Novità riguardo al contrasto al fenomeno delle scommesse sportive illecite. Con 153 voti favorevoli e 85 voti contrari, è stato approvato in via definitiva alla Camera il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto recante disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato).
In particolare, l’articolo 6, modificato dalla Camera, innova la disciplina riguardante il contrasto al fenomeno delle scommesse sportive illecite, prevedendo un regime di scambio di informazioni e di coordinamento tra le autorità amministrative competenti a gestire le scommesse sportive e la Procura Generale dello Sport presso il CONI.
“L’articolo 6 del decreto-legge in esame modifica l’art. 2 della L. n. 401/1989, inerente alla regolazione dei rapporti tra procedimento penale e organi della giustizia sportiva nei casi del reato di “frode in competizioni sportive” 1 (cfr. art. 1 L. n. 401/1989). Nello specifico, vengono aggiunti i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies (quest’ultimo aggiunto dalla Camera) al predetto art. 2, i quali stabiliscono i meccanismi di raccordo funzionale e scambio di informazioni, tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti nel caso di flussi di scommesse sportive anomale. Sul punto si ricorda che l’art. 2, rubricato “Non influenza del procedimento penale” disciplina le ricadute sull’ordinamento sportivo del delitto di “frode in competizioni sportive”. In particolare si prevede che l’esercizio dell’azione penale e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull’omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi (comma 1), e non precludono lo svolgimento del procedimento disciplinare sportivo secondo gli specifici regolamenti (comma 2). Inoltre, si stabilisce che gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ex art. 116 c.p.p., fermo restando il divieto di pubblicazione ai sensi dell’art. 114 c.p.p. Come evidenziato dalla relazione illustrativa di accompagnamento dell’A.C. 2488, nelle attività di contrasto ai flussi di scommesse sportive anomale, il decreto del ministro dell’Interno del 15 giugno 2011 ha istituito: a) l’Unità Informativa Scommesse Sportive (UISS), presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al fine di garantire la regolarità dello svolgimento delle manifestazioni sportive ed ippiche e contrastare i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore; b) il Gruppo Investigativo Scommesse Sportive (GISS) che ha compiti di impulso e raccordo delle attività di contrasto dei tentativi di infiltrazione nel mondo sportivo, anche della criminalità organizzata. Si ricorda, inoltre, che tra i componenti dell’UISS siede anche un rappresentante del CONI ed uno della FIGC, al fine di fornire supporto operativo al processo di segnalazione e gestione dei flussi anomali di scommesse sportive al soggetto regolatore del settore del gioco pubblico, ossia l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, nonché al fine di rafforzare il monitoraggio del processo e lo scambio di informazioni tra le Forze di Polizia e gli enti pubblici interessati”. Si legge nel Dossier del Servizio Studi di Camera e Senato.
“Nello specifico, il nuovo comma 3-bis dell’articolo 2 prevede che le autorità amministrative competenti, quando riscontrano flussi anomali di scommesse, devono darne comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI. Infatti, quest’ultimo organo riveste una posizione di coordinamento e di vigilanza delle attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali. In una prospettiva di coordinamento funzionale, il successivo nuovo comma 3-ter riconosce alla Procura Generale la possibilità di chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti gioco intestati, sia direttamente che indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati con la federazione coinvolta. A tal fine, salvo gli atti richiedibili ai sensi dell’art. 116 c.p.p. all’autorità giudiziaria ed il divieto di pubblicazione che ne discende ai sensi dell’art. 114 c.p.p. (cfr. art. 2, comma 3 L. n. 401/1989), le amministrazioni, a seguito della richiesta formulata dalla Procura Generale, forniscono i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni ed i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati. Una volta ottenute le suddette informazioni, la Procura Generale le trasmette alla competente procura federale per consentire il proseguimento delle indagini. Si ricorda che i conti di gioco intestati sono conti personali aperti presso un concessionario autorizzato per il gioco a distanza. Tali conti, nominativi, sono vincolati al singolo giocatore, il quale deve fornire documenti d’identità validi e firmare un contratto al momento dell’attivazione. L’art. 53 del D.Lgs. n. 231/2007 impone, infatti, la verifica dell’identità dell’utente e la registrazione dei suoi dati anagrafici e del mezzo di pagamento. Le operazioni (ricariche, giocate, prelievi) devono essere effettuate tramite strumenti tracciabili, con l’obbligo per i concessionari, stabilito dall’art. 52 del medesimo D.Lgs. n. 231/2007, di monitorare tali flussi per prevenire riciclaggio e finanziamento al terrorismo. Il D.Lgs. n. 41/2024, che di recente ha riformato il settore del gioco pubblico a distanza, rafforza ulteriormente gli obblighi di trasparenza. L’art. 21, in particolare, stabilisce che i concessionari sono tenuti a trasmettere periodicamente all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli flussi informativi relativi alle operazioni compiute dagli utenti, compresi i dati identificativi, le modalità di pagamento utilizzate, l’ammontare delle giocate e delle vincite, nonché i dati tecnici relativi agli accessi alle piattaforme. È infine operativa l’Anagrafe dei conti di gioco, un’infrastruttura informatica centralizzata istituita presso il sistema centrale di dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e tecnicamente gestita da Sogei S.p.A., che consente la gestione centralizzata di tutti i conti di gioco stipulati presso i concessionari autorizzati in Italia alla vendita a distanza di giochi e scommesse”, aggiunge.
“Il nuovo comma 3-quater dell’articolo 2 individua l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, quale autorità competente a comunicare le informazioni, individuate dal precedente comma 3-ter alla Procura Generale dello Sport. A tal riguardo, quest’ultima deve previamente trasmettere all’Agenzia l’elenco dei soggetti tesserati o affiliati, con il relativo codice fiscale, con la federazione interessata. Infine, il comma 3-quinquies, introdotto dalla Camera, stabilisce che, al fine di rilevare i flussi anomali di scommesse, le autorità amministrative competenti possono avvalersi dei sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto della relativa disciplina nazionale ed europea”, prosegue. cdn/AGIMEG

