La Camera dei Deputati, durante l’esame del Decreto Riaperture ha apportato alcune modifiche alle sanzioni che si applicano agli esercizi che violano le misure di contenimento del contagio previste dagli articoli 1 a 8ter. Quest’ultima norma in particolare è quella che consente la riapertura di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò in zona gialla a partire dal 1 luglio prossimo; via libera ai giochi anche se l’offerta viene effettuata all’interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33 del 2020.
Il Servizio Studi del Senato, nel Dossier che accompagna il testo, spiega che in questi casi si applica l’articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 che “conferma la natura di illecito amministrativo di tali violazioni, sanzionate con il pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro“. Il comma 2 dell’art. 4 del DL 19 prevede anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni se a commettere la violazione siano delle specifiche attività ricreative, commerciali o professionali. Tra queste sono comprese anche le sale giochi, sale scommesse e sale bingo. In base al comma 5, se l’illecito amministrativo è reiterato, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata (e quindi va da un minimo di 800 a un massimo di 2.000 euro) e la sanzione accessoria interdittiva è applicata nella misura massima di 30 giorni. lp/AGIMEG