Fusioni e acquisizioni tra società di gioco, come muoversi tra norme e convenzioni (seconda parte). UK: arriva la Brexit anche per il settore del gioco – di Roberto Fanelli

Obblighi di autorizzazione e comunicazione per le operazioni straordinarie poste in essere dai concessionari del gioco pubblico sono previste anche dalle convenzioni di concessione che disciplinano i singoli giochi.

Come si è già detto nel precedente intervento, le clausole contenute nelle Convenzioni non possono essere in contrasto con le norme primarie e, se del caso, vanno quindi disapplicate.

Occorre, tuttavia, distinguere i casi in cui le clausole convenzionali sono in disaccordo con le norme primarie da quelli in cui le convenzioni possono essere ritenute “integrative” delle disposizioni legislative.

Passiamo in rassegna le convenzioni di concessione in essere per esaminare i principali obblighi di autorizzazione e comunicazione previsti per le operazioni di Mergers and Acquisitions, senza ripetere le norme convenzionali che prevedono obblighi già contemplati dalla legge n. 220/2010 (v. l’articolo della scorsa settimana), che per comodità si riportano.

  1. 13.12.2010, n. 220
Autorizzazione preventiva di ADM  delle operazioni che implicano mutamenti soggettivi del concessionario, intendendosi per modifiche soggettive riguardanti il concessionario ogni operazione, posta in essere dal concessionario, di – – fusione,

scissione,

trasferimento dell’azienda,

mutamento di sede sociale o di oggetto sociale, –  – scioglimento della società

(escluse tuttavia quelle di vendita o di collocamento delle azioni del concessionario presso un mercato finanziario regolamentato)

Art. 1, c. 78, lett. b), n. 8)

 

Autorizzazione preventiva di ADM  delle operazioni di

trasferimento delle partecipazioni, anche di controllo, detenute dal concessionario suscettibili di comportare, nell’esercizio in cui si perfeziona l’operazione, una riduzione dell’indice di solidità patrimoniale determinato con D.I. fermo l’obbligo del concessionario, in tali casi, di riequilibrare, a pena di decadenza, il predetto indice

 

Art. 1 c. 78, lett. b), n. 17)

 

Come risulta dalle tabelle che seguono, le norme convenzionali – oltre alla richiesta di autorizzazione preventiva per le operazioni straordinarie che riguardano il concessionario, già disciplinata dall’art. 1 della legge n. 220/2010 – prevedono, in via di massima, l’obbligo di autorizzazione preventiva per il trasferimento della concessione, nei casi in cui questa è consentita.

Inoltre, la maggior parte delle convenzioni, richiede la comunicazione in caso di modifica della composizione societaria del concessionario, quando questa supera una certa soglia.

In linea generale, ogni qualvolta si attua il trasferimento della concessione, anche per effetto delle operazioni straordinarie di cui alla legge n. 220/2010, è previsto che, ai fini dell’autorizzazione di ADM, il concessionario uscente non si trovi in una situazione di inadempienza di una o più delle obbligazioni derivanti dall’atto di convenzione e che, comunque, il subentrante (per esempio, società incorporante o cessionaria dell’azienda) si accolli eventuali debiti anche previa prestazione di adeguata garanzia e che sia in possesso dei requisiti e accetti gli obblighi previsti dall’atto di convenzione, dal capitolato d’oneri e dal capitolato tecnico.

CONVENZIONE APPARECCHI

Divieto di cessione, parziale o totale, in forma diretta o indiretta della titolarità della concessione.  ADM può autorizzare la cessione esclusivamente nei casi in cui tale operazione risponda ad interessi pubblici e il cessionario adempia a tutti gli obblighi previsti dal presente atto di convenzione. In caso di cessione totale ADM valuta quanto previsto dall’art. 6, commi 4 e 5 dell’atto di Convenzione

 

Art. 6, c. 1, 2 , 4 e 5

 

Obbligo di comunicazione ad  ADM di ogni variazione, rispetto alla composizione societaria esistente all’atto della sottoscrizione dell’atto di convenzione, che comporti la partecipazione al capitale o al patrimonio societario superiore al 2%. Art. 6, c. 6

 

CONVENZIONE SCOMMESSE (BERSANI)

Divieto di cessione, parziale o totale, in forma diretta o indiretta della titolarità della concessione.  ADM può autorizzare la cessione in determinati casi (quando il cessionario sia un altro concessionario ovvero sia un soggetto in possesso dei requisiti richiesti) e comunque a condizione che il cedente non sia in una situazione di inadempienza Art. 10, c. 1 e 2

 

Divieto di cessione parziale di quote di partecipazione di società titolari di concessione ad altro concessionario ovvero a soggetti che possiedono quote di partecipazione del capitale di altre società titolari di concessione (cosiddette “partecipazioni incrociate”).

 

Art. 10, c. 3

 

Obbligo di comunicazione ad  ADM di ogni trasformazione della forma giuridica ed ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% rispetto a quella comunicata all’atto della stipula della concessione. Art. 10, c. 4

 

CONVENZIONE SCOMMESSE (GIORGETTI)

Divieto di cessione, parziale o totale, in forma diretta o indiretta della titolarità della concessione. Art. 8, c. 1

 

Divieto di cessione parziale di quote di partecipazione di società titolari di concessione ad altro concessionario ovvero a soggetti che possiedono quote di partecipazione del capitale di altre società titolari di concessione (cosiddette “partecipazioni incrociate”).

 

Art. 8, c. 2

 

Obbligo di comunicazione ad  ADM di ogni trasformazione della forma giuridica ed ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% rispetto a quella comunicata all’atto della stipula della concessione. Art. 8, c. 3

 

CONVENZIONE SCOMMESSE (MONTI)

Divieto di cessione, in forma diretta, della titolarità della concessione. Art. 10, c. 1

 

Divieto di cessione parziale di quote di partecipazione di società titolari di concessione ad altro concessionario ovvero a soggetti che possiedono quote di partecipazione del capitale di altre società titolari di concessione (cosiddette “partecipazioni incrociate”), con esclusione della vendita e del collocamento di azioni presso un mercato finanziario regolamentato.

 

Art. 10, c. 2

 

Obbligo di comunicazione ad  ADM di ogni trasformazione della forma giuridica ed ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% rispetto a quella comunicata all’atto della stipula della concessione. Art. 10, c. 3

 

CONVENZIONE BINGO

Preventivo assenso di ADM per il trasferimento della concessione che può avvenire solo nei confronti di soggetti in possesso dei requisiti stabiliti per il rilascio della stessa Art. 7

 

CONVENZIONE GIOCO ON LINE

Divieto di cessione  della concessione Art. 6, c. 1

 

Obbligo di comunicazione ad  ADM di ogni variazione della propria forma giuridica e di ogni  trasformazione della forma giuridica ed ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% rispetto a quella comunicata all’atto della stipula della concessione. Art. 6, c. 2

 

CONVENZIONE LOTTO

preventiva comunicazione ad ADM, per le valutazioni della stessa, di ogni variazione della composizione dei propri organi societari, nonché, nel caso di costituzione di unità organizzativa dedicata, del responsabile dell’unità organizzativa

di cui al paragrafo 20.4 del capitolato d’oneri

 

Art. 7, c. 1, lett. b)

 

preventiva autorizzazione di ADM del trasferimento della concessione in forma diretta o indiretta (il trasferimento della concessione a seguito di cessione dell’azienda o del ramo aziendale non può essere autorizzato da ADM prima di diciotto mesi dalla data di stipula del presente atto di convenzione). Art. 9, c. 1 e 3

 

Obbligo di comunicazione ad  ADM di ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% rispetto a quella comunicata all’atto della stipula della concessione. Art. 9, c. 2

 

CONVENZIONE LOTTERIE ISTANTANEE

preventiva autorizzazione di ADM del trasferimento della concessione in forma diretta o indiretta (la cessione della concessione può essere autorizzata esclusivamente nel caso in cui tale operazione risponda ad interessi pubblici ed il cessionario un altro concessionario di giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea. Art. 6, c. 1 e 2

 

preventiva comunicazione ad ADM, per le valutazioni della stessa, di ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 5% rispetto a quella comunicata all’atto della stipula dell’atto di convenzione Art. 6, c. 3

 

Obbligo di preventiva comunicazione ad  ADM della variazione della composizione dei propri organi societari, nonché, nel caso di costituzione di unità organizzativa dedicata, del responsabile dell’unità medesima. Art. 8, lett. d)

 

CONVENZIONE GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZATORE (“Vecchia” convenzione, in vigore fino al 30 novembre 2021 – cfr. art. 101 del D.L. n. 104/2020)

preventiva autorizzazione di ADM del trasferimento della concessione in forma diretta o indiretta (la cessione della concessione può essere autorizzata esclusivamente nel caso in cui tale operazione risponda ad interessi pubblici ed il cessionario sia in possesso di tutti i requisiti richiesti. La cessione è, comunque, subordinata alla condizione vincolante che il concessionario non sia in una situazione di inadempienza nei confronti di ADM; il cessionario deve comunque accollarsi i debiti del concessionario, previa presentazione di adeguata garanzia) 6, c. 1 e 2

 

preventiva comunicazione ad ADM, per le valutazioni della stessa, di ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 5% rispetto a quella comunicata all’atto della stipula dell’atto di convenzione (è vietata la cessione della quota di partecipazione al capitale sociale per il controllo societario nei primi tre anni a decorrere dalla stipula dell’atto di convenzione. Qualora, decorsi tre anni dalla stipula dell’atto di convenzione, il concessionario proceda a tale cessione, il cessionario della quota di partecipazione per il controllo societario sarà tenuto anch’esso al rispetto del divieto di cessione nei tre anni successivi alla data di acquisizione) 6, c. 3

 

CONVENZIONE GIOCHI NUMERICI A TOTALIZZATORE (“nuova” convenzione, che entrerà in vigore  il 1 dicembre 2021 – cfr. art. 101 del D.L. n. 104/2020)

preventiva autorizzazione di ADM del trasferimento della concessione in forma diretta o indiretta (il trasferimento della concessione a seguito di cessione dell’azienda o del ramo aziendale non può essere autorizzato da ADM prima di 18 mesi dalla data di stipula dell’atto di convenzione) 9, c. 1  e 3

 

comunicazione ad ADM di ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2 per cento rispetto a quella comunicata, all’atto della sottoscrizione della convenzione. Art. 9, c. 2

 

Obbligo di preventiva comunicazione ad ADM, a pena di decadenza dalla concessione, ai fini dell’autorizzazione preventiva, della trasformazione della forma giuridica, fusione, scissione, mutamento di sede sociale o di oggetto sociale, scioglimento della società Art. 9, c. 2

 

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione preventiva nelle ipotesi di cui sopra, ADM valuta l’impatto dei mutamenti soggettivi sull’assetto societario generale del concessionario, con riguardo tra l’altro al rispetto dei requisiti di solidità patrimoniale, del rapporto di indebitamento e di idonea patrimonializzazione. ADM accerta altresì, ai fini dell’autorizzazione, che il concessionario all’atto delle operazioni di modifica soggettiva non si trovi in una situazione di inadempienza di una o più delle obbligazioni derivanti dall’atto di convenzione, che il soggetto risultante dalle predette operazioni si accolli eventuali debiti anche previa prestazione di adeguata garanzia, che sia in possesso dei requisiti richiesti. Art. 9, c. 4

 

ARRIVA LA BREXIT ANCHE PER IL SETTORE DEL GIOCO

Se non vi saranno sorprese dell’ultima ora, il prossimo 31 dicembre scadrà il periodo transitorio previsto dall’accordo di recesso del regno Unito dall’Unione Europea siglato nel 2019. Da quel momento, l’UK sarà a tutti gli effetti un paese extraunionale.

Quali sono gli effetti relativi alle disposizioni in materia di gioco pubblico?

Passiamo in rassegna i requisiti soggettivi ed oggettivi che devono possedere i soggetti titolari di concessione in Italia, rilevanti a seguito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea.

Sede legale

In primo luogo, è previsto che i concessionari del gioco su rete fisica siano costituiti in forma giuridica di società di capitali, “con sede legale in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo”, anteriormente al rilascio della concessione e alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva (art. 1, comma 78, lett. a), n. 1), della legge n. 220/2010).

Il requisito della sede legale in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo deve essere mantenuto “per l’intera durata della concessione” e ne deve essere dimostrata la persistenza su richiesta di ADM (art. 1, comma 78, cit., lett. b), n. 1).

Anche per i concessionari della raccolta a distanza è previsto l’obbligo della costituzione  in  forma  giuridica  di  società  di  capitali, “con sede  legale in  uno  degli  Stati  dello Spazio economico europeo, anteriormente al  rilascio della  concessione  ed alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva” (art. 24, comma 15, lett. c), della legge n. 88/2009), nonché l’obbligo del mantenimento di questo requisito (cfr. art. 24, comma 17, lett. a).

Esercizio dell’attività

Per poter aspirare ad acquisire lo status di concessionario di gioco pubblico in Italia, il soggetto deve dimostrare di esercitare l’attività di gestione e di raccolta di giochi in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attività, non inferiore, nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda, all’importo di 2 milioni di euro per la raccolta fisica (art. 1, comma 78, lett. a), n. 2), della legge n. 220/2010) e di 1,5 milioni di euro per la raccolta a distanza (art. 24, comma 15, lett. a), della legge n. 88/2009).

Anche tale requisito deve essere mantenuto per l’intera durata della concessione; in proposito, si ritiene che il soggetto che avesse ottenuto la concessione italiana dimostrando (in sede di gara) di svolgere la propria attività di gioco nel Regno Unito, potrà continuare ad esercitare la concessione se possiede la sede legale “ovvero operativa” sul nostro territorio o in un altro Paese dello Spazio economico europeo.

Residenza infrastrutture

Il concessionario di gioco su rete fisica deve mantenere la residenza delle infrastrutture, incluse quelle tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di concessione, “in Italia ovvero in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo” (art. 1, comma 78, lett. a), n. 6), della legge n. 220/2010).

Tale disposizione è prevista anche per il gioco a distanza dall’art. 24, comma 15, lett. e), della legge n. 88/2009.

Tale requisito deve essere mantenuto per l’intera durata della concessione e ne deve essere dimostrata la persistenza su richiesta di ADM (art. 1, comma 78, cit., lett. b), n. 1 e art. 24, comma 17, lett. a). (rf)