Giochi, disegno di legge PD al Senato: vietata qualsiasi forma di pubblicità, comunicazione commerciale, propaganda pubblicitaria di marchi o prodotti di giochi. Il testo integrale

E’ stato pubblicato al Senato il disegno di legge d’iniziativa dei senatori Patriarca, Valente, Astorre, Cucca, Grimani, Alfieri, D’Arienzo, Taricco, Garavini, Iori, Fedeli, Bini e Bellanova (PD) “Disposizioni in materia di prevenzione e cura del gioco d’azzardo patologico”. Il testo dispone che le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari di gioco debbano do­tarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un codice etico di condotta. Vietata, inoltre, qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di comunicazione commerciale, di sponsorizza­zione e di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta fisiche od online.

“Il presente disegno di legge intende rispondere all’esigenza, sempre più avvertita, di porre un argine al fenomeno della dipendenza dal gioco d’az­ zardo, cresciuto in Italia negli ultimi anni insieme all’aumento dell’offerta pubblica di giochi con vincite in denaro. Un settore eco­ nomico in grande espansione, che fa regi­ strare il 3 per cento del PIL nazionale e ri­ sultati significativi in termini di occupazione e di fatturato, ma che sta causando anche problemi rilevanti sul piano sanitario e so­ ciale. Il gioco con vincite in denaro attraverso l’utilizzo di slot e videolottery, il gioco online e i tagliandi delle lotterie istantanee hanno avuto infatti negli ultimi anni una grande diffusione, anche grazie a una pub­ blicità pervasiva e accattivante, che ricorre a messaggi talvolta ingannevoli e illusori in merito alle reali possibilità di vincita. Com­ plice la crisi economica, sempre più ci si af­ fida alla speranza nel colpo di fortuna, tanto che le sale giochi proliferano nei nostri cen­ tri urbani e si stima che gli italiani brucino nei giochi circa 80 miliardi di euro l’anno. Va detto che queste forme di intratteni­ mento non incentivano certo la buona socia­ lità ma favoriscono al contrario la solitudine delle persone e possono avere anche effetti preoccupanti, incoraggiando comportamenti di gioco compulsivi che talvolta sfociano in vere e proprie forme di dipendenza. Il gioco d’azzardo patologico è ormai riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale come una nuova patologia assimilabile alle dipendenza da alcool o da sostanze stupefa­ centi, con le inevitabili conseguenze per la vita delle persone e delle famiglie e con i conseguenti costi sociali, come emerso an­ che dall’indagine conoscitiva effettuata nella scorsa legislatura dalla Commissione Affari sociali della Camera dei deputati. Numerosi episodi di cronaca hanno fatto emergere diverse problematiche, prime fra tutte quelle relative alle infiltrazioni nella fi­ liera del gioco di organizzazioni criminali che stanno acquisendo quote di mercato sempre più sostanziose, anche attraverso l’u­ tilizzo degli apparecchi di gioco come stru­ menti di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, nonché quelle relative al gioco d’azzardo online, molto più pericoloso rispetto al gioco che avviene tramite le reti fisiche di raccolta, in quanto difficilmente regolamentabile. La consapevolezza di questi problemi è cresciuta tanto nell’opinione pubblica quanto nelle istituzioni. È ormai diffusa la convin­ zione che sia necessario intervenire per cu­ rare la patologia, ma anche per prevenirne la diffusione, adottando criteri più rigorosi nelle modalità di svolgimento dei giochi. Questo è un tema che richiede una discus­ sione complessa, vista l’oggettiva contraddi­ zione fra la rilevanza economica del settore e del gettito fiscale che produce, da un lato, e le conseguenze negative che possono deri­ vare da una diffusione incontrollata del gioco, dall’altro. È nel 2012 che, con il decreto Balduzzi in materia di sanità, per la prima volta viene riconosciuta in un testo di legge la patologia correlata al gioco d’azzardo, disponendone l’inserimento nei livelli essenziali di assi­ stenza del Servizio sanitario nazionale e pre­ vedendo misure limitative della pubblicità dello stesso gioco al fine di prevenirne la diffusione. Importanti novità sulla normativa dei giochi sono poi state previste dalla de lega fiscale approvata nel marzo 2014, che il Governo però non ha mai esercitato. Nel frattempo diverse regioni hanno legiferato in materia, i comuni hanno emanato regola­ menti e in questa legislatura sono stati pre­ sentati diversi progetti di legge d’iniziativa parlamentare sul tema. Sulla materia sono intervenute anche le leggi di stabilità per il 2015 e il 2016 con la previsione di un fondo di 50 milioni di euro destinato alla cura e alla prevenzione del gioco d’azzardo patologico, con l’istituzione presso il Ministero della salute dell’osserva­ torio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipen­ denza grave, con la previsione di un piano nazionale di intervento con campagne infor­ mative e di prevenzione e con alcune misure limitative della pubblicità dei giochi con vincite in denaro. Se finora lo Stato, nel giusto intento di contrastare il gioco illegale, si è preoccupato più di favorire il gioco lecito che di moni­ torare e arginare le degenerazioni che avrebbe potuto produrre, ora si deve trovare un maggiore equilibrio: strumenti e risorse adeguati per la cura delle persone affette dalla patologia correlata al gioco d’azzardo, ma soprattutto un forte impegno nella pre­ venzione del fenomeno, disincentivando l’eccessiva diffusione del gioco d’azzardo e favorendo una maggiore consapevolezza dei rischi e dei comportamenti responsabili da parte dei giocatori”, si legge nel testo.

“Il presente disegno di legge si compone di dodici articoli. In particolare, l’articolo 1 delinea l’og­ getto e la finalità del disegno di legge: in­ trodurre disposizioni finalizzate a garantire alle persone affette da gioco d’azzardo pato­ logico e ai loro familiari interventi di cura, recupero e riabilitazione, nonché porre in atto una strategia per la prevenzione del fe­ nomeno attraverso iniziative di informazione e di sensibilizzazione. L’articolo 2 definisce le figure di persona affetta da «gioco d’azzardo patologico», di «giocatore problematico», di «soggetti vul­ nerabili». L’articolo 3 prevede la presa in carico, la cura e la riabilitazione ambulatoriale e resi­ denziale delle persone affette da gioco d’az­ zardo patologico da parte del Servizio sani­ tario nazionale attraverso i servizi regionali per le dipendenze patologiche. Inoltre, di­ spone che la certificazione della diagnosi da dipendenza da gioco d’azzardo garantisca l’esenzione limitatamente alle prestazioni sa­ nitarie necessarie al trattamento della patolo­ gia, nonché demanda al sito internet del Mi­ nistero della salute la diffusione di tutte le informazioni sul trattamento della patologia, sulle strutture a cui rivolgersi e sulle reti del servizio pubblico locale. L’articolo 4 dispone in materia di campa­ gne di informazione e promuove progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d’azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado. L’articolo 5 dispone che le associazioni di categoria rappresentative degli esercenti e dei concessionari abilitati all’offerta pubblica di giochi con vincite in denaro debbano do­ tarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un codice etico di condotta contenente le linee guida e le buone prassi alle quali gli stessi esercenti debbano attenersi. L’articolo 6 prevede che nei casi in cui la persona affetta da gioco d’azzardo patolo­ gico si trovi nell’impossibilità, anche par­ ziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, possa essere assistita, ai sensi del­ l’articolo 404 del codice civile, da un am­ ministratore di sostegno L’articolo 7 introduce misure per la tutela dei minori e per l’aiuto ai giocatori proble­ matici e istituisce un numero verde nazio­ nale per le problematiche legate al gioco d’azzardo, denominato «TVNGA», affidato al Centro nazionale dipendenze e doping dell’Istituto superiore di sanità. L’articolo 8 dispone in materia di etichet­ tatura dei tagliandi delle lotterie istantanee. L’articolo 9 vieta qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di comunicazione commerciale, di sponsorizza­ zione e di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta fisiche od online. L’articolo 10 dispone obblighi relativi ai luoghi per il gioco d’azzardo. L’articolo 11 prevede che i pubblici eser­ cizi e i circoli privati che eliminano o non installano apparecchi per il gioco lecito pos­ sano richiedere ai comuni il rilascio in uso del logo identificativo «no slot». L’articolo 12 reca la clausola d’invarianza finanziaria”, aggiunge.

DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Oggetto e finalità) 1. La presente legge reca disposizioni in materia di gioco d’azzardo patologico fina­ lizzate a: a) garantire alle persone affette da gioco d’azzardo patologico e ai loro fami­ liari il diritto alla presa in carico da parte del Servizio sanitario nazionale per i neces­ sari interventi di cura, di recupero e di ria­ bilitazione, nonché ad usufruire delle tutele e dei benefici previsti dalla legislazione vi­ gente per altre dipendenze; b) la prevenzione del gioco d’azzardo patologico, anche attraverso idonee iniziative di informazione e di sensibilizzazione sui fattori di rischio del gioco d’azzardo, con particolare attenzione alla tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili.

Art. 2. (Definizione) 1. Sono considerati affetti da gioco d’az­ zardo patologico, in conformità a quanto de­ finito dall’Organizzazione mondiale della sa­ nità (OMS), i soggetti che presentano sin­ tomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità, assimilabile ad altre dipendenze. 2. Sono considerati «giocatori problema­ tici» quei soggetti che, pur non manife­ stando i sintomi della dipendenza, mostrano un comportamento di gioco compulsivo, tale da far prevedere il rischio di una sua evolu­ zione verso la patologia. 3. Sono considerati «soggetti vulnerabili» le persone che, per caratteristiche psico-fisi­ che e ambientali, hanno maggiori probabi­ lità, se stimolate, di sviluppare una dipen­ denza da gioco d’azzardo, quali i soggetti alcoldipendenti o tossicodipendenti, i pa­ zienti psichiatrici e le persone a rischio di indebitamento.

Art. 3. (Livelli essenziali di assistenza per la cura del gioco d’azzardo patologico e relativa certificazione) 1. Il Servizio sanitario nazionale, attra­ verso i Servizi per le dipendenze patologi­ che istituiti dalle regioni, garantisce alle per­ sone affette da gioco d’azzardo patologico interventi di prevenzione, cura e riabilita­ zione ambulatoriale, semiresidenziale e resi­ denziale, secondo quanto previsto dagli arti­ coli 28 e 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. 2. La certificazione di diagnosi di gioco d’azzardo patologico dà diritto all’esenzione dalla compartecipazione al costo della spesa sanitaria, limitatamente alle prestazioni cor­ relate al trattamento della patologia. 3. Nell’ambito del sito internet istituzio­ nale del Ministero della salute è dedicata una specifica sezione alle informazioni sul trattamento della patologia, sulle strutture a cui rivolgersi, suddivise per zona di resi­ denza, e sulle reti di servizi pubblici nonché sul numero verde nazionale istituito ai sensi dell’articolo 7.

Art. 4. (Informazione ed educazione sui fattori di rischio del gioco d’azzardo) 1. Il Ministero dell’istruzione, dell’univer­ sità e della ricerca, d’intesa con il Ministero della salute, sentito l’osservatorio per il con­ trasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell’articolo 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e del­ l’articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, predi­ spone campagne di informazione e pro­ muove progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d’azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado. Nella pro­ grammazione delle attività formative, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado si avvalgono della collaborazione delle istitu­ zioni locali e dei servizi territoriali del si­ stema sanitario pubblico, anche attraverso la partecipazione alle attività di esperti opera­ tori del settore delle dipendenze. 2. Il Ministero della salute, su proposta dell’osservatorio di cui al comma 1, predi­ spone apposite campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini finalizzate: a) ad aumentare la conoscenza sui fe­ nomeni di dipendenza correlati al gioco d’azzardo nonché sui rischi che ne derivano per la salute; b) a pubblicizzare la sezione del sito internet di cui all’articolo 3, comma 3, non­ ché analoghi strumenti presenti sui siti inter­ net delle regioni; c) a promuovere la conoscenza del nu­ mero verde nazionale di cui all’articolo 7 e di eventuali numeri verdi regionali dedicati ai soggetti affetti da gioco d’azzardo patolo­ gico e ai loro familiari; d) a promuovere la consapevolezza delle reali possibilità di vincita nel gioco d’azzardo, del rischio di perdite economiche e di indebitamento, nonché delle possibili conseguenze di carattere legale che tale ri­ schio comporta; e) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei gio­ chi online; f) a diffondere la conoscenza del logo identificativo «no slot» di cui all’articolo 11.

Art. 5. (Codice etico di condotta degli esercenti e dei concessionari di giochi con vincite in denaro) 1. Le associazioni di categoria rappresen­ tative degli esercenti e dei concessionari abi­ litati all’offerta pubblica di giochi con vin­ cite in denaro devono dotarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un codice etico di condotta conte­ nente le linee guida e le buone prassi alle quali gli stessi esercenti devono attenersi allo scopo di contenere eventuali comporta­ menti di gioco a rischio, di individuare i giocatori problematici e di intervenire for­ nendo loro una prima assistenza di carattere informativo e orientativo.

Art. 6. (Amministratore di sostegno) 1. La persona affetta da gioco d’azzardo patologico che a causa di tale patologia si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri inte­ ressi, può essere assistita, ai sensi dell’arti­ colo 404 del codice civile, da un ammini­ stratore di sostegno nominato dal giudice tu­ telare del luogo in cui essa ha la residenza o il domicilio. 2. Per quanto concerne le modalità e le procedure relative all’intervento dell’ammi­ nistratore di sostegno di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del capo II del ti­ tolo XII del libro primo del codice civile.

Art. 7. (Misure per la tutela dei minori e per l’aiuto ai giocatori problematici) 1. All’articolo 24, comma 21, del decretolegge 6 luglio 2001, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «da euro cinque mila a euro venti mila» sono sostituite dalle se­ guenti: «da euro 10.000 a euro 30.000». 2. L’accesso agli apparecchi da intratteni­ mento e ai videogiochi previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l’accesso ai giochi da parte dei minori. La medesima disposizione si applica anche ai giochi online con vincite in denaro, fermi restando gli ulteriori adempimenti già previ­ sti allo scopo di impedire l’accesso dei mi­ nori a tali giochi. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su tutti gli ap­ parecchi di cui al comma 2 devono essere installati appositi meccanismi che ne bloc­ chino il funzionamento in caso di mancato inserimento della tessera sanitaria. 4. Al fine di favorire le attività di preven­ zione e contrasto del gioco d’azzardo pato­ logico, gli apparecchi da intrattenimento di cui al comma 2 devono essere forniti di strumenti di rilevazione del comportamento di gioco nonché di strumenti di avviso fina­ lizzati a favorire la piena consapevolezza del rischio in capo al giocatore. Tali strumenti devono rispettare la privacy del giocatore stesso e devono essere in grado di attivare canali comunicativi di immediato accesso per l’assistenza ai soggetti problematici, in modo da facilitare e favorire l’accesso ai centri di assistenza sanitaria. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposi­ zioni attuative finalizzate all’applicazione delle disposizioni del presente comma. 5. È istituito un numero verde, denomi­ nato Telefono verde nazionale per le proble­ matiche legate al gioco d’azzardo (TVNGA), affidato al Centro nazionale dipendenze e doping dell’Istituto superiore di sanità.

Art. 8. (Etichettatura dei tagliandi delle lotterie istantanee) 1. I tagliandi delle lotterie istantanee de­ vono contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 25 per cento della corrispondente superficie, recanti av­ vertenze relative ai rischi e ai danni con­ nessi al gioco d’azzardo. 2. Con decreto del Ministero della salute, sentito l’osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il contenuto delle avver­ tenze di cui al comma 1 e le caratteristiche grafiche con cui deve essere stampato il re­ lativo testo. 3. I tagliandi delle lotterie istantanee de­ vono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate, e comunque tali da assicurarne l’immediata visibilità, al­ meno le seguenti diciture: a) «Questo gioco nuoce alla salute»; b) «Questo gioco provoca dipendenza»; c) «Questo gioco può ridurti in po­ vertà»; d) «Questo gioco è vietato ai minori di 18 anni»; e) «Questo è un gioco d’azzardo e pro­ voca dipendenza». 4. I tagliandi delle lotterie istantanee de­ vono inoltre riportare l’indicazione del nu­ mero relativo al TVNGA di cui all’articolo 7, comma 5. 5. I tagliandi delle lotterie istantanee pro­ dotti fino alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere posti in ven­ dita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di dodici mesi. 6. Resta fermo quanto previsto in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal gioco d’azzardo patologico dall’articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

Art. 9. (Divieto di propaganda pubblicitaria dei giochi con vincita in denaro) 1. È vietata qualsiasi forma, diretta o in­ diretta, di propaganda pubblicitaria, di co­ municazione commerciale, di sponsorizza­ zione e di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta fisiche od online. 2. In caso di violazione del divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione ammini­ strativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50.000 a 500.000 euro. La san­ zione è irrogata al soggetto che commis­ siona la propaganda pubblicitaria, la comu­ nicazione commerciale, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che la effettua nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa. 3. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 del pre­ sente articolo sono destinati alla preven­ zione, alla cura e alla riabilitazione delle pa­ tologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo, ai sensi dell’articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 10. (Obblighi relativi ai luoghi per il gioco d’azzardo) 1. In deroga all’articolo 51, comma 1, let­ tera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d’azzardo è sempre vietato consumare bevande alcoliche e fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ri­ cambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche.

 Art. 11. (Logo identificativo «no slot») 1. I pubblici esercizi e i circoli privati che eliminano o non installano apparecchi per il gioco lecito previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al re­ gio decreto 18 giugno 1931, n. 773, possono richiedere ai comuni il rilascio in uso del logo identificativo «no slot». 2. Con apposito decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute, su proposta dell’osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fe­ nomeno della dipendenza grave, definisce le condizioni per il rilascio in uso del logo identificativo, nonché per la revoca del suo utilizzo. 3. È fatto divieto ai concessionari di pre­ vedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e degli esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da gioco pre­ visti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica si­ curezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 12. (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. cdn/AGIMEG