Dossier Legge di Bilancio: 7 miliardi di euro di entrate tributarie da tasse e imposte sul gioco. Da proroga concessioni effetti positivi per 232,8 milioni per il 2025-2026. Ecco tutte le misure sul gioco

Misure in materia di giochi volte a razionalizzare le norme sul gioco pubblico a distanza e del Bingo; l’estrazione settimanale aggiuntiva del venerdì per i giochi del Lotto e del Superenalotto; la proroga a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026 di alcune concessioni in materia di giochi su rete fisica; la ridefinizione dell’aliquota dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse e il regime fiscale dei compensi degli addetti alle corse ippiche. 

Si tratta delle misure più rilevanti in tema di gioco pubblico stabilite con la Legge del 30 dicembre 2024, n. 207 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027″.

La proroga fino al 31 dicembre 2026 delle concessioni del gioco pubblico, con riferimento al gioco del bingo, alle concessioni su eventi sportivi, anche ippici e non sportivi in rete fisica, nonché delle concessioni per la realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, da cui derivano effetti positivi per 232,8 milioni per gli anni 2025 e 2026. Si legge nel Dossier del Servizio Studi di Camera e Senato.

La Manovra 2025 prevede 6.979 miliardi di euro di entrate tributarie da “tasse e imposte sulle attività di gioco”, 50 milioni in meno rispetto alla Legge di Bilancio 2024 (7.029 miliardi di euro)

Ecco tutte le misure sul gioco:

Articolo 1, commi 89-93 (Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza, bingo e scommesse ippiche)

A fini di parità di trattamento tributario fra tipologie omologhe di gioco pubblico raccolto a distanza, la lettera a) del comma 1052 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, si interpreta nel senso che l’importo del prelievo ivi previsto riguarda altresì i giochi di sorte a quota fissa e i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo. 90. All’articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di concessioni per la raccolta del gioco del bingo, le parole da: « e il divieto di trasferimento» fino a: « Agenzia delle dogane e dei monopoli» sono sostituite dalle seguenti: « e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga, fatta eccezione per i concessionari che, versando nell’impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore, per loro comprovata diseconomia o per fatti non imputabili al concessionario, si trasferiscono, previa favorevole valutazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in altro immobile di cui dispongono, situato nello stesso comune ad una distanza minima stradale di 1.000 metri dalla sala bingo più vicina ovvero in altro comune a una distanza minima stradale di 30.000 metri dalla sala bingo più vicina». 91. All’articolo 10, comma 9- septies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, in materia di determinazione del montepremi per il gioco del bingo, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2025, il montepremi è fissato in una misura compresa tra il minimo del 70 per cento e il massimo del 71 per cento del prezzo di vendita delle cartelle». 92. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita: a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, compresi i giochi di carte in modalità di torneo e i giochi di carte in modalità diversa dal torneo, nonché per i giochi di sorte a quota fissa e per il gioco del bingo a distanza, nella misura del 25,5 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore; b) per le scommesse sportive a quota fissa, nelle misure del 20,5 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24,5 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte; c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati, di cui all’articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 24,5 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore. 93. Il prelievo sui prodotti di cui all’articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e di cui all’articolo 1, comma 1053, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura, rispettivamente, del 20,5 per cento per le scommesse ippiche a quota fissa raccolte su rete fisica e del 24,5 per cento per quelle raccolte a distanza, applicato sulla differenza tra somme giocate e vincite corrisposte, ferma restando la ripartizione del prelievo conseguito ai sensi dell’articolo 1, comma 1051, secondo periodo, della medesima legge n. 205 del 2017.

I commi da 89 a 93 apportano modifiche in materia di gioco pubblico raccolto a distanza, bingo e scommesse ippiche. In particolare, con una norma di interpretazione autentica, si specifica che l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse si applica nella misura del 25 per cento oltre che ai giochi di abilità a distanza anche ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo (comma 89). Vengono modificate le condizioni necessarie ai fini della deroga al divieto di trasferimento dei locali che ospitano le sale bingo nel periodo di proroga della concessione (comma 90). Inoltre, viene introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il limite massimo del 71 per cento del prezzo di vendita delle cartelle ai fini della determinazione del montepremi del gioco del bingo (resta fermo il limite minimo pari al 70 per cento) (comma 91). Infine, vengono determinate, rispettivamente, le aliquote dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse applicate a una serie di giochi a distanza, al bingo a distanza, alle scommesse sportive a quota fissa, nonché alle scommesse a quota fissa su eventi simulati, e il prelievo sulle scommesse ippiche a quota fissa (commi 92 e 93).

Come risulta dalla relazione tecnica relativa all’A.S. 1330, i commi da 89 a 91 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Diversamente, ai commi 92 e 93 vengono ascritte maggiori entrate pari a circa 38,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

Il comma 89 reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1052, lettera a), della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), con cui si chiarisce che ai giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza si applica l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1998, nella misura del 25 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore. A tale riguardo, viene specificato che, al fine di garantire la parità di trattamento tributario tra tipologie omologhe di gioco pubblico raccolto a distanza, l’importo del prelievo di cui sopra si applica anche ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo. In merito, si segnala che l’articolo 12, comma 1, lettera f), del decreto-legge n. 39 del 2009 stabilisce l’applicazione ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo dell’imposta unica sopra citata nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore. Per tale ragione, il Governo, alla luce dell’indeterminatezza dell’enunciato normativo, rileva che la disposizione in esame muove proprio dall’esigenza di chiarire l’applicabilità, ai predetti giochi, dell’aliquota di imposta del 25 per cento in luogo di quella del 20 per cento prevista dal predetto articolo 12, comma 1, lettera f). Peraltro, il Governo stesso rappresenta che la volontà del legislatore fosse già desumibile dalle considerazioni riportate nelle relazioni tecniche e illustrative di accompagnamento all’articolo 1, comma 1052, lettera a), della legge n. 145 del 2018, le quali evidenziavano la volontà di estenderne il campo di applicazione anche ai giochi di sorte.

Il comma 90 novella l’articolo 1, comma 636, lettera c), della legge n. 147 del 2013, concernente il divieto di trasferimento dei locali che ospitano le sale bingo nel periodo di proroga della concessione. Nello specifico, l’intervento normativo, riguardante le condizioni legittimanti la deroga al predetto divieto, prevede che questa si applichi ai concessionari che versano in una situazione di impossibilità di mantenimento della disponibilità dei locali per cause di forza maggiore, per loro comprovata diseconomia o per fatti non imputabili al concessionario medesimo. Ai fini del trasferimento è richiesta la disponibilità da parte dei concessionari di un altro immobile presso cui trasferirsi, sito nello stesso comune a una distanza minima stradale di un chilometro dalla sala bingo più vicina, ovvero in altro comune a una distanza minima stradale di 30 chilometri dalla sala bingo più vicina, ferma restando, comunque, la previa favorevole valutazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. In merito, si rammenta che il richiamato articolo 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013, al fine di contemperare il principio di fonte europea secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite ovvero riattribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione concorrenziale con l’esigenza di perseguire, in materia di concessioni di gioco per la raccolta del bingo, il tendenziale allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a queste concessioni in scadenza negli anni dal 2013 al 2020, prevede che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli proceda entro il 31 marzo 2023, con un introito almeno pari a 73 milioni di euro a una gara per l’attribuzione di 210 concessioni per il predetto gioco attenendosi a vari criteri direttivi espressamente specificati. Tra questi, la lettera c) del predetto comma 636, nella sua previgente formulazione, prevedeva il versamento della somma di 7.500 euro per ogni mese ovvero frazione di mese superiore ai quindici giorni oppure di 3.500 euro per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni da parte del concessionario in scadenza che intendesse, altresì, partecipare al bando di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione riattribuita, fermi in ogni caso la sottoscrizione dell’atto integrativo previsto dall’articolo 1, comma 79, della legge n. 220 del 2010, anche successivamente alla scadenza dei termini ivi previsti, e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga fatta eccezione per i concessionari che, successivamente al termine del 31 dicembre 2016, si trovino nell’impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore e, comunque, non a loro imputabili o per scadenza del contratto di locazione oppure di altro titolo e che abbiano la disponibilità di un altro immobile, situato nello stesso comune, nel quale trasferirsi, ferma, comunque, la valutazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Pertanto, alla luce dell’intervento normativo in esame, la deroga al divieto di trasferimento dei locali in cui sono ubicate le sale bingo nel periodo di proroga della concessione è estesa anche alle ipotesi di comprovata diseconomia. Peraltro, con riferimento al requisito della disponibilità di altro immobile in cui trasferirsi, viene specificato che lo stesso, laddove si trovi nello stesso comune, deve essere distante almeno un chilometro dalla sala bingo più vicina, qualora, invece, si trovi in un altro comune, deve essere situato a una distanza minima stradale di 30 chilometri dalla sala bingo più vicina. Nella relazione illustrativa di accompagnamento al disegno di legge il Governo segnala che il Consiglio di Stato con le ordinanze n. 10264 del 21 novembre 2022 e n. 10261 del 10 novembre 2022 ha ritenuto non secondarie le doglianze dei concessionari circa il fatto che il regime di proroga tecnica, disposto per la prima volta nel 2013 e rinnovato negli anni senza soluzione di continuità, sia stato reso più gravoso per gli operatori del settore dall’introduzione di un canone concessorio sempre più alto, a fronte dell’originaria gratuità del titolo, dalla preclusione alla partecipazione alla nuova futura gara in caso di rifiuto di adesione alla proroga stessa e dal divieto di trasferimento dei locali. Il Governo evidenzia, altresì, che la disposizione in esame risponde all’esigenza di rendere meno stringente il divieto di trasferimento in questione, ferma restando, tuttavia, la previa autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli al trasferimento volta alla salvaguardia degli interessi erariali e degli altri concessionari come evincibile dal testo della disposizione.

Il comma 91 modifica l’articolo 10, comma 9-septies, del decreto-legge n. 16 del 2012 recante disposizioni volte al potenziamento dell’accertamento in materia di giochi. In particolare, si introduce la disposizione in forza della quale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il montepremi del gioco del bingo è fissato, a seguito di una modifica introdotta nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, in una misura compresa tra il 70 per cento e il 71 per cento del prezzo di vendita delle cartelle. Rispetto alla formulazione previgente, resta fermo l’attuale limite minimo del 70 per cento, ma viene aggiunto il limite massimo del 71 per cento. Al riguardo, si segnala che il testo previgente dell’articolo 10, comma 9- septies, sopra citato, fissava, a decorrere dal 1º gennaio 2013, il montepremi del gioco del bingo nella misura minima del 70 per cento del prezzo di vendita delle cartelle, senza specificazione di alcun limite massimo. Tuttora, tale aliquota si applica sia al gioco raccolto su rete fisica sia a quello effettuato con partecipazione a distanza. Si rammenta, peraltro, che la versione della disposizione contenuta nel disegno di legge stabiliva tale limite massimo al 75 per cento. A tal proposito, la relazione illustrativa del Governo di accompagnamento al disegno di legge evidenzia che la modifica in esame è finalizzata alla riduzione degli spazi di concorrenza sleale tra i concessionari di sale bingo, i quali possono presentare margini di utile fortemente differenziati (specie in conseguenza della presenza o meno, in dette sale, anche dell’offerta di gioco mediante le slot machine). Pertanto, l’introduzione di un limite massimo risponde all’esigenza di evitare che una eccessiva flessibilità nella fissazione delle percentuali di raccolta da destinare al montepremi si traduca in uno strumento di realizzazione di forme di concorrenza sleale tra le sale bingo.

Il comma 92, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’aliquota dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è determinata nelle seguenti misure: § 25,5 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore per: – i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, inclusi i giochi di carte in modalità torneo, i giochi di carte in modalità diversa dal torneo e i giochi di sorte a quota fissa; – il gioco del bingo a distanza; § 20,5 per cento e 24,5 per cento per le scommesse sportive a quota fissa, rispettivamente, se la raccolta avviene su rete fisica o a distanza. Tali aliquote vengono applicate sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte; § 24,5 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all’articolo 1, comma 88, della legge n. 296 del 2006.

Il comma 93, anch’esso introdotto nel corso dell’esame presso la Camera, interviene in materia di scommesse ippiche a quota fissa di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 e all’articolo 1, comma 1053, della legge n. 205 del 2017, stabilendo il prelievo sulle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nelle seguenti misure: § 20,5 per cento per le scommesse raccolte su rete fisica (in luogo del previgente 43 per cento); § 24,5 per cento per le scommesse raccolte a distanza (in luogo del previgente 47 per cento). Sul punto, si rileva che il sopra citato articolo 4 disciplina le scommesse sulle corse dei cavalli consentite, precisando che le stesse possono essere effettuate al totalizzatore nazionale (comma 2) o a quota fissa (comma 3). Le prime sono quelle il cui ammontare complessivo, detratto l’importo del prelievo, è ripartito tra gli scommettitori vincenti; le seconde, invece, sono quelle per le quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, è previamente concordata tra lo scommettitore e il gestore delle scommesse. Il prelievo è applicato sulla differenza tra somme giocate e vincite corrisposte, ferma restando la ripartizione dello stesso nel 33 per cento a titolo di imposta unica e nel 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l’allevamento dei cavalli, prevista dall’articolo 1, comma 1051, secondo periodo, della legge n. 205 del 2017.

Articolo 1, commi 94-95 (Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto)

A decorrere dall’anno 2025 è effettuata nella giornata di venerdì un’estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi del Lotto e del Superenalotto. Se tale estrazione aggiuntiva ricorre in un giorno di festività riconosciuta agli effetti civili in tutto il territorio nazionale, l’estrazione è differita al primo giorno feriale successivo ovvero, in casi eccezionali, è anticipata al primo giorno feriale antecedente, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, garantendo la continuità progressiva dei concorsi. 95. In relazione a quanto disposto dal comma 94, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

Il comma 94 stabilizza, a decorrere dall’anno 2025, l’estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi del Lotto e del Superenalotto nella giornata del venerdì. Conseguentemente, il comma 95 provvede al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali per un importo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

Come si evince dalla relazione tecnica relativa all’A.S. 1330, alle disposizioni in esame risultano ascritte maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025 che vengono destinate al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali.

Il comma 94 rende strutturale, a decorrere dall’anno 2025, l’estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi del Lotto e del Superenalotto nella giornata del venerdì. Tuttavia, qualora tale estrazione ricorra in un giorno di festività riconosciuta agli effetti civili su tutto il territorio nazionale, essa viene posticipata al primo giorno feriale successivo ovvero, in casi eccezionali, anticipata al primo giorno feriale antecedente, con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, garantendo la continuità progressiva dei concorsi. In merito, si evidenzia che la disposizione in esame stabilizza, a partire dal 2025, l’estrazione aggiuntiva settimanale dei giochi del Lotto e del Superenalotto, inizialmente introdotta, in via temporanea, per il solo anno 2023 dall’articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 61 del 2023 e, successivamente prorogata per l’anno 2024 dall’articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 215 del 2023. L’estrazione aggiuntiva rientra tra le misure adottate in occasione dell’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi in Emilia Romagna, Marche e Toscana a partire dal 1° maggio 2023, al fine di finanziare gli interventi a favore delle popolazioni di tali territori colpite dai medesimi eventi. Infatti, si prevede che le maggiori entrate derivanti dalla predetta misura siano destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 (codice della protezione civile). Le disposizioni sopra indicate hanno trovato attuazione con specifici provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che hanno fissato nella giornata di venerdì le estrazioni settimanali aggiuntive sia per il gioco del Lotto che del gioco del Superenalotto. Il comma 95, conseguentemente, prevede che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018 sia incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

Articolo 1, comma 96 (Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza)

In considerazione dell’obiettivo del riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, di cui all’articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, e della persistente mancata intesa con le regioni e con gli enti locali in ordine a un appropriato quadro regolatorio ed economico idoneo a identificare un corretto equilibrio finanziario delle concessioni in materia di distribuzione e raccolta del gioco pubblico, tenuto altresì conto delle dovute esigenze di continuità delle connesse entrate erariali, sono prorogate nei seguenti termini le concessioni in scadenza il 31 dicembre 2024 in materia di raccolta del gioco del bingo, delle scommesse su eventi sia sportivi, anche ippici, sia non sportivi, compresi quelli simulati, nonché di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento: a) le concessioni relative al gioco del bingo sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026. Conseguentemente ciascun concessionario corrisponde l’importo di euro 108.000 per ciascuna concessione e per ciascun anno di proroga, effettuando il versamento all’Agenzia delle dogane e dei monopoli in rate di pari importo entro il 31 gennaio e il 30 giugno sia dell’anno 2025 sia dell’anno 2026; b) le concessioni in materia di scommesse sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026. Conseguentemente gli oneri concessori dovuti sono versati all’Agenzia delle dogane e dei monopoli in due rate per ciascun anno di proroga, con scadenza il 30 aprile e il 31 ottobre sia dell’anno 2025 sia dell’anno 2026, e ammontano a euro 9.500 annui per ogni diritto afferente ai punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e a euro 5.700 annui per ogni diritto afferente ai punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le garanzie economiche alla cui prestazione sono tenuti i concessionari, adeguate ai nuovi termini di scadenza delle concessioni e in grado di salvaguardare l’effettivo versamento degli oneri concessori dovuti; c) le concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026. Conseguentemente gli oneri concessori dovuti da ciascun concessionario sono versati all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre sia dell’anno 2025 sia dell’anno 2026 e ammontano, quanto agli apparecchi di cui alla lettera a) del comma 6 del citato articolo 110, a euro 120 per ciascun apparecchio e, quanto agli apparecchi di cui alla lettera b) del medesimo comma 6, a euro 4.000 per ciascun diritto, rispettivamente per i nulla osta posseduti da ciascun concessionario e per i diritti rilasciati a ciascun concessionario alla data del 31 dicembre 2023. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le garanzie economiche alla cui prestazione sono tenuti i concessionari, adeguate ai nuovi termini di scadenza delle concessioni e in grado di salvaguardare l’effettivo versamento degli oneri concessori dovuti.

Il comma 96 proroga a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026 le seguenti concessioni in scadenza al 31 dicembre 2024: – concessioni relative al bingo; – concessioni in materia di scommesse; – concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento.

Come si evince dalla relazione tecnica relativa all’A.S. 1330, alla disposizione in esame vengono ascritte maggiori entrate pari a 232,76 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2025 e 2026.

La disposizione in esame proroga sino al 31 dicembre 2026 le concessioni in materia di bingo, le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sia sportivi, anche ippici, sia non sportivi, inclusi quelli simulati, nonché le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, in scadenza al 31 dicembre 2024. Tali proroghe risultano necessarie per le seguenti ragioni: § realizzazione dell’obiettivo di riordino della disciplina dei giochi pubblici di cui alla legge n. 111 del 2023; § la persistente assenza di intesa con le regioni e gli enti locali per un adeguato quadro regolatorio ed economico idoneo all’identificazione di un corretto equilibrio finanziario delle concessioni in materia di distribuzione e raccolta del gioco pubblico; § le dovute esigenze di continuità delle connesse entrate erariali.

Nello specifico, il comma 96, lettera a), dispone la proroga a titolo oneroso delle concessioni relative al bingo. Ne consegue la corresponsione da parte di ciascun concessionario dell’importo pari a 108 mila euro per ogni concessione e per ogni anno di proroga. Tale versamento è effettuato, in rate di pari ammontare, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 31 gennaio e il 30 giugno sia dell’anno 2025 sia dell’anno 2026. Nel merito, si ricorda che la legge di stabilità del 2014 (articolo 1, commi 636- 638, della legge n. 147 del 2013) aveva previsto che entro il 31 marzo 2023, termine prorogato al 31 dicembre 2024 dalla legge di bilancio per il 2023 (articolo 1, comma 124, lettera a), della legge n. 197 del 2022), venissero messe a gara 210 concessioni per la raccolta del bingo. Il corrispettivo una tantum è stato maggiorato dalla legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023) del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore. Il comma 96, lettera b), proroga a titolo oneroso le concessioni in materia di scommesse. Si prevede il versamento all’Agenzia delle dogane e dei monopoli degli oneri concessori dovuti, in due rate per ciascun anno di proroga, entro il 30 aprile e il 31 ottobre sia dell’anno 2025 sia dell’anno 2026. Tali oneri ammontano a 9.500 euro annui per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e a 5.700 euro annui per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Le garanzie economiche dovute dai concessionari, adeguate ai nuovi termini di scadenza delle concessioni e idonee alla salvaguardia dell’effettivo versamento degli oneri concessori dovuti, sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con riferimento alle concessioni relative alla raccolta di scommesse, si ricorda che la legge di bilancio 2023 (comma 124), ha previsto la proroga a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024 delle concessioni. Nello specifico, la legge proroga le concessioni relative alla raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali. Infine, il comma 96, lettera c), prevede la proroga fino al 31 dicembre 2026 a titolo oneroso delle concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931. Pertanto, si dispone il versamento all’Agenzia delle dogane e dei monopoli degli oneri concessori dovuti da ciascun concessionario entro il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre sia dell’anno 2025 sia dell’anno 2026. L’importo di tali oneri è pari a: § 120 euro per ciascun apparecchio con riferimento a quelli di cui alla lettera a) del predetto articolo 110, comma 6; § 4 mila euro per ciascun diritto, rispettivamente per i nulla osta posseduti da ciascun concessionario e per i diritti rilasciati a ciascun concessionario al 31 dicembre 2023, con riguardo agli apparecchi di cui alla lettera b) del medesimo comma 6. A tal proposito, si segnala che, ai sensi del suddetto articolo 110, comma 6, si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 640, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140 mila partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; b) quelli che, facenti parte della rete telematica di cui al predetto articolo 14- bis, comma 4, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: § il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita; § la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite; § l’importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite; § le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi; § le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi; § le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera. Si ricorda che tali giochi, effettuabili su rete fisica facenti parte di una rete o più reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, si attivano esclusivamente in presenza di un sistema di elaborazione della rete stessa e che consentono la gestione telematica, anche attraverso apparecchi videoterminali, dei giochi leciti secondo le previsioni di appositi decreti ministeriali (articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS). Tali reti sono affidate in concessione con procedure ad evidenza pubblica (articolo 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972). Nel 2013 sono state sottoscritte le convenzioni di concessione relative all’affidamento in concessione della realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito (New slot e VLT), di durata novennale. Tali concessioni, prorogate fino al 29 giugno 2022, in ragione dell’emergenza derivante dall’epidemia di COVID-19, sono state da ultimo prorogate al 31 dicembre 2024 dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 124, lettera b) della legge n. 197 del 2022). Anche in tal caso, il corrispettivo una tantum, previsto per l’ottenimento delle citate concessioni, è stato maggiorato del 15 per cento dalla legge di bilancio per il 2024 rispetto alla previsione delle norme in vigore. La disposizione prevede, infine, che le garanzie economiche dovute dai concessionari, adeguate ai nuovi termini di scadenza delle concessioni e idonee alla salvaguardia dell’effettivo versamento degli oneri concessori dovuti, vengano definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Articolo 1, commi 367-375 (Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze)

Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall’Organizzazione mondiale della sanità, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per le dipendenze patologiche. Per la dotazione del Fondo di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Il Fondo di cui al primo periodo, al netto delle risorse di cui al comma 369, è ripartito tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Conservano efficacia i decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico, già adottati, ai sensi dell’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla data di entrata in vigore della presente legge. 368. In deroga all’articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l’attuazione dei piani regionali di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del Fondo per le dipendenze patologiche, è autorizzato l’impiego di una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo medesimo su base annua per l’assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e sociosanitario da destinare ai servizi pubblici per le dipendenze. 369. A decorrere dall’anno 2025, con decreto del Ministro della salute una quota pari all’1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche è trasferita annualmente al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell’Osservatorio nazionale permanente sull’andamento del fenomeno delle tossicodipendenze. 370. Una quota pari al 34,25 per cento annuo delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche è destinata alla realizzazione di piani regionali sul gioco d’azzardo patologico; la restante quota, pari al 34,25 per cento annuo delle risorse, è destinata alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche. Con il medesimo decreto di cui al comma 367 sono disciplinati il monitoraggio delle attività previste nei piani regionali e le verifiche circa l’effettiva destinazione dei finanziamenti erogati da parte del Ministero della salute. 371. L’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave di cui al decreto del Ministro della salute del 12 agosto 2019 è soppresso e i relativi compiti di coordinamento sono trasferiti all’Osservatorio nazionale permanente sull’andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. 372. All’articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: « Dipartimento nazionale per le politiche antidroga» sono sostituite dalle seguenti: « Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze» e dopo le parole: « secondo le previsioni del comma 8» sono inserite le seguenti: «, e delle altre dipendenze patologiche». 373. Il comma 133 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. 374. Il comma 946 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. 375. Per effetto di quanto previsto dal comma 367, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è ridotto di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

I commi 367-375, modificati nel corso dell’esame alla Camera, definiscono una disciplina organica e complessiva in tema di prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze (come definite dall’OMS), operando un riassetto ed alcuni puntuali modifiche delle disposizioni vigenti. Viene in primo luogo istituito il Fondo per le dipendenze patologiche (FDP) nello stato di previsione del Ministero della salute, per la cui dotazione viene autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, allo scopo di garantire le prestazioni di prevenzione cura e riabilitazione sopra descritte. La ripartizione del Fondo tra le Regioni, al netto delle risorse di cui al comma 369 – cfr. infra – avviene secondo criteri definiti da un decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Con una norma transitoria viene poi disposto che i decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico, già adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), articolo abrogato dal successivo comma 8, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, mantengono la loro efficacia (comma 367). In deroga ai valori massimi – di cui all’articolo 5 del D.L. n. 73/2024 – del tetto di spesa per l’assunzione di personale del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l’attuazione dei piani regionali di prevenzione cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del FDP, viene autorizzato l’impiego del 30 per cento delle risorse del Fondo su base annua per l’assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai Servizi pubblici per le Dipendenze (comma 368). Viene poi previsto (comma 369) che a decorrere dall’anno 2025 con decreto del Ministro della salute viene disposto annualmente il trasferimento dell’1,5 per cento del FDP al Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell’Osservatorio Nazionale Permanente (cfr. infra). Viene inoltre stabilito che nell’ambito del FDP, il 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sul gioco d’azzardo patologico; il restante 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche. Con il decreto di cui al comma 1 viene anche disciplinato il monitoraggio delle attività previste nei piani regionali e le verifiche circa l’effettiva destinazione dei finanziamenti erogati dal Ministero della salute (comma 370). Viene soppresso l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui al decreto interministeriale 12 agosto 2019 disponendo contestualmente il trasferimento dei compiti di coordinamento all’Osservatorio Nazionale Permanente del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri (comma 371). Vengono conseguente operate limitate modifiche di coordinamento al TU n. 309/1990 in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope sostituendo la denominazione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga con quella di Dipartimento delle politiche contro la droga e contro le altre dipendenze e integrando con il riferimento a queste ultime la denominazione dell’Osservatorio sopracitato (comma 372). E’ abrogato il comma 133 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), che ha previsto e disciplinato la destinazione di specifiche risorse alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità (comma 373). Viene disposta anche l’abrogazione del comma 946 dell’articolo 1 della Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) che ha istituito, presso il Ministero della salute, il Fondo per il gioco d’azzardo patologico (comma 374). Per effetto delle previsioni di cui al comma 367 il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale viene ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2025 (comma 375).

Dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica in quanto le relative attività sono assicurate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

I commi 367-375, modificati nel corso dell’esame alla Camera, definiscono una disciplina organica e complessiva in tema di prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze (come definite dall’OMS), operando un riassetto ed alcune puntuali modifiche delle disposizioni vigenti. In proposito va ricordato che l’OMS definisce la “dipendenza patologica” come “condizione psichica, talvolta anche fisica, derivante dall’interazione tra un organismo e una sostanza, caratterizzata da risposte comportamentali e da altre reazioni che comprendono un bisogno compulsivo di assumere la sostanza in modo continuativo o periodico, allo scopo di provare i suoi effetti psichici e talvolta di evitare il malessere della sua privazione1 ”. In questa definizione rientrano anche le dipendenze senza sostanza, che riguardano comportamenti problematici come il disturbo da gioco d’azzardo, lo shopping compulsivo, la new technologies addiction (dipendenza da internet, social network, videogiochi, televisione, ecc.), diverse nelle manifestazioni cliniche ma per molti aspetti correlate sul piano eziologico e psicopatologico.

Il comma 367 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della salute, il Fondo per le dipendenze patologiche (FDP) per la cui dotazione viene autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, allo scopo di garantire le prestazioni di prevenzione cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall’Organizzazione mondiale della sanità. La ripartizione del Fondo tra le Regioni, al netto delle risorse di cui al comma 369 – cfr. infra – avviene secondo criteri definiti da un decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Con una norma transitoria viene poi disposto che i decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico, già adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), articolo abrogato dal successivo comma 374, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, mantengono la loro efficacia. Il comma 368 prevede che in deroga ai valori massimi, di cui all’articolo 5 del D.L. n. 73/20243 , del tetto di spesa per l’assunzione di personale del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie concernenti l’attuazione dei piani regionali di prevenzione cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del FDP, viene autorizzato l’impiego del 30 per cento delle risorse del Fondo su base annua per l’assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai Servizi pubblici per le Dipendenze (c.d. SerD). In proposito va ricordato che l’articolo 5 del citato D.L. n. 73/2024 dispone in tema di superamento del tetto di spesa già previsto per il personale del Servizio sanitario nazionale. In primo luogo viene disposto – a decorrere dal 2024, e fino alla data di adozione dei decreti di cui al successivo comma 2 – l’incremento dei valori massimi della spesa per il personale anzidetto autorizzati per l’anno 2023 ai sensi della normativa già vigente in materia. Detti valori di spesa sono incrementati annualmente a livello regionale, nell’ambito del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, del 10 per cento dell’incremento del fondo sanitario regionale rispetto all’esercizio precedente. Si stabilisce inoltre che, su richiesta della regione, l’incremento può essere aumentato di un ulteriore importo sino al 5% dello stesso – pertanto fino al 15% del medesimo incremento del fondo sanitario regionale rispetto all’esercizio precedente -, compatibilmente con la programmazione regionale in materia di assunzioni e fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del SSN. L’ulteriore incremento della misura massima del 5% viene autorizzato previa verifica della congruità delle misure compensative della maggiore spesa di personale mediante decreto interministeriale Salute-MEF, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni (comma 1). A decorrere dall’anno 2025 viene poi demandata ad uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la definizione di una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN, ai fini della determinazione della spesa per il personale delle aziende e degli enti del SSN delle regioni, nell’ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e fermo restando il rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale. Le regioni, sulla base della predetta metodologia, predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il servizio sanitario regionale, che sono approvati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (comma 2). Viene infine stabilito che fino all’adozione della metodologia per la definizione del fabbisogno del personale degli enti del SSN, di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4, D.L. 30 aprile 2019, n. 354 (comma 3). Va inoltre brevemente ricordato che i Ser.D. sono i servizi pubblici per le dipendenze patologiche del Servizio Sanitario Nazionale, istituiti dalla legge 26 giugno 1990, n. 1625 . Ai Ser.D. sono demandate le attività di prevenzione primaria, cura, prevenzione patologie correlate, riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo nel settore delle dipendenze patologiche. La collaborazione stretta e sinergica con le comunità terapeutiche, le amministrazioni comunali e le organizzazioni di volontariato rappresenta un elemento fondamentale della loro azione. Il comma 369 prevede poi che a decorrere dall’anno 2025 con decreto del Ministro della salute viene disposto annualmente il trasferimento dell’1,5 per cento del FDP al Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell’Osservatorio Nazionale Permanente. Il comma 370 stabilisce che nell’ambito del FDP, il 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sul gioco d’azzardo patologico; il restante 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche. Con il decreto di cui al comma 1 viene anche disciplinato il monitoraggio delle attività previste nei piani regionali e le verifiche circa l’effettiva destinazione dei finanziamenti erogati dal Ministero della salute. Il comma 371 sopprime l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui al decreto interministeriale 12 agosto 20196 disponendo contestualmente il trasferimento dei compiti di coordinamento all’Osservatorio Nazionale Permanente del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In proposito va ricordato che il citato decreto interministeriale del 12 agosto 2019 ha disposto la ricostituzione, dopo il primo triennio di attività 2016-2019, dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, previsto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il citato Osservatorio, quale organismo consultivo del Ministro della Salute, provvede a: ─ monitorare la dipendenza dal gioco d’azzardo ─ monitorare l’efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese; ─ aggiornare, sulla base delle evidenze scientifiche, le linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal Gioco d’azzardo patologico; ─ valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave; ─ esprimere i pareri sui piani di attività per il contrasto dei disturbi del gioco d’azzardo presentati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano; ─ svolgere le funzioni assegnate dalla legge. Va inoltre brevemente ricordato che l’Osservatorio nazionale permanente sull’andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, previsto dal Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (Dpr del 9 ottobre 1990, n. 309, art. 1, comma 7), è stato ricostituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 2017 e opera presso il Dipartimento per le politiche antidroga con il principale obiettivo di promuovere la creazione di reti di collaborazione, al fine di garantire la massima efficienza e larga diffusione in materia di dati, informazioni e regolamentazione nel campo delle tossicodipendenze con gli Organi istituzionali europei e internazionali. Il comma 372 dispone limitate modifiche di coordinamento all’articolo 1, comma 7, del TU n. 309/1990 in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, sostituendo la denominazione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga con quella di Dipartimento delle politiche contro la droga e contro le altre dipendenze e integrando con il riferimento a queste ultime la denominazione dell’Osservatorio sopracitato. Il comma 373 abroga il comma 133 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), che ha previsto e disciplinato la destinazione di specifiche risorse alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità.

La dipendenza da gioco d’azzardo (cd. ludopatia) è stata inserita, insieme alle altre dipendenze patologiche, nel decreto che ha ridefinito i nuovi livelli essenziali di assistenza (articoli 28 e 35 del D.P.C.M. del 12 gennaio 2017) allo scopo di garantire la necessaria assistenza socio-sanitaria, anche residenziale. A partire dal 2015, per contrastare il fenomeno, sono state stanziate quote nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale, pari a 50 milioni di euro dalla legge di stabilità 2015 (comma 133, art. 1, Legge n. 190/2014), riservandone una parte, nel limite di 1 milione per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, alla sperimentazione di software per monitorare il comportamento del giocatore e generare messaggi di allerta. La quota è ripartita annualmente all’atto dell’assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario standard regionale e la verifica dell’effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del SSN nell’ambito del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA. Contestualmente, viene trasferito dall’Agenzia delle dogane al Ministero della salute il già costituito Osservatorio per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave. Successivamente la legge di stabilità per il 2016, nell’ambito di numerose disposizioni in materia di giochi (legge 208/2015, art. 1, commi 918-946 e 948), ha istituito un apposito fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP) con dotazione propria di 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, finalizzato a garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da ludopatia, in base alla definizione dell’Organizzazione mondiale della sanità. La somma è ripartita in ragione delle quote di accesso al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Con il Decreto del Ministro della salute 16 luglio 2021, n. 1368 è stato adottato il regolamento recante adozione delle “Linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico (GAP)”, già approvate dal sopra richiamato Osservatorio e sulle quali era stata raggiunta l’Intesa in Conferenza Stato-regioni a fine 2017. Viene demandata alle Regioni e province autonome l’attuazione delle misure previste mediante un’integrazione tra le strutture pubbliche eroganti servizi socio-sanitari e quelle privete accreditate nonché con gli enti del terzo settore. Il comma 374 dispone inoltre l’abrogazione del comma 946 dell’articolo 1 della Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) che ha istituito, presso il Ministero della salute, il Fondo per il gioco d’azzardo patologico (cfr. supra). Il comma 375 dispone infine che, per effetto delle previsioni di cui al comma 367, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale viene ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2025.

Articolo 1, comma 552 (Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche)

Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 50, comma 1, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è aggiunta, m fine, la seguente lettera: « 1-bis) i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell’esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito registro tenuto dall’autorità vigilante»; b) all’articolo 52, comma 1, in materia di determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « d-bis.1) i compensi di cui alla lettera 1-bis) del comma 1 dell’articolo 50 costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d’imposta euro 15.000».

Il comma 552, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera, reca disposizioni concernenti il regime fiscale dei compensi percepiti dagli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell’esercizio di scommesse sportive, ricomprendendo gli stessi tra i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Alla disposizione in esame sono ascritte minori entrate tributarie (copertura a valere su Tabella A del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) pari a: 840 mila euro per l’anno 2025; 910 mila euro a decorrere dall’anno 2026 fino all’anno 2034, come si evince dalla relazione tecnica relativa all’A.S. 1330.

La presente disposizione interviene sul regime fiscale dei compensi percepiti dagli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell’esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito Registro tenuto dall’autorità vigilante. Nello specifico, il comma 552, lettera a) introduce la nuova lettera l-bis) all’articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), con cui si prevede che i predetti compensi sono considerati, ai fini IRPEF, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Il comma 552, lettera b), inserisce la lettera d-bis.1) all’articolo 52, comma 1, del TUIR, la quale dispone che, ai fini della determinazione del reddito, i compensi sopra citati concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d’imposta la soglia di 15 mila euro.

Articolo 1, comma 553 (Iscrizione alla Gestione separata dell’INPS degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella)

All’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 26 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2025, sono tenuti all’iscrizione gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella sulle quali è autorizzato l’esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito registro tenuto dall’autorità vigilante»; b) dopo il comma 29 è inserito il seguente: « 29-bis Per i soggetti di cui al terzo periodo del comma 26, il contributo alla Gestione separata di cui al medesimo comma è dovuto nella misura del 25 per cento ed è applicato sulla parte di reddito eccedente l’ammontare di 5.000 euro annui dei compensi percepiti per le attività considerate. Il versamento del contributo è posto a carico dell’iscritto per un terzo e a carico del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per due terzi. Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione alla Gestione separata è dovuta nel limite del 50 per cento dell’imponibile contributivo. L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Sul medesimo imponibile sono applicate, inoltre, le aliquote aggiuntive ai fini delle prestazioni non pensionistiche. Per quanto non disciplinato dal presente comma, si applicano le disposizioni dei commi da 26 a 32».

Il comma 553 – inserito dalla Camera dei deputati – estende, con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e secondo particolari norme, agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, organizzate dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per le quali è autorizzato l’esercizio di scommesse sportive, l’obbligo di iscrizione alla cosiddetta Gestione separata dell’INPS. La relazione tecnica di passaggio presentata in Senato (in seconda lettura) reca la quantificazione del complessivo onere fiscale e contributivo derivante dal comma in esame. Tale onere complessivo (che comprende anche la quota di contribuzione a carico dell’iscritto) è pari a 1,57 milioni di euro per l’anno 2025 e a valori leggermente diversi per gli anni successivi, fino ad un importo a regime pari a 1,42 milioni annui (a decorrere dall’anno 2032).

L’estensione concerne gli addetti summenzionati, che sono iscritti nel registro di cui al D.M. 23 febbraio 2015. Per tali soggetti, l’obbligo di iscrizione alla suddetta Gestione separata viene posto con l’applicazione di un’aliquota contributiva pensionistica pari al 25 per cento, posta per due terzi a carico del suddetto Ministero e per un terzo a carico dell’iscritto e ridotta nella misura del cinquanta per cento per il periodo 2025-2027 (con corrispondente riduzione anche del montante contributivo valido per il calcolo del trattamento pensionistico). Dalla base imponibile contributiva è esclusa una quota dei compensi percepiti per le attività in esame, quota pari a 5.000 euro annui. Sulla medesima base imponibile si applicano anche le altre aliquote (non pensionistiche) previste nella Gestione separata46 . Si ricorda che, per gli iscritti alla Gestione separata, l’aliquota di computo valida ai fini del calcolo del trattamento pensionistico è pari all’aliquota contributiva pensionistica.

Articolo 3 (Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative)

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell’anno finanziario 2025, all’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l’effettivo andamento delle relative riscossioni.

Al comma 19 si prevede l’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in relazione all’andamento delle relative riscossioni, cui si provvede con decreti del Ministro dell’economia e finanze nell’anno finanziario 2025.

Articolo 20 (Disposizioni diverse)

Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell’emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

Il comma 16 stabilisce che le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge n. 311 del 2004, o, comunque, nelle more dell’emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extra-erariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004. cdn/AGIMEG