Al Senato, l’Assemblea ha approvato, con modificazioni, il ddl n. 452 di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera dei Deputati.
“L’articolo 15, comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste modifica il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica”, si legge nel Dossier del Servizio Studi.
“Nel dettaglio, il comma 3 della disposizione in commento, novella il comma 2 dell’articolo 19-bis, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge n. 25 del 28 marzo 2022, stabilendo un diverso termine (un anno, anziché sessanta giorni) entro il quale il Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (già Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) modifica il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica secondo determinate modalità al fine di potenziare le strutture e le articolazioni dello stesso dicastero, in considerazione della grave crisi del settore ippico. Il comma 2 dell’art. 19-bis del sopra citato decreto-legge 4 del 2022, prima della modifica operata dalla disposizione in commento, disponeva che al fine di garantire il potenziamento delle strutture e delle articolazioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in considerazione della grave crisi del settore ippico lo stesso dicastero modifica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del sopra richiamato decreto-legge e secondo le modalità delineate nel comma 1 dello stesso art. 19- bis, il proprio regolamento di organizzazione e la propria pianta organica con uno o più decreti adottati con le modalità di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Il comma 1 dell’art. 19-bis, stabilisce che i posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il medesimo Ministero sono incrementati di una unità, da destinare all’istituzione di una posizione dirigenziale di livello generale. Conseguentemente, la dotazione organica dirigenziale del dicastero in questione, come definita dall’art. 1, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e dall’art. 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rideterminata nel numero massimo di tredici posizioni di livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale”, conclude. cdn/AGIMEG