E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto del 27 luglio 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla Disciplina delle modalita’ tecniche delle lotterie filantropiche. Ecco il testo pubblicato in Gazzetta:
“IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n 20, recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in
particolare, l’art. 3;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005)» e, in particolare, l’art. 1, comma 292, che affida
all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei
provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed
istantanee con partecipazione a distanza;
Visto l’art. 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
recante «Provvedimenti anticrisi, nonche’ proroga di termini e della
partecipazione italiana a missioni internazionali», convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, che ha riservato la
gestione e l’esercizio delle Lotterie nazionali ad estrazione
differita al Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria», convertito
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e, segnatamente, l’art. 18,
comma 2-bis, il quale, al fine di finanziare progetti filantropici,
attribuisce agli enti del Terzo settore la possibilita’ di effettuare
lotterie finalizzate a sollecitare donazioni di importo non inferiore
a euro 500, anche mediante l’intervento degli intermediari finanziari
che gestiscono il patrimonio dei soggetti partecipanti, destinando il
ricavato ad alimentare i fondi dei citati enti per la realizzazione
di progetti sociali;
Visto il successivo comma 2-ter del medesimo art. 18, del
decreto-legge n. 119 del 2018, il quale dispone che la vincita di
tali lotterie e’ costituita unicamente dal diritto di scegliere un
progetto sociale, tra quelli da realizzare, cui associare il nome del
vincitore, con relativo riconoscimento pubblico;
Considerato che il medesimo art. 18, comma 2-ter, del decreto-legge
n. 119 del 2018 demanda ad un decreto non regolamentare del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, la disciplina delle modalita’
tecniche di attuazione della disposizione di cui al sopra citato
comma 2-bis;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 18, commi 2-bis e
2-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla
legge 17 dicembre 2018, n. 136, disciplina le modalita’ tecniche di
attuazione della lotteria filantropica.
Art. 2
Ambito soggettivo di applicazione
e finalita’ della misura
1. La lotteria filantropica puo’ essere effettuata in forma singola
dagli enti del Terzo settore di cui all’art. 4, comma 1, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, aventi un patrimonio netto non
inferiore ad euro 500.000 ed iscritti da almeno tre anni nel Registro
unico nazionale del Terzo settore di cui agli articoli 45 e seguenti
del citato decreto legislativo.
2. Attraverso la lotteria filantropica gli enti del Terzo settore
di cui al comma 1 raccolgono fondi destinati alla realizzazione di
progetti sociali, aventi ad oggetto lo svolgimento di una o piu’
attivita’ di interesse generale di cui all’art. 5, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, secondo le previsioni dei relativi
statuti.
Art. 3
Requisiti della lotteria
1. La partecipazione alla lotteria filantropica avviene mediante
una donazione di importo non inferiore ad euro 500 il cui versamento
dovra’ essere eseguito tramite banche o uffici postali ovvero
mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli enti del Terzo settore di cui
all’art. 2, comma 1, possono avvalersi, per la raccolta delle
donazioni e la gestione del patrimonio, anche di intermediari
finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva
o prevalente attivita’ di rilascio di garanzie e che sono sottoposti
a revisione contabile da parte di una societa’ di revisione iscritta
all’albo previsto dall’art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita’
richiesti dalla vigente normativa bancaria o assicurativa.
2. Gli enti del Terzo settore di cui all’art. 2, comma 1, possono,
altresi’, avvalersi dell’apporto specialistico di un soggetto terzo
nello svolgimento delle attivita’ di organizzazione,
contabilizzazione e raccolta delle donazioni. Il compenso corrisposto
ai soggetti terzi per le attivita’ svolte e’ calcolato sull’ammontare
della raccolta di gioco secondo le seguenti misure percentuali:
quota del 5 per cento per un ammontare di raccolta fino ad euro
200.000;
quota del 3,40 per cento sulla quota eccedente euro 200.000, per
un ammontare di raccolta da euro 200.000,01 fino ad euro 600.000;
quota del 3,23 per cento sulla quota eccedente euro 600.000, per
un ammontare di raccolta da euro 600.000,01 fino ad euro 1.000.000;
quota dello 0,50 per cento sulla ulteriore quota eccedente per un
ammontare di raccolta superiore ad euro 1.000.000.
3. Per ogni donazione effettuata pari all’importo minimo stabilito
nel regolamento della lotteria e ad eventuali multipli, e’ attribuito
un titolo di partecipazione alla lotteria e le generalita’ del
donante sono annotate su apposito registro, previo rilascio delle
informazioni di cui all’art. 13 del regolamento UE 2016/679 ed
acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali degli
interessati.
4. La raccolta delle donazioni legata alla lotteria non puo’
eccedere i sei mesi.
Art. 4
Regolamento della lotteria
1. L’ente del Terzo settore di cui all’art. 2, organizzatore della
lotteria filantropica, presenta richiesta di autorizzazione allo
svolgimento della stessa, sottoscritta dal legale rappresentante,
almeno novanta giorni prima dell’avvio previsto dell’attivita’ di
raccolta, all’Ufficio giochi numerici e lotterie dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli (di seguito “ADM”) nel cui ambito territoriale
ha la sede legale l’ente e, per conoscenza, alla Direzione generale
del Terzo settore e della responsabilita’ sociale delle imprese del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Alla richiesta di cui al comma 1 deve essere allegata la
seguente documentazione:
a) la scheda anagrafica dell’ente con indicazione degli estremi
del provvedimento di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo
settore o ad uno dei registri di cui all’art. 9, comma 1;
b) il regolamento della lotteria, nel quale sono indicati le
modalita’ di effettuazione delle donazioni ed il valore minimo delle
stesse, la durata dell’iniziativa, i progetti sociali da realizzare
nonche’ le attivita’ statutarie di interesse generale cui sara’
destinata l’eventuale parte restante dei fondi raccolti, il luogo,
che dovra’ coincidere con un capoluogo di regione, il giorno e
l’orario fissati per l’estrazione, nonche’ le modalita’ di estrazione
ed il tempo entro il quale il vincitore puo’ scegliere il progetto
sociale a cui associare il proprio nome;
c) la scheda descrittiva dei progetti sociali di cui e’ prevista
la realizzazione, recante la descrizione di massima dei bisogni
rilevati che si intendono soddisfare, le attivita’ di interesse
generale da svolgersi, comprese quelle cui sara’ destinata la parte
restante dei fondi raccolti, gli obiettivi generali perseguiti e
l’importo stimato della raccolta;
d) la copia del documento di identita’ del legale rappresentante
dell’ente;
e) gli estremi del conto corrente bancario dedicato sul quale
saranno depositate le somme provenienti dalla raccolta delle
donazioni.
f) la cauzione fideiussoria, bancaria o di deposito di importo
pari al valore stimato della raccolta, resa dall’eventuale
intermediario finanziario di cui all’art. 3, comma 1 del presente
decreto a garanzia delle somme donate durante il periodo di
operativita’ della lotteria. Qualora nel corso delle operazioni di
vendita dei biglietti, la raccolta effettiva dovesse eccedere di
oltre il 25 per cento il valore stimato in sede di previsione, il
citato intermediario finanziario, entro cinque giorni dalla data di
conoscenza del superamento di tale soglia, dovra’ procedere a
un’integrazione della polizza fideiussoria per una somma di importo
pari a quella originariamente resa. Analoga integrazione dovra’
essere resa ogni qual volta il valore stimato della raccolta venga
superato del 25 per cento. La durata della garanzia sara’ di un anno
dalla chiusura della raccolta.
3. L’ADM, previo parere favorevole rilasciato dalla Direzione
generale del Terzo settore e della responsabilita’ sociale delle
imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine
alla sussistenza del requisito soggettivo dell’ente organizzatore e
delle finalita’ della lotteria, emette il provvedimento autorizzativo
entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza. In caso di
richiesta di integrazione documentale all’ente o di acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualita’
non attestati in documenti gia’ in possesso delle amministrazioni
procedenti, il termine di novanta giorni puo’ essere sospeso e
riprende a decorrere dalla data di presentazione della domanda
completata o della documentazione integrativa.
4. L’ente organizzatore, con le stesse modalita’ di cui al comma 1,
comunica ogni eventuale proposta correttiva del regolamento all’ADM
che esprime il proprio avviso, sentito il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, entro trenta giorni dal ricevimento
dell’istanza.
5. Le somme raccolte attraverso la lotteria filantropica sono
depositate esclusivamente sul conto corrente indicato nel comma 2,
lettera e), che resta vincolato fino alla data di cui all’art. 7,
comma 1.
6. L’ente organizzatore della lotteria, entro cinque giorni dalla
chiusura delle operazioni di vendita dei biglietti, comunica all’ADM
e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le somme raccolte
dalla lotteria filantropica.
7. Entro novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la
raccolta delle donazioni, l’ente organizzatore trasmette all’ADM ed
alla Direzione generale del Terzo settore e della responsabilita’
sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, una scheda analitica dei progetti sociali di cui al comma 2,
lettera c), tra i quali potra’ avvenire la scelta del vincitore ai
sensi dell’art. 5, recante la descrizione degli obiettivi specifici
perseguiti, gli indicatori ad essi associati con i relativi valori di
riferimento, i tempi di realizzazione, nonche’ il costo previsto per
ciascuno dei progetti di cui al comma 2, lettera c), che non puo’
essere inferiore al 20 per cento del totale dei ricavi della raccolta
effettuata. L’ente organizzatore deve indicare nella scheda
analitica, l’impiego dell’eventuale parte restante dei fondi per la
realizzazione delle specifiche attivita’ statutarie di interesse
generale. Il progetto scelto dal vincitore della lotteria
filantropica dovra’ essere completato entro ventiquattro mesi dalla
data della scelta compiuta dal vincitore.
8. Il ricavato derivante dalla lotteria filantropica e’ destinato
alla realizzazione di uno o piu’ progetti sociali inclusi nella
scheda analitica di cui al comma 7, nonche’ delle specifiche
attivita’ statutarie di interesse generale ivi individuate.
Art. 5
Premi
1. Ai sensi dell’art. 18, comma 2-ter, del decreto-legge 23 ottobre
2018, n. 119, la vincita delle lotterie di cui al presente decreto e’
costituita unicamente dal diritto di scegliere, un progetto sociale
tra quelli previsti ai sensi dell’art. 4, comma 7, cui associare il
nome del vincitore, con relativo riconoscimento pubblico.
Art. 6
Operazioni estrazionali
1. Con provvedimento del direttore dell’ADM, da adottarsi entro
novanta giorni dalla comunicazione di cui all’art. 4, comma 6, sono
definite le misure per la regolamentazione delle operazioni di
estrazione, che trovano copertura finanziaria nelle somme calcolate
sull’ammontare della raccolta di gioco secondo le seguenti misure
percentuali:
quota del 2 per cento per un ammontare di raccolta fino a euro
200.000;
quota dell’1 per cento per un ammontare di raccolta da euro
200.000,01 fino a euro 600.000 per la quota eccedente euro 200.000;
quota dello 0,80 per cento per un ammontare di raccolta da euro
600.000,01 fino a euro 1.000.000 per la quota eccedente euro 600.000;
quota dello 0,50 per cento per un ammontare di raccolta superiore
a euro 1.000.000 per la quota eccedente euro 1.000.000.
2. Gli enti del Terzo settore di cui all’art. 2, comma 1 possono
avvalersi dell’apporto specialistico di un soggetto terzo per lo
svolgimento delle attivita’ di estrazione.
3. Per gli adempimenti di verifica e di controllo della regolarita’
delle operazioni di estrazione sono designati due dipendenti dell’ADM
per ciascuna estrazione a cura del direttore giochi della stessa
Agenzia. Alle spese occorrenti a garantire detti controlli e
all’espletamento delle funzioni di cui al comma 4, sostenute dai
dipendenti dell’ADM, si provvede mediante le somme calcolate
sull’ammontare della raccolta di gioco per un importo pro-capite pari
ad euro 125, al lordo delle trattenute di legge.
4. L’assegnazione del premio della lotteria avviene nel giorno,
nell’ora e con le modalita’ indicati nel regolamento di cui all’art.
4, comma 2, lettera b), alla presenza di una commissione formata dai
due componenti appartenenti al ruolo del personale di ADM gia’
individuati per le funzioni di cui al comma 3 – di cui uno con
funzioni di presidente – e da un componente appartenente al ruolo del
personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Alle
spese di viaggio, vitto e alloggio occorrenti a garantire
l’espletamento della funzione per quest’ultimo membro, puntualmente
documentate e ammissibili secondo la disciplina vigente in materia di
trattamento economico di missione dei dipendenti statali, nonche’ al
compenso fisso per le funzioni svolte per un importo pari ad euro 85,
al lordo delle trattenute di legge, si provvede mediante l’utilizzo
delle somme calcolate sull’ammontare della raccolta di gioco. Le
somme spettanti a titolo di compenso sono corrisposte al dipendente
dall’ente organizzatore; le spese di viaggio, vitto e alloggio
saranno rimborsate dall’ente organizzatore al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali che le ha anticipate.
5. La commissione provvede, prima dell’estrazione, a verificare il
numero dei donatori ed il numero di titoli di gioco generati dalle
donazioni anche attraverso l’ausilio della certificazione
dell’intermediario finanziario e/o del soggetto terzo eventualmente
coinvolti nella raccolta delle donazioni.
Art. 7
Adempimenti successivi all’estrazione
1. L’ente organizzatore della lotteria comunica al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e all’ADM, entro trenta giorni dalla
scelta del progetto da parte del vincitore, le somme destinate ai
progetti sociali inclusi nella richiesta di autorizzazione di cui
all’art. 4, comma 2, lettera c), nonche’ l’eventuale quota residua di
cui all’art. 4, comma 7.
2. A garanzia dell’integrale esecuzione del progetto scelto dal
vincitore, l’ente organizzatore trasmette al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, con la comunicazione di cui al comma 1, una
fideiussione bancaria o assicurativa, emessa a favore dello stesso
Ministero, di importo corrispondente al costo del progetto scelto. La
fideiussione e’ rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di solvibilita’ previsti dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attivita’ o da intermediari finanziari
iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita’ di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una societa’ di revisione iscritta nell’albo
previsto dall’art. 161, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita’ richiesti dalla
vigente normativa bancaria o assicurativa. La fideiussione deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale di cui all’art. 1944, comma 2, del
codice civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma
2, del codice civile, nonche’ l’operativita’ della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
dell’Amministrazione procedente.
3. In alternativa alla fideiussione di cui al comma 2, l’ente
organizzatore puo’ mantenere sul conto corrente di cui all’art. 4,
comma 2, lettera e), l’importo corrispondente al costo del progetto
scelto dal vincitore.
4. L’ente organizzatore della lotteria trasmette al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla
conclusione del progetto sociale scelto dal vincitore della lotteria,
il rendiconto delle spese sostenute, corredato da una relazione sulle
attivita’ realizzate in esecuzione del progetto e sui risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi programmati.
5. La fideiussione di cui al comma 2 o l’importo di cui al comma 3
sono svincolati all’esito positivo della verifica amministrativo –
contabile effettuata sulla rendicontazione di cui al comma 4.
6. Il rendiconto della raccolta fondi realizzata attraverso la
lotteria filantropica deve essere depositato presso il Registro unico
nazionale del Terzo settore, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 48, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Art. 8
Controlli e sanzioni
1. Il progetto sociale scelto dal vincitore e’ sottoposto a
verifica amministrativo – contabile sulla correttezza delle spese
inserite nel rendiconto di cui all’art. 7. A tal fine, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali puo’ avvalersi del personale
dell’Ispettorato nazionale del lavoro di cui all’art. 1, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 149.
2. L’inosservanza dei principi di verita’, trasparenza e
correttezza nell’organizzazione della lotteria filantropica da parte
dell’ente, la mancata trasmissione del rendiconto entro i termini di
cui all’art. 7, comma 4 o di eventuale documentazione integrativa, il
mancato deposito del rendiconto di cui all’art. 7, comma 6, le gravi
irregolarita’ accertate in sede di verifica del rendiconto, la
mancata o incompleta realizzazione del progetto per causa imputabile
all’ente organizzatore determinano la sanzione della preclusione
della possibilita’ di indire nuove lotterie per un minimo di 2 fino
ad un massimo di 5 anni, da adottarsi con provvedimento del direttore
dell’Agenzia, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. La sanzione decorrera’ dall’accertamento della violazione
operato da ADM o dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ovvero dalla data del provvedimento sanzionatorio in caso di
violazione accertata da soggetto terzo. Le ipotesi sopra individuate
sono valutate quali presupposti ai fini della assunzione del
provvedimento di cancellazione dell’ente medesimo dal Registro unico
nazionale del Terzo settore, nelle ipotesi previste dagli articoli
48, commi 3 e 4 e 50 comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117.
Art. 9
Disposizioni transitorie
1. Fino all’operativita’ del Registro unico nazionale del Terzo
settore, di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117, la lotteria filantropica puo’ essere effettuata
dalle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
112, iscritte nell’apposita sezione del registro delle imprese, dalle
organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale di cui all’art. 10,
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli
appositi registri, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei
registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nonche’ dalle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali,
regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsti
dall’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
2. Ai fini del raggiungimento del requisito dell’iscrizione almeno
triennale nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui
all’art. 2 comma 1, sono valutabili, anche in via cumulativa con
quelli di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore,
purche’ ad esso antecedenti senza soluzione di continuita’, i periodi
di iscrizione ai registri di cui al comma 1. Nel primo biennio
decorrente dall’operativita’ del suddetto Registro, in mancanza del
requisito dell’iscrizione almeno triennale, l’ente del Terzo settore
puo’ organizzare la lotteria filantropica ove disponga di un
patrimonio netto non inferiore ad un milione di euro.
3. Alla richiesta di autorizzazione di cui all’art. 4, presentata
anteriormente alla prima pubblicazione sul Registro unico nazionale
del Terzo settore del bilancio di esercizio dell’ente di cui all’art.
13, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, devono
essere allegati copia dell’ultimo bilancio approvato dagli organi
statutari dell’ente richiedente e copia dell’ultimo statuto.
4. Fino al termine di cui al comma 1, le determinazioni di cui
all’art. 8, comma 2, in ordine alla cancellazione dell’ente da uno
dei registri di cui al medesimo comma 1 del presente articolo, sono
assunte dalle amministrazioni competenti ai sensi della normativa ivi
citata.
Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di
controllo e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
cdn/AGIMEG