Dossier circolazione strumenti finanziari in forma digitale: “Prestatori servizi di gioco tenuti a adempimenti su prevenzione e contrasto a riciclaggio e finanziamento del terrorismo”

Al vaglio del Senato il disegno di legge “Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech”.

“L’articolo 26-bis ricomprende i responsabili dei registri per la circolazione digitale, di cui all’articolo 19, comma 1, lettere c), d) ed e), nella categoria di “altri operatori non finanziari” ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231”, si legge nel Dossier del Servizio Studi di Camera e Senato.

Nel testo, inoltre, si specifica: “L’articolo 26-bis, introdotto in sede referente, dispone che i responsabili dei registri per la circolazione digitale, di cui all’articolo 19, comma 1, lettere c), d) ed e), rientrino nella categoria di “altri operatori non finanziari” ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Si ricorda che, a norma dell’art. 19, comma 1, lettere c), d) ed e), possono essere iscritti nell’elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale gli emittenti con sede legale in Italia, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), che intendono svolgere l’attività di responsabile del registro esclusivamente con riferimento a strumenti digitali emessi dagli stessi (lettera c)); i soggetti stabiliti in Italia diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) (lettera d); Ulteriori soggetti ovvero i soggetti individuati con regolamento dalla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, di cui all’articolo 28, comma 2, lettera m) (lettera e)). Il summenzionato articolo 3, invece, individua i soggetti tenuti agli adempimenti in materia di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. I destinatari della normativa sono distinti in cinque categorie di soggetti in base alle funzioni effettivamente svolte: l) gli intermediari bancari e finanziari; 2) gli altri operatori finanziari; 3) i professionisti, nell’esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria; 4) gli altri operatori non finanziari; 5) i prestatori di servizi di gioco. Si ricorda che con l’art. 1, comma 1, lettere da l) a o), il D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, ha apportato modifiche all’articolo 3 in merito all’individuazione dei soggetti obbligati. Nello specifico, per quanto riguarda il citato comma 5 dell’art. 3, la lettera n), numeri 1), 2), 3) e 5), integra le categorie di soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio con le categorie delle persone che commerciano in opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse”. cdn/AGIMEG