Home In Evidenza Dl Ristori, approvato emendamento Fenu che modifica la disciplina del Registro unico degli operatori di gioco

Dl Ristori, approvato emendamento Fenu che modifica la disciplina del Registro unico degli operatori di gioco

Le Commissioni Bilancio e Finanze del Senato hanno approvato venerdì un emendamento – presentato da Emiliano Fenu del M5S – ai decreti Ristori che apporta una serie di modifiche alla disciplina del Registro Unico degli operatori di gioco. Di seguito il testo della proposta di modifica:

Al subemendamento 1.1000/3000, lettera f), numero 1), dopo il capoverso: «Art. 13-ter.1.» inserire il seguente:

«Art. 13-ter.1.1.

(Registro unico operatori di gioco)

1. All’articolo 27 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera c) è sostituita con la seguente:

”e) i soggetti: 1) produttori e 2) proprietari degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, lettere a), e), e-bis) e c-ter), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 3) possessori o detentori a qualsiasi titolo degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7, con esclusivo riferimento a quelli che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita”;

b) al comma 3, dopo la lettera g), è inserita la seguente:

”g-bis) i concessionari delle lotterie istantanee”;

c) al comma 4, dopo le parole: «regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,» sono inserite le seguenti: «ove previste, ‘1;

d) al comma 7, dopo le parole: ”con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze” sono inserite le seguenti: ”al fine di garantire omogeneità fra i diversi ambiti di gioco, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e la legalità del settore e l’affidabilità degli operatori sono individuati ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi per l’iscrizione al Registro e” e dopo le parole: ”alla cancellazione” sono inserite le seguenti: ”e sospensione”;

e) al comma 9, in fine, è aggiunto il seguente periodo: ”Al fine di consentire la necessaria informazione sulla effettiva iscrizione al Registro dei singoli operatori del gioco pubblico, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblica sul proprio sito istituzionale i dati identificativi degli iscritti e l’indirizzo degli esercizi ove viene effettuata la raccolta di gioco”;

f) al comma 10, le parole: ”novantesimo giorno” sono sostituite dalle seguenti: ”centocinquantesimo giorno” e le parole: ”è abrogato” sono sostituite dalle seguenti: ”cessa di avere efficacia”».

lp/AGIMEG

Exit mobile version