Il TAR Puglia, sezione di Lecce, ha respinto la richiesta cautelare urgente presentata contro il provvedimento del Comune di Fasano che ha vietato la prosecuzione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di sala giochi in un locale del territorio comunale.
La vicenda riguarda il provvedimento con cui il SUAP del Comune, all’esito del procedimento di conformazione dell’attività, ha comunicato il divieto immediato di prosecuzione delle attività esercitate nel locale.
Il provvedimento del Comune
Il ricorrente ha impugnato il divieto di prosecuzione, insieme agli atti presupposti del procedimento, chiedendo al TAR una misura cautelare monocratica urgente.
Dal decreto emerge che il Comune aveva già adottato, nel febbraio 2026, un precedente provvedimento con cui aveva annullato in autotutela i procedimenti di subingresso del ricorrente nei titoli abilitativi relativi alle attività commerciali, vietandone la prosecuzione.
Nel procedimento successivo sono stati poi richiamati profili relativi alla mancanza dei requisiti per proseguire l’attività, sia sotto il profilo della sorvegliabilità dei locali, sia sotto quello urbanistico-edilizio.
Sorvegliabilità e conformità urbanistica
Il TAR ha evidenziato che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere esercitata nel rispetto delle norme e delle autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria.
Quanto alla sala giochi, il decreto richiama anche la necessità della sorvegliabilità dei locali, considerata elemento essenziale per l’esercizio dell’attività, in quanto collegata ai requisiti di pubblica sicurezza.
Secondo il Tribunale, la mancanza dei requisiti contestata dal Comune potrebbe comunque trovare, nelle more del giudizio, eventuali soluzioni conformative, già richieste dall’amministrazione comunale.

Nessuna urgenza estrema
Il Presidente del TAR ha ritenuto che non sussistano i presupposti per concedere la tutela cautelare monocratica urgente.
In particolare, il pregiudizio rappresentato dal ricorrente non è stato considerato di estrema gravità e urgenza tale da impedire l’attesa fino alla camera di consiglio già fissata.
Il TAR ha inoltre osservato che il danno prospettato è di natura economica e, quindi, eventualmente valutabile e ristorabile nella fase collegiale.
Il TAR Puglia ha quindi respinto l’istanza cautelare monocratica.
La questione sarà esaminata in sede collegiale nella camera di consiglio del 9 settembre 2026. mg/AGIMEG

