Dossier Servizio di Bilancio, DL Rilancio: “Proroga lotteria degli scontrini comporta risparmi di spesa 19,4 milioni”

“Con l’articolo in commento, si dispone la proroga dal 1 luglio 2020 al 1 gennaio 2021 del termine di avvio della lotteria dei corrispettivi di cui all’art. 1, comma 540, della Legge n. 232 del 2016 (Legge di bilancio 2017). Si ricorda trattarsi di una lotteria nazionale alla quale possono partecipare i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare all’estrazione i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunicano il proprio codice lotteria all’esercente che trasmette all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. Le vincite non concorrono alla formazione del reddito imponibile del vincitore e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale. Ove siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono previsti premi aggiuntivi associati alla lotteria medesima”. E’ quanto si legge nel Dossier del Servizio di Bilancio sul DL Rilancio pubblicato al Senato. “La RT rappresenta che la norma comporta risparmi di spesa 19,4 milioni di cui 14,7 milioni per il rinvio delle estrazioni previste per il secondo semestre 2020 al 2021 e 4,7 milioni per il conseguente posticipo delle spese amministrative. Al riguardo, si ricorda che in occasione dell’introduzione della misura, alla lotteria in commento non erano stati ascritti e contabilizzati effetti positivi di gettito né associati oneri. Con il rinvio della lotteria al 1 gennaio 2020 disposto dall’art. 18, comma 1, lett. a), del D.L. 119 del 2018 alla lotteria erano stati associati oneri in misura pari a 3 milioni di euro per l’anno 2020 e 6 mln di euro a decorrere dal 2021 che “corrispondono alla spesa necessaria per l’attività amministrativa di gestione della lotteria e per l’attribuzione dei premi ai vincitori”. In considerazione delle differenze tra i valori indicati in RT e quelli contabilizzati con riferimento al citato art. 18, appare necessario un approfondimento che dia conto con maggiori informazioni ed elementi degli importi aggiornati”, conclude. cdn/AGIMEG