Dossier Legge di Bilancio: sostegno a società per organizzazione corse ippiche, onere limitato a entità dello stanziamento

“Commi da 870 a 871 (Sostegno delle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche) Le norme, introdotte nel corso dell’esame al Senato, al fine di garantire il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura, istituiscono presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni di euro per anno 2022 e 4 milioni di euro per l’anno 2023. Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme. In merito ai profili di quantificazione, atteso che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare”. E’ quanto si legge nel Dossier sui profili finanziari relativo alla Legge di Bilancio.

“Commi 156 e 157 (Anno europeo dei giovani e Fondo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni) Le norme prevedono per la celebrazione dell’Anno europeo dei giovani una autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro per il 2022 per la realizzazione di iniziative di valenza nazionale ispirate ai principi guida della strategia dell’Unione europea per la gioventù e volte a favorire la più ampia partecipazione dei giovani. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili sono stabiliti gli indirizzi e i criteri nonché le modalità di utilizzo delle risorse del fondo (comma 156). Viene istituito il Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni, con dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, con stanziamento trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, allo scopo di finanziare politiche volte a supportare l’attività di promozione, indirizzo e coordinamento delle finalità (comma 157). Il fondo è finalizzato alla realizzazione di progetti a valenza ed impatto nazionale in materia di prevenzione e contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze nelle giovani generazioni e all’attuazione dei progetti possono concorrere i servizi pubblici, gli enti di ricerca pubblici e privati, le università e gli enti del privato sociale. Con decreto del Ministro delle politiche giovanili sono stabiliti i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse del fondo. Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica dopo aver descritto le norme, evidenzia, in relazione al comma 157, che le nuove generazioni sono state profondamente colpite dalle conseguenze della pandemia e i numeri, già preoccupanti prima dell’emergenza, sono decisamente peggiorati. L’isolamento prolungato, il mancato confronto con i coetanei, la didattica a distanza, anche in contesti familiari problematici, sono fattori che hanno inciso negativamente, provocando l’aumento di disturbi comportamentali e di forme di dipendenza patologica. Si reputa quindi necessario intervenire dando un impulso immediato, finanziando, attraverso il Fondo, la realizzazione di progetti a valenza ed impatto nazionale per prevenire e contrastare le dipendenze da sostanze e comportamentali. Secondo gli ultimi dati contenuti nella Relazione al Parlamento 2020 sul fenomeno delle Tossicodipendenze in Italia e quelli relativi all’indagine ESPAD Italia elaborata dal CNR, infatti, la popolazione under 25 resta in assoluto la più esposta all’adozione di comportamenti a rischio di dipendenza. Rileva che negli ultimi anni, tra i giovani si è diffuso il consumo delle cosiddette NPS-Nuove Sostanze Psicoattive, droghe sintetiche, create in laboratorio e difficili da identificare anche per le loro caratteristiche velocemente modificabili. Il 9,5% degli studenti riporta di averle utilizzate almeno una volta nella vita e, la maggior parte, sotto forma di pasticche (42%) e in forma liquida (30%), ma anche di polveri (23%), di miscele di erbe (22%) o di cristalli da fumare (15%), riferendo anche della facilità di reperimento, sia attraverso i luoghi tradizionali del mercato illegale sia online. Ugualmente allarmanti risultano i dati relativi alle dipendenze comportamentali legate al gioco d’azzardo favorito dalla costante connessione a internet: il 10,4% degli studenti tra i 15 e i 19 anni ha puntato soldi reali nel mondo virtuale accedendo attraverso lo smartphone, senza esclusione per i minorenni i quali riescono a superare le restrizioni imposte dalla legge. Al gioco d’azzardo risultano dati altrettanto allarmanti anche sulle cosiddette dipendenze digitali, come quella dei videogiochi e di Internet (l’11% degli studenti risulta essere a rischio). Al fine di porre in essere ogni azione utile a contrastare e prevenire tali dipendenze comportamentali e da sostanze, che mettono a rischio la salute psico-fisica dei giovani ed il loro futuro, alla realizzazione dei progetti finanziati dal Fondo potranno concorrere i servizi pubblici, gli enti di ricerca pubblici e privati, le università e gli enti del privato sociale. In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che gli oneri sono limitati all’entità degli stanziamenti”, aggiunge.

“Commi da 549 a 552 (Accordo tra il Governo e il Trentino Alto Adige) Le norme apportano modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, di approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il TrentinoAlto Adige. Una prima modifica interessa l’articolo 75 del citato DPR che tratta delle entrate tributarie attribuite alle province autonome: la modifica specifica che tra tali entrate sono comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale [comma 549, lettera a)]. È poi modificato il testo dell’articolo 79 del DPR n. 670/1972 dove viene fissato il contributo della regione e delle province alla finanza pubblica. Tale contributo, attualmente pari a 905,315 milioni annui è rideterminato a decorrere dal 2022 in 713,71 milioni. Inoltre a decorrere dal 2028 (e non più dal 2023) il predetto contributo è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell’ultimo anno disponibile rispetto all’anno precedente [comma 549, lettere b) e c)]. Si definiscono i criteri per la determinazione delle quote di entrata di spettanza provinciale con riferimento alle entrate derivanti dalla raccolta del gioco di cui al comma 7, lettera a) (comma 550). Inoltre, in attuazione dell’accordo in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi tra il Governo, la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere dall’anno 2022 è attribuito a ciascuna provincia autonoma l’importo di 20 milioni di euro annui a titolo di restituzione delle riserve costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (comma 551). Si rammenta che l’articolo 54 del decreto legge n. 73/2021, ha stabilito che nell’anno 2021 dovesse essere corrisposto l’importo di 60 milioni di euro a ciascuna Provincia autonoma di Trento e Bolzano a titolo di restituzione delle riserve di cui all’articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e a riduzione delle somme alle medesime spettanti ai sensi dell’articolo 1, comma 412, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L’efficacia delle disposizioni in esame è subordinata all’effettiva sottoscrizione degli Accordi in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi ivi richiamati (comma 552). Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, in merito al comma 549, lettera a) – che modifica a decorrere dall’anno 2022, l’ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e Bolzano estendendo la compartecipazione delle medesime Province alle entrate derivanti dalla raccolta del gioco con vincita in denaro di natura extra tributaria in quanto costituite da utile erariale – evidenzia che la modifica statutaria interviene nella determinazione della base di riferimento sulla quale operare la compartecipazione alle entrate spettanti a ciascuna provincia specificando, relativamente alle entrate derivanti dalla raccolta del gioco con vincita in denaro, che essa è costituita sia da quelle di natura certamente tributaria sia da quelle di natura, invece, extra tributaria giacché costituite da utile erariale. La relazione tecnica precisa che sono entrate da gioco costituenti utile erariale quelle, proprie di alcune sole tipologie di gioco con vincite in denaro, determinate dalla differenza fra la raccolta lorda derivante da tali tipologie di gioco e l’ammontare complessivo delle vincite legate alle stesse tipologie, nonché degli aggi che spettano ai concessionari che effettuano la raccolta delle medesime tipologie di gioco. Tale disposizione comporta per la relazione tecnica oneri pari a complessivi 26 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. La RT evidenzia poi che il comma 549, lettere b) e c), nel recepire il nuovo accordo tra il Governo, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, ridetermina il contributo posto a carico del sistema territoriale regionale integrato (costituito dalla Regione, dalle Province autonome, dagli enti locali e da tutti gli altri enti dipendenti) a decorrere dall’anno 2022 nell’ammontare di 713,71 milioni di euro annui. Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio, pari a 905,315 milioni di euro, l’accordo determina una riduzione del concorso a carico dei predetti enti pari a 191,605 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Relativamente al comma 550, la relazione tecnica afferma che la norma definisce la metodologia di individuazione delle quote di entrata di spettanza provinciale con riferimento alle entrate derivanti dalla raccolta del gioco di cui al comma 549, lettera a). La relazione tecnica, pertanto, afferma che il comma 550 non comporta oneri aggiuntivi. La relazione tecnica, con riferimento al comma 551 afferma che la norma stabilisce l’erogazione a favore di ciascuna Provincia autonoma di 20 milioni di euro annui, a titolo di restituzione delle riserve all’erario di cui all’articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fino a concorrenza dell’intero importo da restituire. Le riserve da restituire sono quantificate dalla relazione tecnica, sulla base dei dati disponibili, in attesa del relativo riscontro da parte dell’Agenzia delle Entrate, in 668.947.709, 01 euro per la Provincia di Trento e in 633.837.021,18 euro per la Provincia di Bolzano. Tenuto conto che nell’anno 2021 sono stati erogati alle Province autonome 60 milioni di euro ciascuna a titolo di restituzione delle riserve in parola, la relazione tecnica riporta una tabella dei versamenti annuali di 20 milioni di euro a decorrere dal 2022 dalla quale si evince che le erogazioni in favore della provincia di Bolzano termineranno nel 2050 con un’ultima rata di 13.837.021,18 euro e quelle in favore della provincia di Trento nel 2052 con un’ultima rata di 8.947.709, 01 euro. In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare”, conclude. cdn/AGIMEG