Il TAR Lazio ha respinto la richiesta di sospensione cautelare presentata da un soggetto al quale la Questura di Frosinone aveva negato l’autorizzazione alla rappresentanza ex art. 8 TULPS per la gestione di una licenza di gioco del bingo.
Secondo quanto emerge dall’ordinanza, il Questore ha fondato il diniego sulla pendenza, a carico dell’interessato, di un rinvio a giudizio per sfruttamento, induzione e reclutamento della prostituzione, oltre che sulla circostanza di numerosi controlli effettuati in sua compagnia insieme a soggetti pregiudicati. Alla luce di questi elementi, il TAR ha ritenuto non irragionevole la valutazione dell’amministrazione circa l’assenza del requisito della buona condotta richiesto dall’art. 11 TULPS.
Non risultando, ad un primo esame proprio della fase cautelare, vizi tali da inficiare il provvedimento, la domanda di sospensiva è stata respinta. sm/AGIMEG









