“E’ vincita in denaro anche quella che comporta un risparmio sull’acquisto di un prodotto ed il fine di lucro che caratterizza il gioco illecito non deve necessariamente consistere in somme di denaro, essendo sufficiente che si tratti di un guadagno economicamente apprezzabile”. Con questa motivazione la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione ha confermato la sanzione amministrativa comminata nei confronti di un esercente che aveva istallato nel proprio locale un totem che consentiva di giocare a di diversi giochi, tra cui anche alcuni che seguivano le regole del poker. Sebbene il totem non distribuisse vincite in denaro, ma “punti on line per l’acquisto di oggetti vari”, i giudici della Suprema Corte hanno comunque ritenuto che l’apparecchio offrisse gioco d’azzardo e che pertanto violasse l’art. 110 comma 7 TULPS. “Il solo fatto che le apparecchiature in questione consentano la selezione dell’opzione ‘poker room’ e distribuiscano premi, sia pure sotto forma di punti spendibili on line, configura l’ipotesi del gioco d’azzardo e dell’alea, concretando divieti oggetto delle contestazioni”. rg/AGIMEG