Dossier, Decreto Milleproroghe: “Lotteria scontrini, il DAG può conferire fino a sei incarichi di collaborazione”

“L’articolo 3, commi 9-11, prevede che il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, che stabilisce le modalità attuative dell’avvio e dell’operatività della lotteria dei corrispettivi sia emanato entro il 1° febbraio 2021. Viene inoltre spostato al 1° marzo 2021 la decorrenza del termine per i consumatori, nel caso in cui gli esercenti rifiutino di acquisire il codice lotteria al momento dell’acquisto, di effettuare le relative segnalazioni. Si prevede infine la possibilità per il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze di conferire incarichi di collaborazione. Si ricorda preliminarmente che i commi 540-544 della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) prevedono l’istituzione – inizialmente dal 2018, termine successivamente prorogato al 1° luglio 2020 – di una lotteria nazionale per i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione. Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la probabilità di vincita dei premi è aumentata del 20%, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito. Le vincite non concorrono alla formazione del reddito imponibile del vincitore e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale. Ove siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono previsti premi aggiuntivi associati alla lotteria medesima. Per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria, si veda il Provvedimento 31 ottobre 2019 dell’Agenzia delle entrate. Per le modalità tecniche relative all’attuazione della lotteria degli scontrini vedi la Determinazione 5 marzo 2020, n. 80217/RU”. E’ quanto riportato nel dossier del Servizio Studi di Camera e Senato sul Decreto Milleproroghe. “Con il provvedimento del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 32051 del 29 gennaio 2021 sono state dettate le disposizioni attuative per l’avvio della lotteria. Per l’avvio della lotteria il 1° febbraio 2021 e le principali indicazioni sulle modalità di partecipazione e sui premi, cfr. il Comunicato stampa del 30 gennaio 2021 Nel dettaglio, il comma 9 in esame modifica l’articolo 1, comma 544, della legge di bilancio 2017 al fine di disporre il termine per l’emanazione del provvedimento attuativo delle procedure relative alla lotteria dei corrispettivi. Si ricorda che, in particolare, il comma 544 della legge di bilancio 2017 sopra richiamata, come sostituito dall’articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, per quanto di interesse, rinviava a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate la disciplina delle modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l’entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria. La modifica del comma 544 disposta dal comma 9 in esame prevede che il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, sia emanato entro il 1° febbraio 2021. Si precisa inoltre che la locuzione “ogni altra disposizione necessaria” fa riferimento anche all’avvio, oltre che all’attuazione, della lotteria. Nella relazione illustrativa, il Governo chiarisce che la proroga si rende necessaria per tenere conto delle difficoltà causate dall’emergenza epidemiologica COVID-19, consentendo agli esercenti che ancora non abbiano provveduto, di eseguire gli interventi di adeguamento tecnico dei Registratori Telematici istallati, necessari ai fini della lotteria. Il comma 10 modifica il sopra menzionato comma 540 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017 introducendo il termine del 1° marzo 2021 a decorrere dal quale, nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle entrate (www.lotteriadegliscontrini.gov.it). Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione”, continua. “Il comma 11 interviene sull’articolo 141, comma 1-ter, del decretolegge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. Nella formulazione previgente, il comma 1-ter sopra richiamato prevede la possibilità per il Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi (DAG) del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) di avvalersi con decorrenza non antecedente al 1 O ottobre 2020, di personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato, con una durata massima di 15 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fino a 6 unità, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico. La modifica disposta dal comma 11 in esame stabilisce che, anziché avvalersi di 6 unità di personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato, il DAG può conferire fino a sei incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 non oltre il 30 giugno 2022 (in luogo del termine del 31 dicembre 2021 precedentemente previsto). Nella relazione illustrativa, il Governo chiarisce che tale disposizione risponde al fine, da un lato, di spostare i termini temporali dell’utilizzo delle risorse, inizialmente previsto fino a dicembre 2021, al 30 giugno 2022 in ragione del rinvio dell’inizio effettivo della lotteria rispetto ai termini inizialmente previsti, e, dall’altro, di prevedere che il MEF – DAG possa conferire incarichi di collaborazione ad esperti individuati con procedure trasparenti piuttosto che procedere ad assunzioni a tempo determinato, che richiederebbero procedure di selezione più lunghe ed onerose. La norma in esame mantiene comunque invariati i limiti già previsti del numero fino a 6 unità di collaboratori, della durata del rapporto di non oltre 15 mesi e dell’importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico conferito. Si rammenta che, ai sensi del richiamato articolo 7, comma 6, del decreto legislativo nl 165 del 2001, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente; b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Nella relazione tecnica il Governo precisa che la norma trova copertura, analogamente alla vigente disposizione, nell’ambito delle risorse disponibili sullo stato di previsione del MEF ai sensi dell’articolo, 1, comma 542, della legge di bilancio 2017 e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse potranno essere utilizzate nel periodo da gennaio 2021 al 30 giugno 2022 in base ai termini dei contratti che saranno stipulati a seguito delle procedure previste dalla legge”, conclude.

“Articolo 3, commi 9 e 10 (Lotteria dei corrispettivi) Il comma 9 del presente articolo, modificando l’articolo 1, comma 544 della L. n. 232 del 2016, dispone che il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in applicazione della disciplina riguardante la lotteria dei corrispettivi, sia emanato entro e non oltre il 1 febbraio 2021 per consentire agli esercenti, che ancora non vi abbiano provveduto a causa della pandemia in atto, di eseguire gli interventi di adeguamento tecnico dei registratori telematici necessari ai fini dell’avvio e dell’attuazione della suddetta lotteria. Conseguentemente il comma 10, modificando l’articolo 1, comma 540 della citata L. n. 232 del 2016, fa decorrere dal 1 marzo 2021 la possibilità per i consumatori di effettuare le segnalazioni, che saranno utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza, per le analisi di rischio di evasione, degli esercenti che rifiutino di acquisire il codice lotteria al momento dell’acquisto19 . La RT evidenzia che la proroga di cui al comma 9 si rende necessaria per tener conto delle difficoltà causate dall’emergenza Covid-19, consentendo agli esercenti, che ancora non abbiano provveduto, di eseguire gli interventi di adeguamento tecnico dei registratori telematici istallati necessari ai fini della lotteria. Con riferimento al comma 10 evidenzia che la proroga del termine sposta la possibilità per i consumatori, nel caso in cui gli esercenti rifiutino di acquisire il codice lotteria al momento dell’acquisto, di effettuare le segnalazioni che saranno utilizzate dall’agenzia delle entrate e dal Corpo della Guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. Conclude evidenziando che alle disposizioni di cui a i commi 9 e 10 non ascrive effetti di gettito. Al riguardo non si hanno osservazioni in merito a quanto disposto dal comma 9 in quanto alla disposizione originaria, in via prudenziale, non erano stati ascritti effetti di gettito. Con riferimento al comma 10 dell’articolo in commento si rappresenta che la possibilità per i consumatori di effettuare le segnalazioni utilizzabili dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza per le analisi di rischio di evasione, è stata introdotta dall’articolo 20, comma 1 del D.L. n. 124 del 2019. La RT annessa al citato articolo ascriveva esiti di maggior gettito per circa 2,72 mln di euro per l’anno 2020, per circa 5,03 mln di euro nel 2021 e per 4,5 mln di euro a decorrere dal 2022 dovuti all’effetto deterrenza. In conseguenza di ciò, appare necessario un approfondimento al fine di verificare se il differimento al 1 marzo del 2021 della decorrenza (quest’ultima disposta dalla legislazione previgente a partire dal 1 luglio 2020) della disposizione che permette ai consumatori di effettuare segnalazioni agli uffici competenti, non dia luogo a diminuzioni di gettito per l’erario”, aggiunge il dossier del Servizio di Bilancio. “Articolo 3, comma 11 (Personale MEF-DAG per gestione lotteria degli scontrini) Il comma 11 interviene sull’articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, stabilendo che, anziché avvalersi di 6 unità di personale assunto con contratti di lavoro a tempo sino al dicembre 2021, il DAG possa conferire fino a sei incarichi di collaborazione ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, non oltre il 30 giugno 2022. La modifica mantiene comunque invariati i limiti già previsti dalla norma circa il numero fino a 6 unità di collaboratori e la durata del rapporto di non oltre 15 mesi e dell’importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico conferito. La RT ribadisce il contenuto della norma, affermando che la modifica del comma 1-ter dell’art. 141 del D.L. n. 34/2020 risponde al fine, da un lato, di spostare i termini temporali dell’utilizzo delle risorse, inizialmente previsto fino a dicembre 2021, al 30 giugno 2022 in ragione del rinvio dell’inizio effettivo della lotteria rispetto ai termini inizialmente previsti, e, dall’altro, di prevedere che il MEF – DAG possa conferire incarichi di collaborazione ad esperti individuati con procedure trasparenti piuttosto che procedere ad assunzioni a tempo determinato, che richiederebbero procedure di selezione più lunghe ed onerose. Evidenzia che la disposizione mantiene comunque invariati i limiti già previsti del numero fino a sei unità di collaboratori, della durata del rapporto di non oltre quindici mesi e dell’importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico conferito e cessa trova copertura, analogamente alla vigente disposizione, e trova copertura nell’ambito delle risorse disponibili sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 542, della legge n. 232/2016, e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infine, assicura che le risorse potranno essere utilizzate nel periodo da gennaio 2021 al 30 giugno 2022 in base ai termini dei contratti che saranno stipulati a seguito delle procedure previste dalla legge. Il prospetto riepilogativo degli effetti d’impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori. Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che la norma dispone il differimento al 30 giugno 2022 della possibilità di conferire incarichi di collaborazione da parte del D.A.G. del ministero dell’economia e delle finanze, già prevista dalla normativa vigente sino al 31 dicembre 2021, fermo restando la spesa complessiva (240.000 euro) e il massimale dell’importo unitario (40 mila euro), nonché la durata massima di 15 mesi, anch’essa già prevista dalla normativa vigente, non ci sono osservazioni. Per i profili di copertura, considerando che la disposizione riformulata troverebbe in ogni caso copertura a valere delle risorse già previste dalla legislazione vigente per il 2022 da parte dell’articolo 1, comma 542 della legge 232/2016 andrebbe comunque confermata la relativa disponibilità per il medesimo anno20 e la compatibilità della spesa con le previsioni tendenziali a legislazione vigente per il medesimo esercizio”, ultima. cdn/AGIMEG