Dossier DL Green Pass: “Subordinato al possesso di certificazione verde COVID-19 accesso attività sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò”

“Viene subordinato al possesso di una certificazione verde COVID-19, in corso di validità6 , l’accesso ai seguenti servizi e ambiti: – servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso; – spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; – musei, altri istituti e luoghi della cultura (costituiti – oltre che dai musei – dalle biblioteche, dagli archivi, dalle aree o parchi archeologici, dai complessi monumentali)7 e mostre; – piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all’interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso; – sagre, fiere, convegni e congressi; – centri termali, parchi tematici e di divertimento; – centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia; quest’ultima esclusione comprende anche i centri estivi e le attività di ristorazione inerenti ai medesimi centri educativi; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente8 ); – concorsi pubblici. Le nuove disposizioni si applicano nell’intero territorio nazionale, non soltanto in zona bianca, ma anche in zona arancione e rossa, laddove i servizi e le attività citati siano consentiti alle condizioni previste per le singole zone”. E’ quanto si legge nel Dossier sul DL Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche (cd. green pass) pubblicato alla Camera. “Le nuove disposizioni, stabilite dalla novella di cui al comma 1 del presente articolo 3, sull’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 hanno efficacia, come accennato, dal 6 agosto 2021 (sono confermate, anche in base alla novella di cui al successivo comma 2, in quanto compatibili con le nuove disposizioni stabilite dal comma 1, le altre norme vigenti sui fini e ambiti possibili dei certificati in oggetto). Il termine temporale finale è costituito, implicitamente, dal 31 dicembre 2021, in base al nuovo termine generale, posto dal presente decreto, per il complesso delle disposizioni relative all’emergenza epidemiologica e alla distinzione del territorio nazionale in diversi colori. Le nuove norme di cui al suddetto comma 1 si applicano, come accennato, all’intero territorio nazionale; infatti, mentre l’alinea del capoverso 1 del comma in esame fa riferimento alle sole zone bianche, il successivo capoverso 2 specifica che le disposizioni di cui al capoverso 1 si applicano anche alle altre zone del territorio nazionale (gialle, arancioni o rosse)32, a condizione e nella misura in cui le attività a cui sia inteso l’impiego del certificato siano ammesse per quella zona. In ogni caso, in base al successivo capoverso 4 del comma 1, i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l’accesso ai medesimi servizi e attività avvenga nel rispetto delle suddette nuove disposizioni33. Sia tale obbligo sia i divieti di accesso in oggetto (per il caso di assenza di certificazione) rientrano nell’apparato sanzionatorio posto dalla novella di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f), alla cui scheda si rinvia. In particolare, nel periodo temporale summenzionato, ai sensi della novella di cui al comma 1, capoverso 1, del presente articolo 3, è subordinato al possesso di una certificazione verde COVID-19, in corso di validità34, l’accesso ai seguenti servizi e ambiti – fatte salve le eventuali suddette distinzioni sulle diverse aree territoriali -: – servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso. In merito, la norma richiama l’articolo 4 del citato D.L. n. 52 del 2021, il quale fa riferimento ai servizi di ristorazione, svolti da qualsiasi esercizio, ivi compresi quelli degli alberghi o di altre strutture ricettive (per i quali si opera nell’articolo 4 una distinzione solo per il profilo dell’orario); – spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; – musei, altri istituti e luoghi della cultura (costituiti – oltre che dai musei – dalle biblioteche, dagli archivi, dalle aree o parchi archeologici, dai complessi monumentali)35 e mostre; – piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all’interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso; – sagre, fiere, convegni e congressi; – centri termali, parchi tematici e di divertimento; – centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia; quest’ultima esclusione comprende anche i centri estivi e le attività di ristorazione inerenti ai medesimi centri educativi. La norma in esame, di cui alla lettera g) del capoverso 1 in oggetto, non fa riferimento ai “circoli associativi del Terzo settore”36, i quali sono invece anch’essi oggetto della norma richiamata37 dalla medesima lettera; si valuti l’opportunità di chiarire se per l’accesso a tali circoli non si applichi il requisito del possesso di certificazione; – attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente38); – concorsi pubblici. A quest’ultimo riguardo, si valuti l’opportunità di specificare se si faccia riferimento a tutte le prove concorsuali, ivi comprese quelle che (come, per esempio, una prova orale) si svolgano in forma individuale, e se il medesimo riferimento concerna solo le procedure concernenti pubbliche amministrazioni”, aggiunge. cdn/AGIMEG