Sono previsti 6,489 miliardi di euro di entrate tributarie da “tasse e imposte sulle attività di gioco” nella Manovra 2026 (-490 milioni rispetto alla Legge di Bilancio 2025). È quanto si legge sul settore dei giochi nel dossier sulla Legge di Bilancio 2026 “Stato di previsione dei Ministeri” pubblicato alla Camera.
Le misure sui giochi contenute nella Manovra
Misure in materia di dipendenze patologiche
Il comma 422, con un’integrazione al comma 369 della Legge di bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), dispone che la quota pari all’1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche – istituito dal comma 367 della medesima legge – trasferita annualmente, con decreto del Ministro della salute, al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, sia destinata oltre che, come attualmente previsto, alla realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell’Osservatorio nazionale permanente sull’andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, anche allo sviluppo di programmi di formazione degli operatori socio sanitari, di linee di indirizzo, di progetti a valenza nazionale in materia di prevenzione, reinserimento, valutazione, raccolta ed elaborazione dati.
La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle disposizioni in oggetto.
Le risorse
Il comma 422, con un’integrazione al comma 369 della Legge di bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), dispone che la quota pari all’1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche – istituito dal comma 367 della medesima legge – trasferita annualmente, con decreto del Ministro della salute, al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri, sia destinata oltre che, come attualmente previsto, alla realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell’Osservatorio nazionale permanente sull’andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, anche allo sviluppo di programmi di formazione degli operatori socio sanitari, di linee di indirizzo, di progetti a valenza nazionale in materia di prevenzione, reinserimento, valutazione, raccolta ed elaborazione dati.
In proposito va ricordato che i commi 367-375, della legge di bilancio 2025 (L. n.207/2024) definiscono una disciplina organica e complessiva in tema di prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze (come definite dall’OMS), operando un riassetto ed alcuni puntuali modifiche delle disposizioni vigenti.
Viene in primo luogo istituito il Fondo per le dipendenze patologiche (FDP) nello stato di previsione del Ministero della salute, per la cui dotazione viene autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, allo scopo di garantire le prestazioni di prevenzione cura e riabilitazione sopra descritte.
La ripartizione del Fondo tra le Regioni, al netto delle risorse di cui al comma 369 – cfr. infra – avviene secondo criteri definiti da un decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Regioni (cfr. D.M. 10 luglio 2025).
Fondo per il gioco d’azzardo patologico
Con una norma transitoria viene poi disposto che i decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico, già adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), articolo abrogato dal successivo comma 374, o il cui procedimento di adozione risulti già avviato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, mantengono la loro efficacia (comma 367).
In deroga ai valori massimi – di cui all’articolo 5 del D.L. n. 73/2024 – del tetto di spesa per l’assunzione di personale del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l’attuazione dei piani regionali di prevenzione cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del FDP, viene autorizzato l’impiego del 30 per cento delle risorse del Fondo su base annua per l’assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai Servizi pubblici per le Dipendenze (comma 368).
Viene poi previsto (comma 369) che a decorrere dall’anno 2025 con decreto del Ministro della salute (in attuazione di tale disposizione cfr. D.M. 31 gennaio 2025) viene disposto annualmente il trasferimento dell’1,5 per cento del FDP al Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell’Osservatorio Nazionale Permanente (cfr. infra).
Viene inoltre stabilito che nell’ambito del FDP, il 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sul gioco d’azzardo patologico; il restante 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche. Con il decreto di cui al comma 1 viene anche disciplinato il monitoraggio delle attività previste nei piani regionali e le verifiche circa l’effettiva destinazione dei finanziamenti erogati dal Ministero della salute (comma 370).
Osservatorio di contrasto al gioco patologico
E’ stato soppresso l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui al decreto interministeriale 12 agosto 2019 disponendo contestualmente il trasferimento dei compiti di coordinamento all’Osservatorio Nazionale Permanente del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri (comma 371).
Vengono conseguente operate limitate modifiche di coordinamento al TU n. 309/1990 in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope sostituendo la denominazione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga con quella di Dipartimento delle politiche contro la droga e contro le altre dipendenze e integrando con il riferimento a queste ultime la denominazione dell’Osservatorio sopracitato (comma 372).
E’ abrogato il comma 133 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), che ha previsto e disciplinato la destinazione di specifiche risorse alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità (comma 373).
Viene disposta anche l’abrogazione del comma 946 dell’articolo 1 della Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) che ha istituito, presso il Ministero della salute, il Fondo per il gioco d’azzardo patologico (comma 374). Per effetto delle previsioni di cui al comma 367 il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale viene ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2025 (comma 375).
Gioco numerico a totalizzatore Win for Italia Team
I commi 151 e 152 introducono un nuovo gioco a totalizzatore, denominato Win for Italia Team, indicando l’importo del montepremi e la destinazione della quota erariale dello stesso.
Con riferimento ai commi 151 e 152 secondo la relazione tecnica di passaggio, non vengono stimati effetti negativi a carico del bilancio dello Stato.
In particolare, il comma 151 prevede che il gioco sopra citato sia introdotto e regolato con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La quota di montepremi è fissata al 65 per cento della raccolta e la finalità del gioco è quella di sostenere i progetti olimpici dell’”Italia team”.
Finanziamento Coni
Tale quota è analoga a quella prevista per gli altri giochi appartenenti alla famiglia “Vinci per la vita – Win for life”. Al netto della quota spettante alle regioni a statuto speciale, la quota di prelievo erariale (al netto dell’aggio riconosciuto ai rivenditori, pari all’8 per cento, e al concessionario, quest’ultimo pari allo 0,5 per cento, oltre che del montepremi, come detto pari al 65 per cento) è riassegnata al capitolo per il finanziamento del CONI, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (comma 152).
Secondo quanto indicato nell’ultima edizione del Libro Blu, pubblicato sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e riferito all’anno 2023, e coerentemente con quanto sopra indicato, la quota di prelievo erariale netto sul gioco Vinci per la Vita – Win for life è pari a circa il 26,5 per cento delle somme giocate (tabella a pag. 153, del citato documento).
Per un approfondimento relativo al regime fiscale dei giochi e le entrate erariali dipendenti dai giochi a totalizzatore nazionale si veda il paragrafo “la disciplina fiscale dei giochi” del tema web “Giochi” pubblicato sul portale della documentazione della Camera dei deputati.
Concessione
Con riferimento all’aggiudicazione della concessione nazionale per i giochi a totalizzatore nazionale, di durata novennale, si ricorda che con la determinazione direttoriale del 17 settembre 2019, essa è stata aggiudicata alla società Sisal S.p.A.
Ai sensi della determinazione direttoriale del 17 agosto 2020, la data per la stipula e la decorrenza della convenzione per la gestione dei citati giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale è fissata al 1° dicembre 2021.
Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative. Misure sui giochi
L’articolo 3 autorizza l’impegno e il pagamento delle spese relative al Ministero dell’economia e delle finanze in conformità all’annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Nella scheda si dà, inoltre, conto delle variazioni delle leggi di spesa vigenti del Ministero che sono state effettuate direttamente in II Sezione, e riportate in allegato allo stato di previsione (vedi tabella in calce alla scheda).
L’articolo in esame autorizza spese finali per il Ministero dell’economia e delle finanze pari a 548.030 milioni per il 2026, a 535.074,7 milioni per il 2027 e a 511.439,4 milioni per il 2028. La manovra di bilancio ha determinato sullo stato di previsione del Ministero, rispetto alla legislazione vigente, maggiori spese per 14.555,4 milioni per il 2026, 5.458,8 milioni per il 2027 e 6.145,5 milioni per il 2028, determinate da interventi normativi di Sezione I e da variazioni degli stanziamenti di leggi di spesa del Ministero in Sezione II.
Comma 18: adeguare, sulla base delle effettive riscossioni, gli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite su giochi, scommesse e lotterie.
Disposizioni diverse
Il comma 13 stabilisce che le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge n. 311 del 2004, o, comunque, nelle more dell’emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extra-erariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
Contributi per la copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali da combattimento o affetti da problematiche comportamentali
Il comma 847 autorizza la spesa per 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da destinare alla copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali impiegati nei combattimenti tra animali, nonché di animali affetti da problematiche comportamentali affidati a strutture specializzate nel recupero comportamentale, gestite o affiancate da enti del terzo settore.
Nel dettaglio il comma 847 autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 al fine di provvedere alla copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali impiegati nei combattimenti tra animali, ai sensi dell’articolo 544- quinquies c.p., nonché di animali affetti da problematiche comportamentali, affidati a strutture, gestite o affiancate da enti del terzo settore, specializzate nel recupero comportamentale.
Sanzioni
L’articolo 544-quinquies c.p. – come modificato dall’articolo 3 della legge n 82 del 2025 – punisce attualmente chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
Il secondo comma dell’articolo prevede tre aggravanti ad effetto speciale, in quanto comportano un aumento superiore ad un terzo della pena edittale. Il concorso nell’attività delittuosa con minori è punito con una pena più aspra; detta previsione è spiegabile alla luce della crescente prassi invalsa, in seno alla criminalità organizzata, di avvalersi, ai fini dell’esecuzione di attività illecite, di persone non imputabili.
Quanto all’ipotesi di partecipazione di persone armate, l’inasprimento della pena consegue, evidentemente, al maggiore allarme sociale che desta la disponibilità di armi da parte dei soggetti agenti. Le altre due aggravanti concernono le riproduzioni di scene di combattimenti: è vietato l’utilizzo a fini pubblicitari ed è interdetta la mera attività di riproduzione. Quest’ultima disposizione è diretta ad evitare che le relative immagini vengano diffuse e poste in commercio.
Reati
Il terzo comma prevede un’ipotesi autonoma di reato che opera per colui che abbia agito al di fuori dei casi di concorso, allevando o addestrando animali e destinandoli ai combattimenti. La pena individuata è la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Tale pena è applicata anche a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni suddetti. Ulteriore ipotesi di reato è prevista dal quarto comma. che punisce le scommesse sui combattimenti e sulle competizioni vietate ai sensi del comma 1 prevedendo la pena della reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro. cdn/AGIMEG

