La Corte Costituzionale ha bocciato la norma che Ā affidaĀ alla competenza inderogabile del Tar Lazio, sede di Roma,Ā le controversie sul rilascio della licenza di pubblica sicurezza agli esercizi che commercializzano giochi pubblici con vincita in denaro. La norma controversa ĆØ lāart. 135, lett. q-quater), del codice di procedura amministrativa ā introdotto con lāart. 10, comma 9-ter, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, poi convertito con la legge 44 del 2012 ā che affida al solo Tar Lazio tutti i ricorsi amministrativi in materia di giochi (come ad esempio quelli sul rilascio dellāart. 88 Tulps, a prescindere da provincia in cui la Questura ha sede).Ā A sollevare la questione di costituzionalitĆ i Tar di Puglia, Piemonte e Calabria – che avevano promosso complessivamente 12 ordinanze – secondo cui l’affidamento della competenza al Tar Lazio non consentisse di perseguire le finalitĆ della norma, come il contrasto del āpericolo di infiltrazioni criminaliā, lāacquisizione di āelementi di prova in ordine alle eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minoriā, āla tracciabilitĆ dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecitaā. Ā La Consulta ricorda che – come ha giĆ affermato in altri precedenti – “le deroghe alla ripartizione ordinaria della competenza territoriale devono essere valutate secondo un Ā«criterio rigorosoĀ»” . Pertanto “ogni deroga al suddetto principio sia disposta in vista di uno scopo legittimo, giustificato da un idoneo interesse pubblico (che non si esaurisca nella sola esigenza di assicurare lāuniformitĆ della giurisprudenza sin dal primo grado, astrattamente configurabile rispetto ad ogni categoria di controversie); che la medesima deroga sia contraddistinta da una connessione razionale rispetto al fine perseguito; e che, infine, essa risulti necessaria rispetto allo scopo, in modo da non imporre un irragionevole stravolgimento degli ordinari criteri di riparto della competenza in materia di giustizia amministrativa”. La Corte Costituzionale sottolinea quindi che la necessitĆ di raggiungere un’uniformitĆ della giurisprudenza sin dal primo grado di giudizio da sola non basta a legittimare una deroga sulla competenza territoriale: “in questa materia ā la probabilitĆ che si formino pronunce contrastanti tra i vari uffici giudiziari dislocati sul territorio non ĆØ superiore a quanto accade nella generalitĆ delle controversie attribuite alla cognizione dei giudici amministrativi, rispetto alle quali lāuniformitĆ della giurisprudenza viene garantita, in sede di gravame, dal Consiglio di Stato, ed in particolar modo dalla sua Adunanza Plenaria”. Le ulteriori censure sollevate dai Tar “Restano assorbite”. gr/AGIMEG