CGE, causa gara Lotto: la cronaca della giornata

dal nostro inviato a Lussemburgo – Oggi la Corte di Giustizia Europea sarà impegnata a discutere della regolarità della gara per la concessione del Lotto‎ che si e’ svolta in Italia tra il 2015 e il 2016. Ad aggiudicarsela fu l’unico soggetto a partecipare alla gara – la cordata formata dal concessionario uscente (Lottomatica) con IGH, Arianna 2001, e Novomatic – con un’offerta di 770 milioni di euro. ‎Il bando venne pero’ impugnato dalla Stanleybet bookmaker anglo-maltese che in più occasioni e’ riuscito a far dichiarare ai giudici lussemburghesi che le gare delle scommesse non erano in linea con i principi comunitari.
Il bookmaker criticava una serie di aspetti – come gli elevati requisiti di solidità economica richiesti ai candidati, o l’inserimento della clausola di cessione gratuita della rete, clausola che per le scommesse era già caduta con la sentenza Laezza – ma soprattutto la decisione di mettere a gara un’unica concessione, quando invece il servizio poteva essere affidato a più soggetti in competizione tra loro. In sostanza, per il bookmaker la gara era stata studiata per favorire il concessionario uscente. Stanley al contrario puntava a offrire il Lotto nella propria rete di ctd, paragonandolo a una scommessa sull’esito dell’estrazione.
Il Lotto in realtà rappresenta un’anomalia nel panorama italiano dei giochi. A gestire il gioco di fatto e’ lo Stato in prima persona (che incassa tutto quello che rimane, una volta pagate le vincite e gli aggi), mentre la raccolta viene effettuata direttamente dalle ricevitorie. Il concessionario invece garantisce una serie di servizi, come le estrazioni e il collegamento delle ricevitorie al sistema centrale.
Il Tar Lazio, nell’aprile 2016, respinse in toto le argomentazioni della Stanley. Pienamente giustificata dalle peculiarità del gioco la scelta di assegnare un’unica concessione. Inoltre, spiegavano I giudici di primo grado, un modello multiproviding “renderebbe comunque necessaria la presenza di un “superconcessionario” (o, quantomeno, la costituzione di un’apposita struttura di collegamento presso l’ADM) per coordinare le attività dei diversi concessionari del servizio e per lasciare indenne l’Amministrazione da eventuali responsabilità derivanti da inadempimenti di tali soggetti, con conseguente aggravio degli oneri per l’Erario”. Per il Tar poi le condizioni economiche non erano eccessivamente restrittive: “Tenuto conto dei rilevantissimi interessi pubblici connessi alla gestione del gioco del Lotto, che solo nell’anno 2015 ha generato un gettito per l’Erario pari a circa 1,2 miliardi di euro”, sono giustificate una base d’asta di 700 milioni di euro e la scelta “di concentrare nel primo anno gli oneri economici gravanti sul concessionario”.‎ E ancora, l’eventuale candidato “può ricorrere allo strumento del raggruppamento temporaneo di imprese, la cui funzione consiste, per l’appunto, nel favorire la concorrenza consentendo a più imprese di presentare un’offerta unitaria in procedure selettive”. Lo stesso del resto aveva fatto Lottomatica: il fatto che “una quota pari al 38% del RTI sia detenuto da soggetti estranei al concessionario uscente rivela che neppure quest’ultimo era in grado di partecipare da solo”.
Legittima infine anche la clausola sulla cessione gratuita della rete, nonostante la Corte di Giustizia avesse poco prima censurato un’analoga norma inserita nel bando delle scommesse. Il precedente aveva una formulazione incerta, mentre quella contenuta nel bando del Lotto “precisa i termini, le modalità e l’oggetto della cessione non onerosa al termine della concessione”. Inoltre, nel caso specifico del Lotto la clausola assicurava‎ la par condicio di tutti i partecipanti alla gara”. Se la clausola non fosse stata inserita “l’aggiudicatario, se diverso dal concessionario uscente, dovrebbe costituire ex novo una rete di consistenti dimensioni, e ciò si tradurrebbe in un evidente vantaggio competitivo per il concessionario uscente, che già dispone di una rete”.
A rimettere la questione alla corte di Giustizia e’ stato invece il Consiglio di Stato, all’incirca un anno dopo. Le questioni pregiudiziali riguardano la scelta del modello monoproviding; l’entità della base d’asta (“di gran lunga superiore ed ingiustificata rispetto ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi” richiesti ai candidati); e una clausola che avrebbe impedito alla Stanley di raccogliere le scommesse. Il bookmaker infatti non ha mai ottenuto una concessione italiana per la raccolta a terra, ma e’ sempre riuscito a dimostrare che i bandi italiani contenevamo delle norme discriminatorie. Come in altri bandi, anche quello del Lotto però imponeva di rinunciare alle attività irregolari.
Nella controversia di fronte alla CGE e’ intervenuta anche la Commissione europea, con delle memorie in cui ha sostanzialmente difeso la legittimità della gara.
Nell’udienza di oggi, la Stanley e i Monopoli di Stato avranno modo di precisare le proprie posizioni al Collegio il normale iter prevede poi che l’Avvocato Generale presso la Corte depositi le proprie conclusioni, si tratta di un parere autorevole che aiuta il Collegio a decidere, ma non e’ vincolante. A quel punto arriverà la sentenza, presumibilmente tra la fine dell’anno e l’inizio del 2019. gr/AGIMEG

dal nostro inviato a Lussemburgo – Francia e Belgio intervengono a sostegno dell’Italia nella causa che si sta per discutere oggi di fronte alla Corte di Giustizia europea sulla gara per la concessione del Lotto‎. Al centro della vicenda la concessione assegnata tra il 2015 e il 2016 per la fornitura di una serie di servizi (come quelli di estrazione e il collegamento delle ricevitorie al sistema centrale): ad aggiudicarsela fu una cordata guidata da Lottomatica con un’offerta di 770 milioni di euro. A portare la questione di fronte alla CGE è stato il bookmaker anglo-maltese Stanleybet, che oltre a contestare le condizioni di gara, punta anche a poter offrire delle scommesse sull’esito delle estrazioni. Va ricordato che la Gran Bretagna, pochi mesi fa, ha vietato le scommesse sulle estrazioni della lotteria Euromillions. gr/AGIMEG

CGE, la difesa di Stanley: troppa discrezionalità ai Monopoli per rischio decadenza concessione, provocando indeterminatezza condizioni gara Lotto

dal nostro inviato a Lussemburgo – Le condizioni della decadenza della concessione non erano chiare fin dall’inizio e lasciavano ampi spazi di discrezionalità ai Monopoli di Stato. E’ quanto ha sostenuto la difesa della Stanley nel corso dell’udienza di fronte alla CGE sulla concessione del Lotto. “La gara è stata indetta in un momento in cui il contenzioso tra Stanley e lo Stato italiano – sulle concessioni delle scommesse – era in corso da due decenni e aveva portato la Corte di Giustizia a emettere una serie di sentenze” ha spiegato l’avvocato Jacchia. E l’avv. Agnello ha aggiunto che la decadenza poteva scattare “ogni qual volta l’amministrazione – di fronte a un’ipotesi di reato – ritenesse che la fiducia nel concessionario fosse venuta meno. Si tratta di una formulazione eccessivamente vaga che può far scattare la decadenza anche di fronte a un semplice rinvio a giudizio”. In sostanza, il bookmaker rileva che nonostante le pronunce della CGE, nei confronti dei dirigenti del bookmaker sono stati avviati diversi procedimenti penali. Questi procedimenti potrebbero portare in qualunque momento alla decadenza della concessione, lasciando ampi poteri discrezionali ai Monopoli: tutto questo si traduceva in un’indeterminatezza delle condizioni di gara. Le perdite però sarebbero state ingenti: sarebbero andate dall’incameramento della fideiussione (75 milioni) alla perdita dell’offerta economica (700 milioni la base d’asta). gr/AGIMEG

CGE, Marrone (Avvocato di Stato): “Stanley concessionaria online dal 2012 e non ha mai ricevuto alcuna contestazione”

dal nostro inviato a Lussemburgo – “La concessione affidata a Lottoitalia non riguarda la raccolta delle giocate. Questa è affidata alle ricevitorie che dipendono direttamente dallo Stato. Lottoitalia è chiamata a offrire una serie di servizi come il collegamento delle ricevitorie, il controllo della giocata e il pagamento delle vincite‎”. Lo ha spiegato Pio Marrone, avvocato di Stato italiano, nel corso dell’udienza di fronte alla CGE sulla concessione del lotto.‎ “In sostanza non stiamo discutendo di un gioco offerto al pubblico, caso in cui interviene il principio di libertà di iniziativa economica. Stiamo parlando di un servizio offerto all’amministrazione. Si è scelto un modello monoprovider per ragioni tecniche”. Sulla clausola di decadenza, Marrone ha spiegato che l’amministrazione avrebbe potuto comminarla solo di fronte al “rinvio a giudizio per ipotesi di reato connessi con la concessione, non per qualunque ipotesi di reato. Inoltre, è vero che l’Amministrazione ha ampio potere discrezionale, ma il concessionario può impugnare il provvedimento di fronte al Tar e se ottiene ragione ha diritto di proseguire nel rapporto, o al risarcimento del danno”. Marrone ha quindi sottolineato che Stanley “è concessionaria dell’online dal 2012 e non ha mai ricevuto alcuna sorta di contestazione o diffida. Altro che potere arbitrario dell’amministrazione”. gr/AGIMEG

CGE, Vlaemminck (Avv. Belgio): “Questa Corte non ha mai detto che operato transfrontaliero Stanley sia legale”

dal nostro inviato a Lussemburgo – “La Stanley esercita attività transfrontaliere in diversi Stati UE e la Corte a nostro avviso non ha mai detto che questa attività sia legale‎”. Lo ha detto l’avvocato Vlaemminck, legale del Belgio: lo Stato UE è intervenuto all’udienza di fronte alla CGE sulla concessione del Lotto per sostenere le ragioni dell’Italia. L’avv. Vlaemminck ha infatti puntualizzato quale modello dovrebbe seguire l’Europa nella regolamentazione del gioco. “In questo tipo di giochi c’è un consenso a livello non solo europeo, ma globale. Si tratta di prodotti pericolosi e pertanto devono essere fissati dei principi di ordine pubblico europeo che consentano di tutelare i consumatori, e delimitino i poteri degli operatori”. E tornando a Stanley “non è mai uscita dalla zona grigia in cui operava, ha continuato a sostenere che il proprio modello fosse uno di quelli ammissibili. E’ la carta bianca che a nostro avviso non si può dare in questo ambito”. gr/AGIMEG

CGE, Mastroianni (avv. Lottomatica): “Strumentali le rimostranze di Stanley sulla clausola di decadenza”

dal nostro inviato a Lussemburgo – Capziose e strumentali le rimostranze di Stanley sulla clausola di decadenza. Lo ha sostenuto l’avvocato Mastroianni (Lottomatica) nel corso dell’udienza sulla gara del Lotto che si sta svolgendo di fronte alla Corte di Giustizia‎ Europea. “La clausola non riguardava qualunque ipotesi di reato, ma quelli eventualmente commessi nel corso della concessione e che comunque riguardano la concessione stessa. La decadenza, per fare un esempio, poteva scattare solo qualora l’amministrazione avesse ritenuto che il rapporto fiduciario fosse venuto meno perché il legale rappresentante della Stanley aveva commesso un reato di corruzione connesso alla concessione. Inoltre si tratta di una clausola non discriminatoria, visto che si applica a qualunque candidato”. L’avv. Mastroianni, per ribattere alle censure di Stanley sulle condizioni economiche della gara, ha sottolineato che Lottoitalia nel 2017 “ha chiuso con un utile di ‎178 milioni, il che lascia presumere che al termine della concessione maturerà un utile di 1,6 miliardi, cioè un ottimo risultato”. Sulla cessione gratuita della rete, ha invece sottolineato che “si tratta di una clausola che favorisce la concorrenza. Nella prossima gara i nuovi aggiudicatari erediteranno la vecchia rete e avranno un anno per sostituirla, perché ormai obsoleta. Non saranno insomma costretti a sostituire immediatamente la rete non appena subentrati nella gestione”. gr/AGIMEG

CGE, avv. Agnello (Stanleybet): “La clausola di decadenza della concessione, anche se non applicata, era comunque dissuasiva”

dal nostro inviato a Lussemburgo – “La gara dell’online è stata la prima che ha messo tutti i concessionari allo stesso nastro di partenza. Inoltre, la clausola di decadenza, in quel caso la perdita era limitata a 200mila euro, non 75 milioni come nel caso del Lotto. Nessuna banca avrebbe supportato Stanley, viste le incertezze che quella gara presentava”, lo ha detto l’avv Daniela Agnello, rispondendo alle domande dell’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia, nel corso dell’udienza sulla gara del Lotto. E a nuove richieste di precisazione: “E’ corretto dire che quella clausola non era stata mai applicata nel caso dell’online”, ha detto ancora la Agnello, “ma come avremmo potuto dire che non sarebbe mai stata applicata? Era comunque dissuasiva”‎. gr/AGIMEG

CGE, avv. Fiorentino (Avvocatura di Stato): “Un eventuale nuovo aggiudicatario del Lotto avrebbe potuto esercitare subito le proprie funzioni”

dal nostro inviato a Lussemburgo – “Il nuovo entrante avrebbe avuto sei mesi di tempo per erogare il servizio e comunque avrebbe ereditato la rete esistente, in modo da poter esercitare subito le proprie funzioni”. Lo ha detto l’avvocato di Stato Fiorentino, rispondendo a una domanda dell’avvocato generale della CGE sui cosa sarebbe successo se la gara l’avesse vinta un altro soggetto. gr/AGIMEG

CGE, Agnello (legale Stanleybet): “Belgio parli dell’oggetto della causa e non di zone grigie e illegale”

dal nostro inviato a Lussemburgo – “Stanley poteva uscire dalla zona grigia. Perché questa suggestione invece di parlare dell’oggetto della gara?”. Lo ha chiesto Daniela Agnello,legale di Stanley, rispondendo direttamente alla posizione del Belgio. “Hanno lanciato l’allarme sull’illegale, ma Stanley ha 3.800 procedimenti archiviati. Stanley ha una licenza rilasciata dal Belgio, come una della Croazia e una di Cipro, e di altri paesi UE. I titolari dei Ctd, prima di intraprendere l’attività, denunciano l’inizio alle autorità competenti. Dov’è l’illegale?”. gr/AGIMEG

CGE, Agnello (avv. Stanley): “Clausola di decadenza concessione online mai applicata”. Fiorentino (avv. Stato): “Solo perché non ricorrevano i presupposti”

dal nostro inviato a Lussemburgo – Si apre un giallo sulla clausola di decadenza della concessione dell’online, nel corso della causa sulla concessione del Lotto che si sta discutendo alla Corte di Giustizia. Nel corso della discussione si e’ ricordato più volte che Stanley ha la concessione per il gioco online da diversi anni, tuttavia non ha mai rischiato la decadenza, nonostante i procedimenti penali avviati nei confronti dei vertici. Per Daniela Agnello, legale di Stanley, la clausola “non e’ mai stata applicata perché è stata sospesa”. “Non ci risulta”, ha replicato l’avv. Di Stato Fiorentino: “Non e’ stata applicata perché non ricorrevano i presupposti”. In sostanza i reati imputati ai vertici della compagnia riguarderebbero la raccolta di altri giochi, sarebbero quindi estranei all’oggetto della concessione‎, e pertanto non potrebbe essere disposta la decadenza. gr/AGIMEG

CGE, causa gara Lotto: udienza terminata. Le conclusioni verranno comunicate più avanti. Sentenza entro inizi del 2019

dal nostro inviato a Lussemburgo – Dopo tre ore di dibattito, è terminata presso la Corte di Giustizia Europea l’udienza riguardante la gara per la concessione del Lotto. Le conclusioni saranno comunicate più avanti, mentre la sentenza dovrebbe arrivare, presumibilmente, tra la fine di quest’anno e gli inizi del 2019. gr/AGIMEG

 

CGE, avvocato Agnello (Stanley): “La disposizione sulla decadenza della concessione è in contrasto con i principi di trasparenza e di certezza del diritto”

“Oggi abbiamo sostenuto e dimostrato che una disposizione che impone la decadenza dalla concessione per “ogni ipotesi di reato per il quale sia stato disposto il rinvio a giudizio e che l’Amministrazione … valuti tale da far escludere l’affidabilità, la professionalità e l’idoneità morale del concessionario” è in contrasto con i principi di trasparenza, certezza del diritto e proporzionalità” – riporta una nota dell’avvocato Agnello, legale della Stanleybet – . “Tale clausola è formulata con una tale ambiguità, genericità e imprecisione, da rendere del tutto imprevedibili le circostanze che potranno determinarne la decadenza ed espone i concessionari ad incertezza, favoritismo e arbitrarietà.  Abbiamo risposto alle domande e ai chiarimenti richiesti dalla Corte e dall’avvocato generale e abbiamo ribadito ancora una volta che la portata escludente della clausola che prevede la decadenza per circostanze non chiare, non precise e non univoche, unitamente al modello mono-concessionario, e alle misure deterrenti e sproporzionate previste nel bando di gara, come la base d’asta di 700 milioni di euro, forniscono la prova evidente che si è trattato di una gara progettata per Lottomatica – conclude la nota – l’unico soggetto che vi ha partecipato e che aveva già beneficiato per quasi un ventennio dell’affidamento diretto della concessione”. lp/AGIMEG

CGE, il documento della Corte sulla causa per la gestione del Lotto

“Udienza nella causa C-375/17, Stanley International Betting Ltd e Stanleybet Malta Ltd (IT) (Concessione per la gestione del gioco del Lotto – Libertà di stabilimento, libera prestazione dei servizi, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza e imparzialità della Pubblica Amministrazione).
Le società Stanley International Betting Limited e Stanleybet Malta Limited (“Gruppo Stanley” o “Stanley”) si sono viste respingere dal TAR Lazio il loro ricorso volto all’annullamento degli atti adottati, sulla base della legge n. 190 del 2014 (cd. Legge di stabilità 2015, art. 1, comma 653), dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per l’assegnazione della concessione del gioco del Lotto. Esse hanno quindi impugnato la sentenza del TAR davanti al Consiglio di Stato.
In particolare, Stanley contesta la scelta di un modello c.d. di monoproviding esclusivo (a concessionario unico) e sostiene che, comunque, i requisiti previsti per la partecipazione alla gara, di fatto, ne abbiano ristretto l’accessibilità ad un solo soggetto, il consorzio Lottoitalia Srl guidato da Lottomatica SpA, in violazione del diritto dell’Unione.
Il Consiglio di Stato ha sospeso il procedimento e si è rivolto in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia per sapere se il diritto dell’Unione (in particolare, il diritto di stabilimento, la libera prestazione di servizi, la direttiva 2014/23/UE[1] e i principii di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità e coerenza) osti:
A) a un modello di monoproviding esclusivo in relazione al solo servizio del gioco del lotto, e non già per altri giochi, concorsi pronostici e scommesse;
B) ad un bando di gara che prevede una base d’asta (nella specie, 700 milioni di euro) di gran lunga superiore rispetto ai requisiti richiesti di capacità economico-finanziaria (nella specie, almeno 100 milioni di euro al triennio di fatturato nelle attività di gestione o raccolta di gioco) e tecnico-organizzativi (nella specie, almeno 350 milioni di euro all’anno di raccolta gioco);
C) all’obbligo, di fatto, per il partecipante alla gara di rinunciare ad esercitare altri servizi di scommessa su base transfrontaliera.
Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
Le conclusioni dell’avvocato generale possono essere omesse (“Ove ritenga che la causa non sollevi nuove questioni di diritto, la Corte può decidere, sentito l’avvocato generale, che la causa sia giudicata senza conclusioni dell’avvocato generale”: art. 20, Statuto della Corte di giustizia). L’Avvocato Generale non si è ancora espresso circa la data delle sue conclusioni”. lp/AGIMEG