Dossier DL Green Pass: “Certificazione verde non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”

“Le norme introducono l’articolo 9-bis al DL 52/2021, prevedendo che in zona bianca l’accesso a specifici servizi e attività sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 [comma 1, cpv. articolo 9-bis, comma 1]. Si tratta dei seguenti servizi o attività: a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso; b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; e) sagre e fiere, convegni e congressi; f) centri termali, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; i) concorsi pubblici. Tali disposizioni si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone; non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con DPCM sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell’adozione del predetto decreto, possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività interessate sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle suddette prescrizioni [comma 1, cpv. articolo 9-bis, commi 2-4]. Viene contestualmente prevista una modifica di coordinamento all’articolo 9 del DL 52/2021, istitutivo delle certificazioni verdi COVID-19, al fine di definirne le finalità d’impiego in coerenza con quanto disposto dal nuovo articolo 9-bis (comma 2). Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato il carattere neutrale sotto il profilo finanziario. In merito ai profili di quantificazione, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria delle disposizioni in esame, appare utile acquisire conferma che le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni verdi COVID 19 possano essere definite nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. E’ quanto sottolineato nel Dossier di Verifica delle quantificazioni per il DL Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. “L’articolo 3, inserendo l’articolo 9-bis nel D.L. 52/2021, opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19. Viene subordinato al possesso di una certificazione verde COVID-19, in corso di validità, l’accesso ai seguenti servizi e ambiti: – servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso; – spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; – musei, altri istituti e luoghi della cultura (costituiti – oltre che dai musei – dalle biblioteche, dagli archivi, dalle aree o parchi archeologici, dai complessi monumentali) e mostre; – piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all’interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso; – sagre, fiere, convegni e congressi; – centri termali, parchi tematici e di divertimento; – centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia; quest’ultima esclusione comprende anche i centri estivi e le attività di ristorazione inerenti ai medesimi centri educativi; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente. Le nuove disposizioni si applicano nell’intero territorio nazionale, non soltanto in zona bianca, ma anche in zona arancione e rossa, laddove i servizi e le attività citati siano consentiti alle condizioni previste per le singole zone. Dalle nuove disposizioni sono esclusi i soggetti che in ragione dell’età non rientrino nella campagna vaccinale contro il COVID-19 e quelli per i quali un’idonea certificazione medica attesti l’incompatibilità della vaccinazione in oggetto con il proprio stato di salute. Viene demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri , l’individuazione delle specifiche tecniche per la gestione in modalità digitale delle certificazioni in esame, al fine di assicurare, contestualmente alla verifica digitale, la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell’emanazione di tale decreto, possono essere utilizzate le certificazioni in formato cartaceo. Il comma 2 reca alcune norme di coordinamento con l’articolo 9 del D.L. 52/2021”, aggiunge la documentazione per l’attività consultiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali. “L’articolo 3, inserendo l’articolo 9-bis nel citato D.L. 52/2021 (comma 1), opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID19. Viene subordinato al possesso di una certificazione verde COVID-19, in corso di validità, l’accesso ai seguenti servizi e ambiti: – servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso; – spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; – musei, altri istituti e luoghi della cultura (costituiti – oltre che dai musei – dalle biblioteche, dagli archivi, dalle aree o parchi archeologici, dai complessi monumentali) e mostre; – piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all’interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso; – sagre, fiere, convegni e congressi; – centri termali, parchi tematici e di divertimento; – centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia; quest’ultima esclusione comprende anche i centri estivi e le attività di ristorazione inerenti ai medesimi centri educativi; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente); – concorsi pubblici. Le nuove disposizioni si applicano nell’intero territorio nazionale, non soltanto in zona bianca, ma anche in zona arancione e rossa, laddove i servizi e le attività citati siano consentiti alle condizioni previste per le singole zone. Dalle nuove disposizioni sono esclusi i soggetti che in ragione dell’età[8] non rientrino nella campagna vaccinale contro il COVID-19 e quelli per i quali un’idonea certificazione medica attesti l’incompatibilità della vaccinazione in oggetto con il proprio stato di salute. Viene demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, l’individuazione delle specifiche tecniche per la gestione in modalità digitale delle certificazioni in esame, al fine di assicurare, contestualmente alla verifica digitale, la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell’emanazione di tale decreto, possono essere utilizzate le certificazioni in formato cartaceo. Il rinvio ad un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prospetta, dunque, una revisione o integrazione della disciplina attuativa in materia di certificazioni verdi COVID-19, posta dal D.P.C.M. 17 giugno 2021; alle disposizioni di quest’ultimo, peraltro, si fa rinvio per le modalità di verifica – da parte dei titolari o gestori dei servizi e delle attività – del possesso della certificazione. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l’accesso ai medesimi servizi e attività avvenga nel rispetto delle suddette nuove disposizioni. Il Ministro della salute, con propria ordinanza, può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione delle norme. Vengono poi dettate (comma 2) alcune norme di coordinamento delle disposizioni introdotte con l’articolo 9 del citato D.L. 52/2021 (Certificazioni verdi-COVID-19)”, aggiunge la documentazione per l’attività consultiva della I Commissione. cdn/AGIMEG