun concorso, le quote per ciascuna categoria di premi a punteggio sono determinate come di seguito indicato: a) la quota relativa ai premi a punteggio di prima categoria si determina suddividendo il relativo montepremi di categoria, di cui al precedente articolo 6, comma 6, lettera a) ovvero di cui al precedente articolo 6, comma 7, in parti uguali tra le combinazioni di gioco risultate vincenti nel concorso di riferimento; b) la quota relativa ai premi a punteggio di seconda categoria è pari ad euro 25,00 (venticinque/00); c) la quota relativa ai premi a punteggio di terza categoria è pari ad euro 10,00 (dieci/00). 2. Qualora il montepremi dei premi a punteggio non risulti sufficiente a pagare le quote relative ai premi a punteggio di seconda e di terza categoria, la ripartizione del montepremi dei premi a punteggio viene effettuata secondo le percentuali indicate nel precedente articolo 6, comma 8. In tali casi, la quota unitaria da destinare al pagamento dei premi a punteggio di prima, di seconda e di terza categoria di ciascun concorso si determina suddividendo i relativi montepremi di categoria in parti uguali tra le combinazioni di gioco risultate vincenti nel concorso di riferimento. 3. In caso di vincenti di premi a punteggio di prima categoria, il montepremi della medesima categoria di premi del concorso successivo è incrementato dell’importo di euro 1.000,00 (mille/00) prelevato dal Fondo di ripartenza, di cui al successivo articolo 8. Ove il saldo del Fondo di ripartenza sia inferiore a detto importo, il Concessionario anticipa l’importo necessario a garantire la copertura del montepremi minimo di euro 1.000,00 (mille/00). A partire dal primo concorso successivo, in cui risulti nel Fondo di ripartenza un saldo attivo, il Concessionario trattiene in unica soluzione quanto anticipato ovvero, ove ciò non sia possibile, opera più prelievi in occasione dei successivi concorsi, fino al recupero di quanto anticipato. 4. Per ciascun concorso, in mancanza di vincenti di premi a punteggio di prima categoria, il relativo montepremi è cumulato al montepremi della medesima categoria di premi a punteggio del concorso successivo, fino al concorso nel quale si realizza una vincita di prima categoria. 5. Qualora la ripartizione del montepremi dei premi a punteggio avvenga secondo le percentuali previste dal precedente articolo 6, comma 8, in mancanza di premi a punteggio di seconda categoria il relativo montepremi è cumulato con il montepremi dei premi a punteggio di terza categoria del concorso stesso ovvero in mancanza di premi a punteggio di terza categoria il relativo montepremi è cumulato con il montepremi dei premi a punteggio di seconda categoria del medesimo concorso. 6. In nessun caso la quota unitaria di una categoria di premi a punteggio può essere minore della quota unitaria di una categoria di premi a punteggio inferiore. Se, a seguito dell’estrazione e del relativo computo delle quote secondo le percentuali indicate nel precedente articolo 6, comma 8, la quota unitaria di una categoria di premi a punteggio risulti minore di quella di una categoria di premi a punteggio inferiore, si procede alla fusione delle due categorie dei premi a punteggio e dei relativi montepremi. In tali casi, il montepremi ottenuto è suddiviso tra tutte le giocate vincenti delle categorie di premi a punteggio interessate. Nel caso in cui la quota risultante dalla fusione di due categorie risulti maggiore di quella della categoria di premi superiore, le categorie interessate sono fuse tra loro. 7. Per ciascun concorso, la quota relativa ai premi a vincita immediata è pari ad euro 1,00 (uno/00). 8. Qualora il montepremi dei premi a vincita immediata, di cui al precedente articolo 6, comma 4, non risulti sufficiente a pagare le quote relative ai premi a vincita immediata, l’importo necessario a garantire il completo pagamento dei premi a vincita immediata è prelevato dal Fondo di ripartenza, di cui al successivo articolo 8. Ove il saldo del Fondo di ripartenza sia inferiore a detto importo, il Concessionario anticipa l’importo necessario a garantire il completo pagamento dei premi a vincita immediata. A partire dal primo concorso successivo, in cui risulti nel Fondo di ripartenza un saldo attivo, il Concessionario trattiene in unica soluzione quanto anticipato ovvero, ove ciò non sia possibile, opera più prelievi in occasione dei successivi concorsi, fino al recupero di quanto anticipato. 9. Qualora, invece, il montepremi dei premi a vincita immediata, di cui al precedente articolo 6, comma 4, risulti maggiore dell’importo necessario al pagamento dei premi a vincita immediata, l’eccedenza così generata è versata nel Fondo di ripartenza di cui al successivo articolo 8, entro 5 giorni lavorativi successivi a quello di chiusura della settimana contabile di riferimento.
ARTICOLO 8 (Fondo di ripartenza) 1. Gli importi accantonati nel Fondo di ripartenza sono destinati all’integrazione del: a) montepremi dei premi a punteggio di prima categoria nei concorsi successivi a quello in cui si verificano una o più vincite di premi a punteggio di prima categoria; b) montepremi dei premi a punteggio di prima categoria ove ricorrano le condizioni indicate al precedente articolo 6, comma 7; c) pagamento dei premi a vincita immediata, qualora il montepremi destinato al pagamento di tali premi, indicato al precedente articolo 6, comma 4, non sia sufficiente al completo pagamento dei premi a vincita immediata. 2. Il Fondo di ripartenza è incrementato degli interessi maturati sulla giacenza del relativo conto corrente al netto di ritenute e spese bancarie.
TITOLO III MODALITÀ OPERATIVE DEL GIOCO
ARTICOLO 9 (Modalità di partecipazione) 1. Per la partecipazione al gioco, il giocatore accede ad un ambiente virtuale nel quale ha la possibilità di scegliere il pronostico di una data, composta da giorno, mese e anno e ove sono disponibili le informazioni di diretto interesse del giocatore, quali l’importo del premio a punteggio di prima categoria, i dati dell’ultima estrazione e i tempi di attesa relativi alla prossima estrazione. 2. La raccolta di gioco è effettuata direttamente dal Concessionario ovvero attraverso i punti di vendita a distanza autorizzati, secondo le modalità stabilite dal decreto direttoriale prot. n. 2011/38887/giochi/Ena del 10 ottobre 2011, recante “Disciplina dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui è prevista la sola raccolta a distanza”, di cui alle premesse. 3. La raccolta di gioco si effettua nell’arco delle 24 ore di ogni giorno. L’ora e il minuto in cui si effettua la giocata determina il concorso al quale la stessa partecipa, secondo il calendario dei concorsi stabilito ai sensi del precedente articolo 3, comma 2. 4. La giocata viene effettuata esclusivamente tramite disposizioni di gioco espresse dal giocatore per via telematica, secondo le modalità stabilite dalla sopra menzionata disciplina dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui è prevista la sola raccolta a distanza. 5. La richiesta della giocata è irrevocabile. 6. La registrazione della giocata a distanza sul sistema sostituisce a tutti gli effetti la ricevuta di gioco. Il sistema consente in ogni caso al giocatore la stampa dei dati identificativi della giocata. 7. Sono consentite giocate in abbonamento e su prenotazione.
ARTICOLO 10 (Bollettino Ufficiale) 1. Il Concessionario redige, con frequenza giornaliera e in formato elettronico, il Bollettino Ufficiale, che, per ogni concorso chiuso nella giornata di gioco, riporta: a) la combinazione di gioco vincente; b) l’ammontare del montepremi; c) l’ammontare del montepremi di ciascuna categoria di premi; d) il numero delle combinazioni di gioco vincenti per ciascuna categoria di premi; e) il valore unitario dei premi per ciascuna categoria; f) gli estremi identificativi delle giocate vincenti; g) gli eventuali montepremi di categoria non assegnati per mancanza di combinazioni di gioco vincenti relative ad una o più categorie di premi, con indicazione della loro destinazione; h) la data di redazione del Bollettino stesso. 2. Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato dal Concessionario, contestualmente al prospetto informativo delle vincite, sul proprio sito informativo entro il giorno lavorativo successivo alla giornata di gioco alla quale il Bollettino si riferisce. Tale pubblicazione costituisce comunicazione ufficiale degli esiti del concorso e deve permanere sul sito informativo quantomeno fino alla scadenza del termine per la presentazione dei reclami, rispettivamente per ciascun concorso.
TITOLO IV PAGAMENTO DELLE VINCITE E RECLAMI
ARTICOLO 11 (Pagamento delle vincite) 1. Il pagamento delle vincite è effettuato secondo le modalità previste dal decreto direttoriale prot. n. 2011/38887/giochi/Ena del 10 ottobre 2011, recante “Disciplina dei giochi numerici a totalizzare nazionale di cui è prevista la sola raccolta a distanza”, di cui alle premesse. 2. Le vincite di importo superiore ad euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00), non accreditabili sul conto di gioco, devono essere reclamate dal giocatore, secondo le modalità stabilite dalla sopra menzionata disciplina dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui è prevista la sola raccolta a distanza, entro il termine massimo di 60 giorni solari dalla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale, a pena di decadenza di ogni diritto. Il Concessionario provvede al pagamento delle vincite di importo superiore ad euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) mediante accredito sul conto corrente bancario o postale indicato dal vincitore nella richiesta di pagamento. 3. Sulle vincite eccedenti euro 500,00 (cinquecento/00), è applicato il relativo prelievo erariale, nella misura percentuale prevista dalla normativa di riferimento vigente al momento della vincita.
ARTICOLO 12 (Presentazione e trattamento dei reclami in materia di vincite) 1. La presentazione dei reclami in materia di vincite da parte del giocatore e la conseguente trattazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal decreto direttoriale prot. n. 2011/38887/giochi/Ena del 10 ottobre 2011, recante “Disciplina dei giochi numerici a totalizzare nazionale di cui è prevista la sola raccolta a distanza”, di cui alle premesse.
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO 13 (Obblighi del Concessionario) 1. Copia della presente determinazione direttoriale è pubblicata sul sito informativo del Concessionario, che è, altresì, tenuto ad assicurare la pubblicazione del medesimo provvedimento sui siti internet dei punti di vendita a distanza autorizzati.
ARTICOLO 14 (Norme di rinvio) 1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente determinazione direttoriale valgono le disposizioni regolamentari stabilite dalla disciplina dei giochi numerici a totalizzatore nazionale di cui è prevista la sola raccolta a distanza.
ARTICOLO 15 (Efficacia) 1. Con successivo provvedimento dell’Agenzia verrà fissata la data del primo concorso del gioco “Play Your Date”, a seguito delle risultanze positive delle verifiche tecnico-funzionali della relativa piattaforma di gioco. cdn/AGIMEG