Tra gli emendamenti al Decreto Sostegni presentati dal senatore Gianni Pittella del PD e approvati dalle Commissioni Bilancio e Finanze, ci sono anche quelli che prevedono “la proroga del Preu e l’avvio della discussione sulla proroga delle concessioni per il settore del gioco legale”. Ne dà notizia lo stesso senatore Pittella, che commenta “Gli emendamenti al decreto Sostegni approvati nella congiunta Bilancio Finanze poche ore fa rappresentano un passo importante verso le piccole imprese più penalizzate dalle chiusure e un motivo di soddisfazione di tutto il Partito Democratico. Molti di questi emendamenti portano la mia prima firma ma il loro successo si deve complessivamente al lavoro dei relatori Manca e Toffanin, dei presidenti Pesco e D’Alfonso, di tutti i componenti della maggioranza e della disponibilità del governo”. Ecco gli emendamenti presentati dal senatore Pittella:
PROROGA DELLE CONCESSIONI
“All’articolo 30, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti: 11-bis. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e al fine di garantire la continuità delle entrate erariali, nonché la tutela dei giocatori e della fede pubblica attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco illegale, i termini previsti dall’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 lettera d), sono prorogati di ulteriori 6 mesi. 11-ter. I soggetti di cui all’art. 24, co. 13, lett. a) della Legge 7 luglio 2009, n. 88 e di cui all’art. 1, co. 935, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, la cui scadenza è allineata nei termini previsti dalla predetta norma, proseguono le loro attività di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle convenzioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi del predetto comma 1, a condizione che presentino domanda di partecipazione”.
Il n° 30.0.86 chiede la rimodulazione del versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi: “Art. 30 (Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)
Dopo il comma 11, inserire il seguente: “11-bis. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue: 1) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021, 2) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021, 3) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021”.
GIOCO MINORILE
“Dopo l’articolo 22, inserire il seguente: Art. 22-bis.
(Rafforzamento delle misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale autorizzate al sensi dell’articolo 88 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773)
1. Per garantire più efficientemente il divieto disposto dall’articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ove sono installati apparecchi da intrattenimento nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza, dal 1 giugno 2021 l’articolo 9-quater, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente: “9-quater. L’accesso alle aree ove sono installati apparecchi di intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, indicate all’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è consentito esclusivamente tramite soluzioni tecnologiche che consentano di identificare i soggetti che intendono accedere alle aree di gioco, anche ai fini della verifica della maggiore età ovvero del funzionamento di un registro di autoesclusione di coloro che intendano essere inibiti dall’attività di gioco. Le soluzioni idonee, comprese quelle di controllo e sicurezza dei dati personali, sono definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fino alla piena funzionalità delle soluzioni tecnologiche individuate, gli esercenti sono tenuti a verificare l’identità e l’età di tutti gli avventori tramite la richiesta di esibizione di un valido documento di riconoscimento all’atto di accedere alle aree di gioco.”
2. Le condotte elusive del controllo di identità previsto dal comma 1, anche per le finalità di prevenzione del gioco minorile, sono punite con le sanzioni amministrative previste dall’articolo 24, commi 21 e 22, del richiamato decreto legge n. 98 del 2011, raddoppiate nell’importo e nella durata”.
CANONI DI CONCESSIONE
“Dopo l’articolo 40, inserire il seguente: Art. 40-bis. (Disposizioni in materia di canoni concessori di giochi pubblici nel periodo di emergenza epidemiologica Covid-19)
1. A fronte della integrale sospensione delle attività di raccolta delle concessioni dovuta ai provvedimenti emergenziali, i canoni di cui all’articolo 1, comma 1048 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed all’articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non sono dovuti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 aprile 2021.
Conseguentemente, all’articolo 41, sostituire le parole: ‘550 milioni’ con le seguenti ‘522,5 milioni’”.
lp/AGIMEG