Home Attualità DL Sport, testo atteso oggi in Aula alla Camera. Via libera a emendamento M5S su sistemi di intelligenza artificiale per rilevamento dei flussi anomali di scommesse

DL Sport, testo atteso oggi in Aula alla Camera. Via libera a emendamento M5S su sistemi di intelligenza artificiale per rilevamento dei flussi anomali di scommesse

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E’ prevista per oggi in Aula alla Camera la discussione generale del disegno di legge “Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport”.

Ricordiamo che l’articolo 6 del DL Sport innova la disciplina riguardante il contrasto al fenomeno delle scommesse sportive illecite, prevedendo un regime di scambio di informazioni e di coordinamento tra le autorità amministrative competenti a gestire le scommesse sportive e la Procura Generale dello Sport presso il CONI.

In VII Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera è stato approvato l’emendamento M5S che prevede che: “al fine di consentire il rilevamento dei flussi anomali di scommesse, le autorità amministrative competenti possono avvalersi dei sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di intelligenza artificiale”.

Ecco il testo integrale:

ART. 6.
Al comma 1, dopo il capoverso 3-quater, aggiungere il seguente: 3-quinquies. Al fine di consentire il rilevamento dei flussi anomali di scommesse di cui al comma 3-bis, le autorità amministrative competenti possono avvalersi dei sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di intelligenza artificiale.
6.1. (Nuova formulazione) Amato, Caso, Orrico.

In Commissione Cultura sono state anche approvate delle correzioni di forma al testo. In particolare, al comma 1: al capoverso 3-bis, le parole: « devono darne » sono sostituite dalle seguenti: « ne danno »;
al capoverso 3-ter, primo periodo, le parole: « conti gioco » sono sostituite dalle seguenti: « conti di gioco »;
al capoverso 3-quater, la parola: « precedente » è soppressa, le parole: « previo ricevimento » sono sostituite dalle seguenti: « previa trasmissione » e la parola: « fiscale.” » è sostituita dalla seguente: « fiscale”. »;
alla rubrica, le parole: « contrasto al match-fixing » sono sostituite dalle seguenti: « contrasto alle pratiche di manipolazione fraudolenta degli eventi sportivi ».

L’articolo 6 diventa quindi:

Articolo 6. (Misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto alle pratiche di manipolazione fraudolenta degli eventi sportivi)

  1. All’articolo 2 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Quando rilevano flussi anomali di scommesse, le autorità amministrative competenti ne danno comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, organismo preposto alle attività di coordinamento e vigilanza delle attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali.

3-ter. La Procura Generale dello Sport può chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti di gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. Salvo quanto previsto dal comma 3, le amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati. La Procura Generale dello Sport, ricevute le informazioni richieste, le trasmette alla competente procura federale per il prosieguo.

3-quater. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all’attuazione di quanto previsto dal comma 3-ter, previa trasmissione da parte della Procura Generale dello Sport dell’elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale. »

“Le amministrazioni coinvolte nell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 potranno provvedere alle attività previste dal medesimo articolo nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in quanto l’Agenzia delle dogane e dei monopoli già assicura il monitoraggio di eventuali flussi anomali delle scommesse e gli ulteriori scambi di informazioni previsti dalla disposizione potranno essere realizzati avvalendosi delle dotazioni esistenti”, ha sottolineato la V Commissione Bilancio che ha espresso parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione al testo. cdn/AGIMEG

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