La Corte costituzionale ha trasmesso copia di alcune sentenze che sono inviate alle Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), alla Camera.
In particolare, è stata trasmessa anche alla II Commissione (Giustizia), la sentenza n. 20 del 12 gennaio – 24 febbraio 2026 (Doc. VII, n. 628) riguardante l’ordine pubblico e gli interventi sul settore del gioco e delle scommesse clandestine.
Con questa pronuncia si dichiara “l’illegittimità costituzionale dell’articolo 13-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, nella parte in cui non prevede che in relazione al provvedimento del questore ivi stabilito si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13- bis, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, sollevata, in riferimento all’articolo 13 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica”.
La sentenza riguarda il divieto di accesso a pubblici esercizi presenti nel territorio dell’intera provincia, noto come “Daspo antirissa aggravato”. cdn/AGIMEG










