“L’articolo 30-ter, inserito in sede referente, introduce a decorrere dal 1° gennaio 2020 un’agevolazione volta a promuovere l’economia locale attraverso la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi. L’agevolazione consiste nell’erogazione di un contributo pari ai tributi comunali pagati dall’esercente nel corso dell’anno e viene corrisposta per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento dell’esercizio commerciale e per i tre anni successivi, per un totale di quattro anni”. E’ quanto sottolinea il Dossier pubblicato da Camera e Senato sul DL “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”. “Il comma 3 esclude dall’agevolazione le seguenti attività: (…) sale scommesse o che detengono al loro interno apparecchi di intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S (R.D. 773/1931). Si tratta degli apparecchi idonei per il gioco lecito, vale a dire quelli dotati di attestato di conformità rilasciato dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, slot machine, e quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, videolottery”, aggiunge il Dossier. “In relazione alla lotteria legata allo scontrino fiscale, si raddoppia la possibilità di vincita per le transazioni effettuate con carta di debito e credito rispetto alle transazioni effettuate per mezzo di contanti”. Inoltre sulla lotteria degli scontrini: “Il comma 2 dell’articolo 12-quinquies modifica la disciplina della cd. lotteria degli scontrini, introdotta dalla legge di bilancio 2017. I commi 540-544 della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) hanno previsto che il codice fiscale del cliente sia indicato su scontrini e fatture, a richiesta, per istituire una lotteria nazionale sui medesimi documenti. L’avvio della cd. lotteria scontrini è stato rinviato nel tempo, da ultimo (articolo 18 del decreto-legge n. 119 del 2018) al 1° gennaio 2020. La lotteria è riservata ai soli contribuenti maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. L’attuazione della lotteria è demandata a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, con particolare riferimento alla disciplina delle modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria. Con le modifiche in esame viene novellata la norma (articolo 1, comma 542 della legge di bilancio 2017) che – per incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici – dispone un innalzamento della probabilità di vincita dei premi della lotteria scontrini, se le transazioni sono effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito. In particolare le norme in esame elevano la percentuale di aumento delle probabilità di vincita dal venti al cento per cento, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante. Di conseguenza, con le modifiche in commento, per le transazioni effettuate con carta di debito e credito raddoppia la possibilità di vincita alla lotteria scontrini”. Il Dossier prosegue con le disposizioni per il Comune di Campione. “Il comma 2-quinquies dell’articolo 38, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede di corrispondere al comune di Campione d’Italia un contributo fino alla misura massima di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, per le esigenze di bilancio del comune. L’importo è corrisposto prioritariamente per le esigenze di funzionamento dell’ente, a valere sulle somme stanziate sul capitolo 1379 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, denominato “Contributo straordinario al comune di Campione d’Italia”, che – secondo quanto esposto nella relazione tecnica all’emendamento con cui è stato introdotto il comma in esame – non vengono attualmente utilizzate per intero. Si tratta, si ricorda, del capitolo istituito ai sensi del D.P.C.M. 10 marzo 2017 (art. 3, comma 7), che, in sede di riparto del Fondo per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare (istituito dal comma 433, dell’art. 1 della legge n. 232/2016), ha destinato un importo nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017 ad alimentare un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno (cap. 1379), in considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del comune di Campione d’Italia, exclave italiana in Svizzera. Per l’utilizzo delle suddette risorse, i commi 7 e 8 dell’articolo 3 del D.P.C.M. 10 marzo 2017, prevedono che, a valere su detto fondo, qualora il tasso di cambio medio del franco svizzero rispetto all’euro dell’anno precedente sia inferiore al valore di 1,31 franchi svizzeri per euro, entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento, sia attribuito al Comune di Campione d’Italia un contributo, fino all’importo massimo di 10 milioni di euro annui in caso di parità fra le due valute, in misura direttamente proporzionale allo scostamento del tasso di cambio medio dell’anno precedente dal predetto valore soglia di 1,31. Nel caso contrario – in cui, cioè, il tasso di cambio medio del franco svizzero rispetto all’euro dell’anno precedente superi il valore soglia di 1,31, il Comune versa all’entrata del bilancio dello Stato una somma, fino all’importo massimo di 10 milioni di euro annui in caso di tasso di cambio medio dell’anno precedente di 1,62 franchi svizzeri per euro, in misura direttamente proporzionale allo scostamento del tasso di cambio medio dell’anno precedente dal predetto valore soglia di 1,31. In caso di mancato o parziale versamento della somma dovuta dal comune di Campione d’Italia le somme sono recuperate a valere sull’IMU. Come riportato nella relazione illustrativa dell’emendamento con cui è stato introdotto il comma in esame, il contributo annuale concesso è finalizzato a riportare in equilibrio di bilancio del comune di Campione d’Italia, che, a seguito del fallimento e della conseguente chiusura della casa da gioco “non è più nelle condizioni di erogare i servizi pubblici essenziali e di pagare dipendenti e fornitori a causa delle mancate entrate in precedenza garantite dalla Casa da gioco stessa”. Conclude: “Si ricorda che, di recente, già con il D.L. n. 119/2018 (articolo 25-octies) e poi con la legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 570, legge n. 145/2018) si è intervenuti a dare sostegno finanziario al comune di Campione d’Italia, a seguito della situazione di grave squilibrio finanziario dell’ente conseguente al fallimento della Casa da gioco, squilibrio imputabile, secondo quanto rilevato dalla Corte dei conti (deliberazione della Corte dei conti n. Lombardia/101/2018/PRSP del 6 aprile 2018), principalmente alla mancata riscossione delle somme accertate verso la Società Casinò di Campione d’Italia S.p.a., società a totale partecipazione comunale costituita per la gestione della casa da gioco, i cui proventi, al netto dei costi, sono destinati al comune socio. Di conseguenza, il comune di Campione d’Italia ha deliberato il dissesto finanziario nel giugno 2018 e con D.P.R. 12 luglio 2018 è stato nominato il Commissario Straordinario di Liquidazione, per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso e per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti del comune. Secondo la normativa vigente (di cui all’articolo 10-bis del D.L. n. 174/2012), la gestione della casa da gioco di Campione d’Italia è affidata ad una società per azioni – la Società Casinò di Campione d’Italia S.p.A., costituita in data 31 luglio 2014 – soggetta a certificazione di bilancio, il cui socio unico è il Comune di Campione d’Italia; la stessa società è sottoposta al controllo dei Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze, attraverso la nomina di 2 rappresentanti nel collegio sindacale. A valere sui proventi annuali della casa da gioco – al netto del prelievo fiscale – viene quantificato il contributo finalizzato al finanziamento del bilancio del comune di Campione d’Italia. A seguito del ridimensionamento degli introiti della casa da gioco e del conseguente squilibrio finanziario del comune, connesso alla svalutazione, con l’articolo 1, comma 763, della legge n. 208/2015 è stato attribuito al comune di Campione d’Italia un contributo di 9 milioni di euro per l’anno 2016 e, successivamente, in sede di riparto del Fondo per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare (istituito dal comma 433, dell’art. 1 della legge n. 232/2016), con il D.P.C.M. 10 marzo 2017 è stato costituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno (cap. 1379), con dotazione nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, in considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del comune, per la cui operatività si veda quanto detto sopra. Più di recente, per il rilancio di Campione d’Italia, l’art. 25-octies del D.L. n. 119/2018, come modificato dal comma 570 della legge di bilancio 2019, ha previsto: la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un commissario straordinario incaricato di elaborare un programma di risanamento del gestore ovvero di valutare la sussistenza delle condizioni per l’individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco nel comune di Campione d’Italia, in particolare anche attraverso la costituzione di una nuova società interamente partecipata con capitale pubblico, che potrebbe operare in deroga a talune disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175). Il Commissario è chiamato a predisporre, entro 45 giorni, un piano degli interventi da realizzare, anche in raccordo con gli enti locali e territoriali della regione Lombardia, al fine di superare la crisi sociale e occupazione del territorio, soggetto all’approvazione del Ministero dell’interno. Al Commissario non spettano compensi, gettoni o altri emolumenti; numerose modifiche al regime fiscale di persone fisiche e società di Campione d’Italia, cui sono state concesse specifiche agevolazioni (in particolare, consistenti nella riduzione delle imposte sui redditi e dell’IRAP)”. cdn/AGIMEG