Home Attualità Pubblicità giochi, alla Camera emendamento del Governo: stretta fiscale su investimenti e sponsorizzazioni. Il testo della proposta emendativa

Pubblicità giochi, alla Camera emendamento del Governo: stretta fiscale su investimenti e sponsorizzazioni. Il testo della proposta emendativa

Camera dei deputatiCamera dei deputati

Prosegue il lavoro della VI Commissione Finanze alla Camera sul provvedimento riguardante le disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria. Il Governo ha depositato l’emendamento 1.24, che introduce anche nuove misure fiscali per il settore del gioco legale.

Il testo del Governo è finalizzato a far confluire nel decreto-legge in esame il contenuto dei disegni di legge C. 3077, di conversione in legge del decreto-legge n. 139 del 2026, e C. 3086, di conversione in legge del decreto-legge n. 153 del 2026, entrambi riguardanti le accise, dei quali si dispone contestualmente l’abrogazione, con salvezza degli effetti prodottisi nell’ambito della relativa vigenza.

Le restrizioni fiscali per gli operatori del gioco legale

La proposta emendativa introduce due importanti interventi fiscali per gli operatori del gioco legale.

Il primo riguarda alcuni investimenti che i concessionari sono tenuti a sostenere. Queste spese vengono qualificate automaticamente come “spese di rappresentanza” ai fini fiscali. Ciò significa che non potranno essere trattate come normali costi integralmente deducibili, ma saranno soggette ai limiti di deducibilità previsti dalla disciplina delle spese di rappresentanza.

La seconda misura riguarda le sponsorizzazioni e le attività promozionali o informative collegate al gioco. Le spese sostenute da soggetti direttamente o indirettamente riconducibili agli operatori di gioco legale per sponsorizzazioni o contratti analoghi non saranno più deducibili né dalle imposte sui redditi (IRES/IRPEF) né dall’IRAP quando riguardano comunicazioni informative sul gioco oppure servizi che confrontano quote e offerte promozionali.

In sintesi, la norma aumenta il carico fiscale degli operatori del gioco legale su due fronti: da un lato limita la deducibilità degli investimenti obbligatori, classificandoli come spese di rappresentanza; dall’altro elimina completamente la deducibilità fiscale di determinate spese di sponsorizzazione, comunicazione informativa e comparazione di quote/offerte.

Il testo dell’emendamento sulle disposizioni fiscali

Di seguito il testo dell’emendamento, nella parte relativa alle disposizioni fiscali per il settore del gioco:

Art. 2-ter. (Disposizioni di carattere fiscale)

1. All’articolo 108 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Ai fini del presente articolo, si considerano, in ogni caso, spese di rappresentanza gli investimenti di cui all’articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sostenuti dai concessionari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41».

2. Le spese di cui all’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o di offerte non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

3. All’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Ai fini del presente articolo, si considerano, in ogni caso, spese di rappresentanza gli investimenti di cui all’articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sostenuti dai concessionari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

2-ter. Le spese di cui all’articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o di offerte non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive».

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare con cadenza annuale, sono accertate le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. Le maggiori entrate accertate ai sensi del primo periodo sono destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Abrogazione dei decreti-legge n. 139 e n. 153 del 2026 nell’emendamento

L’emendamento prevede inoltre che, all’articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente comma:Camera deputatiCamera deputati

«1-bis. Il decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali, nonché il decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge n. 139 del 2026 e n. 153 del 2026».

1.24. Governo.

Osnato: “Giochi, nuove regole sulla deducibilità delle spese di comunicazione”

Esaminando il decreto legge 153 Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali”, Marco Osnato, presidente della Commissione, ha sottolineato: “L’articolo 3, ai commi da 3 a 7, reca disposizioni in tema di qualificazione a fini IRES delle spese di rappresentanza sostenute dai concessionari di giochi pubblici.

In particolare, sono qualificate come spese di rappresentanza, in luogo di pubblicità, l’investimento annuale dello 0,2 per cento dei ricavi netti (entro un importo non superiore a 1 milione di euro per anno) in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile, nonché le campagne di promozione, comunicazione e diffusione di messaggi coerenti con l’esigenza di promuovere
la prevenzione e il contrasto del gioco patologico.

Si stabilisce poi che non sono deducibili, ai fini dell’imposta sui redditi (IRES) e dell’IRAP, le spese che remunerano una sponsorizzazione di giochi e scommesse vietata. Si dispone che le relative entrate tributarie siano accertate annualmente e destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE)”. cdn/AGIMEG

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