La senatrice Maria Rizzotti di FI ha presentato ieri un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Economia per chiedere chiarimenti sulla gare per le concessioni delle scommesse e del gioco online. Chiede in particolare se e in quali termini il Mef “intenda procedere all’indizione della procedura selettiva” per le scommesse; e se intenda “rivedere le previsioni normative” per aumentare “il numero di diritti di esercizio in concessione del gioco a distanza, al fine di mantenere un’adeguata tutela dei consumatori e della legalità nello specifico canale distributivo nonché assicurare il miglior risultato in termini di quantità e continuità del relativo gettito erariale”. Di seguito il testo integrale dell’interrogazione:
Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:
i giochi con vincite in denaro effettuati “a distanza” sono regolamentati nel sistema concessorio italiano dai primi anni Duemila; in particolare sono state effettuate procedure selettive nel 2006, nel 2011 e nel 2018, ampliando progressivamente il numero degli affidatari delle specifiche concessioni, che risultano essere attualmente oltre 90;
la più recente procedura selettiva, in attuazione dell’art. 1 comma 935, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 10 gennaio 2018 ha messo a gara 120 concessioni per il gioco a distanza in Italia, con un meccanismo di assegnazione legato alla tempestività della presentazione delle domande in un dato periodo temporale ed a fronte di un corrispettivo una tantum per la durata della concessione pari a 200.000 euro. Numerose tra le concessioni assegnate con questa procedura, la cui durata è fino al 31 dicembre 2022, hanno potuto avviare l’esercizio della raccolta solo nel corso del 2020;
il sistema italiano di regolamentazione in concessione del gioco a distanza è preso ad esempio da numerose altre giurisdizioni nazionali, per le proprie caratteristiche di connessione diretta dei sistemi di gioco al sistema di controllo centrale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il tracciamento in tempo reale di ogni singola transazione, l’identificazione di tutti i giocatori e l’attivazione del registro unico di autoesclusione per le finalità di prevenzione del gioco patologico;
l’intero percorso di regolamentazione del gioco a distanza è stato caratterizzato dall’obiettivo di canalizzare l’offerta in circuiti controllati secondo regole pubbliche, affidandola a concessionari con precisi requisiti soggettivi, organizzativi ed economici;
tale obiettivo risulta essenziale per la modalità di gioco a distanza nella quale l’offerta pubblica è più facilmente aggirabile con semplici soluzioni tecnologiche e organizzazione di promozione sul web od anche sul territorio, come dimostra il monitoraggio dei siti illegali gestito dall’Agenzia (oltre 9.000 al marzo 2021) ed il costante fenomeno dei “centri trasmissione dati” nelle scommesse sportive, oggetto di sequestri da parte delle autorità e che costituisce storicamente una concorrenza sleale per gli assegnatari delle concessioni di sale scommesse;
l’obiettivo di canalizzazione in circuiti controllati del gioco a distanza risulta essere stato sufficientemente conseguito nel tempo, osservando il volume di gioco transato nei canali (siti web, applicazioni mobili) esercitati sotto il controllo del1’Agenzia, aumentato tra il 2017 ed il 2019 del 35 per cento (da 27 a 36 miliardi di euro) e che nel 2020 risulta essere ulteriormente aumentato di un ulteriore 35-40 per cento, anche in ragione del crescente numero di concessioni operative;
il segmento di mercato del gioco a distanza in Italia, con i 90 operatori citati, risulta essere molto competitivo, come indicato anche dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato in occasione di recenti delibere riguardanti operazioni di concentrazione;
l’art. 1, comma 727, lettera e), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede l’indizione di una nuova procedura selettiva per le concessioni di gioco a distanza entro il 31 dicembre 2020, termine poi prorogato al 30 giugno 2021 dall’articolo 69, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La procedura dovrebbe porre a gara solamente 40 diritti concessori per l’esercizio e la raccolta di giochi a distanza, con base d’asta non inferiore a 2.500.000 euro ciascuno;
l’effettuazione della procedura di selezione di soli 40 diritti si mostra controproducente rispetto agli obiettivi pubblici di controllo dell’offerta di gioco: infatti, porterebbe all’impossibilità di continuare ad offrire legalmente gioco per oltre la metà degli attuali affidatari delle concessioni. Pressoché automaticamente, quindi, molta parte della raccolta di questi operatori sarebbe rapidamente perduta al mercato regolamentato, in una misura che gli operatori di settore quantificano tra il 20 ed il 30 per cento delle dimensioni attuali;
è ben noto, infatti, che pur con l’attuale numero di concessioni operative sono continue le azioni di contrasto a offerte di gioco a distanza illegali basate in Paesi dell’Unione europea con legislazioni più favorevoli, come Malta, ed ancor più diffusamente in paradisi fiscali, rispetto ai quali è particolarmente difficile perseguire, se non anche solo ostacolare, l’offerta fatta via reti telematiche direttamente ai consumatori;
tale fenomeno di deregolamentazione (quindi di illegalità) sarebbe di difficile perseguimento per la ridotta barriera offerta dall’oscuramento dei siti non dotati di concessione e per la transnazionalità degli operatori, generando per i consumatori italiani condizioni di minore o assente tutela, anche in termini di prevenzione delle dipendenze patologiche, allontanandosi dal controllo dei soggetti istituzionali nazionali;
ulteriore conseguenza sarebbe la progressiva perdita di gettito erariale; è previsto che l’assegnazione delle concessioni nei termini quantitativi indicati dalla legge n. 160 del 2019 assicurerebbe oltre 100 milioni di euro di gettito straordinario una tantum, ma risulta evidente che la perdita di raccolta canalizzata nel sistema concessorio sarebbe probabilmente superiore e continuata per più esercizi;
il periodo di chiusura delle attività delle sale giochi e scommesse prescritto dalle disposizioni di prevenzione COVID ha favorito un maggiore utilizzo del gioco a distanza e dimostrato, inoltre, la capacità dei concessionari di questo canale di indirizzare i giocatori all’utilizzo del gioco nominativo ed alla conversione di denaro contante in moneta elettronica, grazie a reti estese di servizi di contrattualizzazione e ricarica presso ricevitorie ed esercizi commerciali;
l’interruzione delle attività di decine di società concessionarie attive nel canale distributivo a distanza, oltre a generare la riduzione della capacità di offerta legale, l’aumento del gioco on line clandestino e la perdita di gettito erariale, comporterebbe anche la perdita di centinaia di posti di lavoro qualificati, molti dei quali nelle PMI attive nella distribuzione di giochi sul territorio e recentemente entrate nel canale a distanza, già fortemente colpite da un anno di totale interruzione di attività nelle sale e negli esercizi pubblici,
si chiede di sapere:
se ed in che termini il Ministro in indirizzo, per il tramite dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, intenda procedere all’indizione della procedura selettiva;
se ed in che termini intenda rivedere le previsioni normative nel senso dell’aumento del numero di diritti di esercizio in concessione del gioco a distanza, al fine di mantenere un’adeguata tutela dei consumatori e della legalità nello specifico canale distributivo nonché assicurare il miglior risultato in termini di quantità e continuità del relativo gettito erariale.
lp/AGIMEG