Gagliardi (ADM Abruzzo): “La proporzionalità è il principio guida per la disciplina del settore dei giochi”

“Nella disciplina del settore dei giochi, il principio di riferimento resta quello della proporzionalità”. Lo ha detto Cinzia Gagliardi, capo reparto Contenzioso tributario e consulenza legale – Sezione Legale e Contenzioso dell’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo, durante il seminario “Evoluzioni normative e giurisprudenziali in materia di gioco”.

“La materia dei giochi è una sorta di laboratorio in cui possiamo analizzare come il legislatore e la Corte Costituzionale abbiano impiegato il principio di proporzionalità per verificare se le misure che possano qualificarsi come legittime” ha esordito Gagliardi.

In ambito tributario deve esserci il bilanciamento tra la protezione dell’interesse erariale e la percezione del tributo. Inoltre, l’azione amministrativa deve essere necessaria per l’attuazione del tributo, senza eccedere i fini perseguiti e senza limitare i diritti dei contribuenti. Questi principi sono stati assunti anche dal legislatore europeo. Infine, il principio di proporzionalità sanzionatoria deve trovare applicabilità anche alle misure di contrasto a elusione ed evasione fiscale. La sentenza 46/2023 della Corte Costituzionale ha stabilito che le sanzioni tributarie non penali devono essere ragionevoli e proporzionate”.

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“Il settore dei giochi ha avuto una profonda evoluzione. La Corte Costituzionale l’ha riconosciuta come ‘disciplina complessa ed estremamente stratificata’, si è passati dal divieto per questioni di sicurezza fino alla distinzione tra gioco lecito e illecito. Il costante intervento della Consulta è stato importante perché ha imposto che questi interessi non fossero gerarchizzati e che quindi la tutela della salute debba comunque essere perseguita con misure appropriate che non vadano a reprimere gli interessi imprenditoriali. Allo stesso modo, la tutela delle fasce più deboli è stata contemperata per un bilanciamento corretto degli interessi concorrenti”.

Gagliardi ha menzionato due sentenze in particolare. “Nelle sentenze della Corte Costituzionale che hanno trattato questo tema, si è riscontrata la violazione degli artt. 3, 41, 42 e 117 Cost. cioè quelli che tutelano l’iniziativa economica e la proprietà. La sentenza 185/2021 ha riaffermato il filone giurisprudenziale fortemente critico a causa dell’assenza di un intervallo edittale, quindi senza adeguare la risposta punitiva all’illecito commesso. La fattispecie riguardava l’inadempimento parziale di obblighi informativi relativi al gioco, che erano stati puniti con una sanzione di 50 mila euro. Ma a causa della sua fissità incideva eccessivamente sugli interessi imprenditoriali secondo la Corte”.

“La sentenza 104/2025 è stata anche più incisiva perché la Corte ha esteso la pronuncia anche alla norma precettiva, provocandone l’espulsione dall’ordinamento. La norma in esame era destinata a vietare non solo la messa a disposizione di totem, ma anche le apparecchiature a navigazione libera. Questa potenzialità aveva determinato il legislatore a far rientrare nel divieto anche pc e tablet. La Corte Costituzionale ha evidenziato come si tratti di un divieto estremamente ampio, il carattere assoluto comporta l’inevitabile violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., dal momento che non si tiene conto del disvalore che le condotte in concreto possono assumere. Quindi la norma è stata ritenuta sproporzionata perché non ha bilanciamento tra gli interessi di salute pubblica e imprenditoriali, come ad esempio per gli internet point, per quanto l’obiettivo fosse legittimo”.

All’indomani della pronuncia, si è creato un vuoto normativo e l’ADM ha emanato una serie di linee guida, evidenziando come rimanga comunque fermo il divieto di installazione di totem nei luoghi pubblici. A tal fine ha richiamato l’attenzione sulla necessità di rilevare possibili elementi che configurino reati. Quando l’autore possa essere identificato in un operatore concessionario, la reazione potrebbe sconfinare nella decadenza della licenza, visto che è proibita la partecipazione telematica al gioco nei luoghi pubblici. Quindi anche nella disciplina del settore dei giochi, il principio di riferimento resta quello della proporzionalità“. sm/AGIMEG