FIT: “Gratta e Vinci, il documento di trasporto diventa digitale. Attenzione ad approvvigionamento e vendita”

Con una comunicazione di modifica unilaterale del contratto, trasmessa a tutta la rete di vendita con il beneplacito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la società concessionaria ha reso nota un’importante innovazione che interesserà da vicino il comparto dei Gratta e Vinci: il documento di trasporto (cosiddetto DDT), univocamente abbinato a ciascun collo consegnato in rivendita, sarà prossimamente reso disponibile in formato digitale all’interno dell’area riservata del portale rivenditori.

La digitalizzazione del documento di trasporto, che nel tempo andrà a sostituire l’attuale documento cartaceo presente all’interno del collo, si inserisce in un’ottica di aggiornamento tecnologico delle procedure volto al miglioramento dei processi di logistica ed alle attività di vendita delle lotterie istantanee. Si legge in una nota FIT – Federazione Italiana Tabaccai.

Un passaggio necessario. Un’opportunità che, sfruttando il vento del­l’era digitale che soffia forte alle spalle, consente di assicurare ancora maggiore efficienza e velocità d’esecuzione. Ovviamente, parlando di documento di trasporto va da sé che anche la procedura di presa in carico dei colli, ossia l’operazione di conferma dell’avvenuta ricezione dei biglietti ordinati, subirà un aggiornamento.

Infatti, dal momento in cui il nuovo DDT digitale entrerà definitivamente in vigore, la presa in carico dei colli potrà avvenire mediante l’utilizzo del codice a barre del documento di trasporto presente sul portale rivenditori, oppure digitando il codice identificativo riportato sull’etichetta del collo corrispondente al codice a barre del documento di trasporto.

Da un punto di vista prettamente operativo, dunque, l’operazione di presa in carico del collo potrà essere svolta: tramite lettura ottica o digitazione dei suddetti codici sul terminale in uso; digitando i codici attraverso l’utilizzo della funzionalità resa disponibile dal concessionario sul canale telefonico dal medesimo gestito; digitando i codici attraverso l’utilizzo dell’apposita funzionalità presente nell’area riservata del portale rivenditori.

Per chi nutre ancora dubbi, nessuna paura. Infatti, tutte le istruzioni operative per l’acquisizione del documento di trasporto in formato digitale e per la nuova procedura di presa in carico dei colli sono disponibili nell’apposito manuale, redatto e messo a disposizione dalla società concessionaria nell’area riservata sul portale rivenditori, grazie al quale giungere, passo dopo passo, al corretto svolgimento dell’adempimento.

Da non dimenticare, infine, un aspetto di rilevante importanza che non ha subito alcuna variazione: la tempistica di presa in carico dei colli. Come di consueto, infatti, ogniqualvolta si riceve un pacco di Gratta e Vinci, occorre effettuare l’operazione di conferma dell’avvenuta ricezione dei biglietti ordinati. Attenzione, perché tale operazione che deve sempre essere effettuata entro le ore 23:59 del giorno di consegna del collo.

Gratta e Vinci: attenzione ad approvvigionamento e vendita

I Gratta e Vinci non si possono vendere, cedere, distribuire o trasferire a qualunque titolo a soggetti diversi dal cliente finale. Allo stesso modo, non è consentito approvvigionarsi dei biglietti da soggetti diversi dal concessionario. E attenzione perché, in entrambi i casi, il divieto è valido anche nel caso in cui la controparte sia un rivenditore autorizzato alla vendita dei Gratta e Vinci. In sintesi: rifornire o farsi rifornire di Gratta e Vinci da un altro punto vendita, sia esso o meno autorizzato, non si può fare.

Questa in poche parole, unitamente all’introduzione del documento di trasporto in formato digitale, è l’ulteriore integrazione che ha interessato il contratto per il servizio di vendita delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, comunicata dalla società concessionaria a tutti i rivenditori. Ovviamente non stiamo parlando di una novità assoluta. A ben vedere, infatti, tali divieti erano già presenti nella precedente stesura contrattuale.

E non poteva essere altrimenti perché si tratta di disposizioni alla base del corretto svolgimento dell’attività di vendita che Lotterie Nazionali Srl, nel doveroso assolvimento del ruolo di concessionario per conto dello Stato, è necessariamente chiamata a far rispettare.

Del resto, così come previsto dal contratto, l’autorizzazione per i Gratta e Vinci è conferita a tutti i gestori solo ed esclusivamente per la vendita dei biglietti al pubblico. Attività che, peraltro, il rivenditore si impegna a svolgere soltanto presso il proprio esercizio. Pertanto, al fine di fugare equivoci ed ogni errata interpretazione, nel contratto sottoscritto con Lotterie Nazionali Srl tali divieti sono stati ulteriormente rafforzati e precisati – precisa la FIT.

Cautela, quindi, perché la violazione delle citate prescrizioni rappresenta una grave irregolarità nell’esercizio dell’attività di vendita ed ogni comportamento al di fuori del perimetro del consentito non potrà che essere oggetto di intervento.

Al ricorrere di tali ipotesi, infatti, il concessionario avrà facoltà di risolvere il contratto e, ove ci siano i presupposti di legge, segnalare la violazione alle competenti Autorità. Oltre alla risoluzione, il concessionario, ai sensi dell’art. 14 del contratto, potrà applicare una penale pari a 2.000 euro per ciascuna violazione.

Le variazioni introdotte avranno effetto decorso il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del rivenditore della comunicazione di modifica unilaterale del contratto. Solo con la massima prudenza e la rigorosa osservanza delle norme si è sempre al riparo da ogni sgradevole inconveniente. cdn/AGIMEG