Anticipare la riapertura delle sale giochi, sale bingo e sale scommesse – che si trovano in delle regioni classificate come zona gialla – al giorno in cui verrà convertito il legge il decreto Riaperture. E’ quanto prevedono due emendamenti di contenuto pressoché identico, presentati al Senato da Nazario Pagano (FI) e Maria Alessandra Gallone (FI). Al momento lo stesso decreto prevede che le sale da gioco delle zone gialle possano riaprire il 1° luglio. La legge di conversione, che oggi inizierà il suo iter in Aula al Senato, deve essere approvata entro il 21 giugno. Di seguito i testi delle proposte di modifica:
8-ter.1
Pagano, Vitali, Schifani, Fazzone
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) sostituire le parole: «Dal 1° luglio 2021», con le seguenti: «Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
2) sostituire le parole: «sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente» con le seguenti: «gioco pubblico, svolte nei negozi e punti di gioco, nelle sale giochi, nelle sale scommesse, nelle sale bingo e casinò e in tutti i pubblici esercizi aventi attività principale diversa da quella di raccolta di gioco pubblico»;
3) aggiungere in fine il seguente periodo: «È consentito lo svolgimento anche in data anteriore, di attività preparatorie che non prevedano afflusso di pubblico.».
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9.».
8-ter.2
Gallone
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1:
1) sostituire le parole: «Dal 1° luglio 2021», con le seguenti: «Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
2) sostituire le parole: «sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente» con le seguenti: «gioco pubblico, svolte nei negozi e punti di gioco, nelle sale giochi, nelle sale scommesse, nelle sale bingo e casinò, nelle sale bowling e in tutti i pubblici esercizi aventi attività principale diversa da quella di raccolta di gioco pubblico»;
3) aggiungere in fine il seguente periodo: «È consentito lo svolgimento anche in data anteriore, di attività reparatorie che non prevedano afflusso di pubblico.».
b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l’accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9.»
lp/AGIMEG