L’Austria ha presentato domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea riguardo ad una causa con la Online Games Handels GmbH, società austriaca di giochi da casinò online. “Alla luce dell’articolo 6 della CEDU in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – si legge nella domanda – l’articolo 56 TFUE o gli articoli 49 e segg. TFUE debbano essere interpretati nel senso che, tenuto conto dell’obiettività e indipendenza di giudizio richiesta al giudice in base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo (in particolare alla sua sentenza del 18 maggio 2010, 64962/01, § 54), ostano a una disciplina nazionale in base alla quale le prove necessarie nell’ambito di un procedimento amministrativo di natura penale al fine di giustificare una disciplina di quasi monopolio del mercato nazionale del gioco d’azzardo, che gode di tutela penale, devono anzitutto — alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea [in particolare della sua sentenza del 30 aprile 2014, C-390/12] — essere individuate e circoscritte in modo del tutto indipendente, nonché successivamente assunte e valutate nell’ambito di indagini autonome, non dall’autorità penale (o da un’altra autorità statale preposta all’esercizio dell’azione penale) nella sua funzione di rappresentante dell’accusa, ma — d’ufficio e a prescindere dal comportamento delle parti — dal giudice (in una stessa persona/funzione) chiamato a pronunciarsi sulla legittimità delle misure penali impugnate”. lp/AGIMEG