Prosegue alla Camera l’esame del DL “Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport”. Delle 75 proposte emendative presentate al testo solamente una riguarda il settore del gioco.
La deputata Valentina Grippo (AZ-PER-RE) ha presentato infatti un emendamento riguardante il match-fixing: “al fine di garantire un più efficace contrasto alle manipolazioni delle competizioni sportive, le procure federali e la Procura generale dello sport possono richiedere direttamente ai concessionari di scommesse autorizzati ogni informazione utile ai fini dei procedimenti disciplinari, inclusi i dati sui flussi di gioco, gli estremi dei conti gioco e le eventuali intestazioni riconducibili, anche indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e della Convenzione di Macolin”.
Ricordiamo che l’articolo 6 del DL Sport innova la disciplina riguardante il contrasto al fenomeno delle scommesse sportive illecite, prevedendo un regime di scambio di informazioni e di coordinamento tra le autorità amministrative competenti a gestire le scommesse sportive e la Procura Generale dello Sport presso il CONI.
Durante l’esame sono stati dichiarati inammissibili gli identici emendamenti Pavanelli 6.01 e Grippo 6.03, volti a escludere i prestatori di servizi di accesso alla rete dai soggetti per i quali è previsto l’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria delle condotte penalmente rilevanti di cui vengano a conoscenza relativamente ai reati previsti dalla legge sul diritto d’autore, per il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico e per quello di frode informatica.
Ecco tutti gli emendamenti presentati all’articolo 6:
Al comma 1, dopo il capoverso 3-quater, aggiungere il seguente: 3-quinquies. Ai fini dell’attuazione dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater i sistemi predittivi possono essere integrati mediante l’uso di intelligenza artificiale e data analytics, attraverso cui ricavare informazioni dai dati che vengono estratti, trasformati e centralizzati al fine di scoprire schemi nascosti, relazioni, tendenze, correlazioni e anomalie, che rilevino transazioni sospette, ampliando il tutto con un « sistema di early warning », in collegamento con l’UIF – Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia per la prevenzione del riciclaggio, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
6.1. Amato, Caso, Orrico (M5S)
Aggiungere, in fine, il seguente comma: 1-bis. Al fine di garantire un più efficace contrasto alle manipolazioni delle competizioni sportive, le procure federali e la Procura generale dello sport possono richiedere direttamente ai concessionari di scommesse autorizzati ogni informazione utile ai fini dei procedimenti disciplinari, inclusi i dati sui flussi di gioco, gli estremi dei conti gioco e le eventuali intestazioni riconducibili, anche indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e della Convenzione di Macolin.
6.3. Grippo (AZ-PER-RE)
Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633)
1. Al comma 1 dell’articolo 174-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: « I prestatori di servizi di accesso alla rete, » sono soppresse.
* 6.01. Pavanelli, Iaria, Amato (M5S)
* 6.03. Grippo (AZ-PER-RE)
(Inammissibile)
cdn/AGIMEG










