Francia, Corte d’Appello conferma divieto per gioco online non autorizzato: “Libera prestazione di servizi deve sottostare a ragioni di sicurezza e interesse generale”

La Corte d’appello di Parigi ha confermato con una sentenza il divieto di offrire giochi d’abilità con vincite in denaro senza autorizzazione. Nella sua decisione, la Corte ha dichiarato la legislazione francese conforme al diritto dell’Unione europea. Tutto nasce da una vicenda del 2014. L’Arjel, autorità che regola il gioco online in Francia, aveva messo in mora un operatore stanziato in un Paese Ue che proponeva ai giocatori transalpini gioco online con vincita in denaro senza autorizzazione. L’operatore aveva risposto che il diritto francese non riconosce il diritto dell’Unione in tre punti: primo, non essendo stata notificata alla Commissione europea, la legge 17 marzo 2014 (che regola il gioco via internet in Francia, ndr) non poteva essere applicabile; secondo, che i giochi d’abilità con vincite in denaro costituiscono un servizio ordinario regolato dalle regole del mercato interno sul commercio elettronico, secondo la direttiva 2000/31/CE del giugno 2000, e che pertanto un operatore può proporre gioco in Francia se questo è lecito nello Stato in cui risiede; terzo, il divieto viola il principio comunitario di libera prestazione dei servizi enunciato nel TFUE (Trattato di funzionamento dell’Unione europea). L’Arjel ha risposto con la procedura speciale prevista dall’articolo 61 della legge 12 maggio 2010 che permette di rivolgersi al Presidente del Tribunale di grande istanza di Parigi per bloccare i siti illegali o l’accesso a internet per i fornitori di servizi sul territorio francese. A seguito di un’ordinanza del maggio 2015, il primo giudice ha bocciato le argomentazioni dell’operatore, rigettando l’appello. Ora la conferma del rigetto anche da parte della Corte d’Appello di Parigi, che sottolinea come per principio generale la legislazione relativa al gioco d’azzardo non doveva essere notificata alla Commissione europea, e che allo stesso tempo la direttiva sul commercio elettronico “è inapplicabile sul gioco online in cui l’azzardo è l’elemento preponderante”. Infine, la libera prestazione di servizi deve sottostare a ragioni di sicurezza e interesse generale e che pertanto i giochi online devono essere autorizzati e regolati nella giusta misura, sia nell’interesse di chi li propone che di chi ne deve usufruire. cr/AGIMEG