Dl imprese, Saltamartini (Pres. X Commissione Attività produttive Camera): “Assicurare liquidità alle imprese colpite da epidemia, potenziato intervento del Fondo di garanzia per le PMI”

“Al fine assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall’epidemia Covid-19” si dispone che “SACE S.p.A. conceda – fino al 31 dicembre 2020 – garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Si dispone un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati al supporto delle PMI (comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA). Possono beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione, ma le PMI devono aver esaurito il plafond massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI. Le garanzie sono concesse in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato. Sono previste condizioni per il rilascio delle garanzie da parte di SACE. In particolare, la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi; sono dettati criteri per la definizione dell’importo del prestito e della percentuale di copertura, che può essere del 70, 80 o 90 percento a seconda delle dimensioni delle imprese, alle quali è richiesto – tra l’altro – di assumere l’impegno a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020”. E’ quanto ha detto Barbara Saltamartini, presidente della X Commissione (Attivita` produttive, commercio e turismo) della Camera, ricordando che le Commissioni riunite VI e X hanno avviato l’esame in sede referente del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. “Per le obbligazioni derivanti dalle predette garanzie SACE è assistita da una garanzia dello Stato (comma 5) Il rilascio delle garanzie è deciso con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell’istruttoria SACE. Per le imprese di minori dimensioni è prevista una procedura semplificata (commi 6 e 7). Si prevede inoltre che, nel rispetto del limite complessivo massimo, possa anche essere concessa la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere entro il 31 dicembre 2020 da parte di Cassa depositi e prestiti derivanti da garanzie su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito alle imprese con sede in Italia che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell’emergenza epidemiologica. Per la copertura degli oneri derivanti dalle garanzie viene istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro”. Si ricorda inoltre “che l’articolo 2 (Misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese) riforma il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti da SACE, intervenendo sui compiti della stessa Società, che vengono estesi e potenziati. A tale ultimo riguardo, si prevede, in primo luogo, che SACE S.p.A. favorisca l’internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l’economia italiana, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l’Italia. Si introduce – a decorrere dal 1o gennaio 2021 – un nuovo sistema di coassicurazione per i rischi non di mercato, in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di SACE S.p.a. sono assunti dallo Stato e da SACE S.p.A. in una proporzione pari, rispettivamente, al 90 e al 10 per cento. Viene poi introdotta una nuova forma di operatività di SACE a finalità di sostegno e rilancio dell’economia. In particolare, la Società è autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa UE, garanzie in qualsiasi forma in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti in qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro”.

Nell’ambito del Capo II (Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza COVID-19), si segnala, in particolare, “l’articolo 13 (Fondo di garanzia PMI) che introduce, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un’estensione dell’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria. L’articolo rafforza ulteriormente – anche alla luce della intervenuta nuova disciplina sugli aiuti di Stato –la disciplina già introdotta dall’articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020, riproducendone l’impianto e parte dei contenuti, che viene, per coordinamento, abrogato (comma 12). In particolare, sono confermate le seguenti misure (comma 1): l’intervento in garanzia del Fondo a titolo gratuito; l’elevazione a 5 milioni di euro dell’importo massimo garantito per singola impresa. Sono ora ammesse a garanzia non solo le PMI ma anche le imprese Mid-cap (fino a 499 dipendenti); l’ammissione all’intervento in garanzia di finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento del debito residuo ; il prolungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale correlata all’emergenza COVID-19; l’eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni di finanziamento garantite; la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo superiore a 500 mila euro e durata minima di 10 anni nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari; l’elevazione al 50 per cento della quota della tranche junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli di finanziamenti destinati ad imprese appartenenti a settori/filiere colpiti dall’epidemia; l’accesso gratuito e automatico al Fondo per i nuovi finanziamenti di importo limitato concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19. Per tali soggetti, l’intervento del Fondo è comunque potenziato: la copertura è del 100 percento sia in garanzia diretta che in riassicurazione. L’importo di tali finanziamenti è fino a 25 mila euro; la proroga di tre mesi di tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo. Si prevedono poi le seguenti ulteriori misure tese ad un maggior rafforzamento degli interventi di garanzia del Fondo: l’incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta dall’80 al 90 per cento dell’ammontare di ciascun finanziamento con durata fino a 72 mesi. L’ammontare del finanziamento è entro i limiti di importo previsti dalla nuova disciplina UE sugli aiuti di Stato; l’elevazione della copertura del Fondo in riassicurazione dal 90 al 100 per cento dell’importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia ; l’accesso alla garanzia del Fondo senza l’applicazione del modello di valutazione del merito creditizio. La probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata – ai fini della definizione delle misure di accantonamento – a titolo di coefficiente di rischio. Sono in ogni caso escluse dalla garanzia le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria ; il cumulo tra la garanzia del Fondo con un’ulteriore garanzia sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso per i beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro; la possibilità di concedere la garanzia anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. Inoltre, il comma 2 riconosce fino al 31 dicembre 2020, una operatività rafforzata del Fondo per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d’ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20 per cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell’operazione nel portafoglio, un rating, non superiore alla classe BB (Standard’s and Poor’s). Vengono introdotte percentuali di copertura più elevate, che passano da una garanzia all’80 per cento ad una garanzia al 90 per cento della tranche junior e da un innalzamento del cap alle prime perdite a carico del Fondo, fino al 18 per cento dell’ammontare dei portafogli. I successivi commi da3a9 contengono interventi di carattere strutturale e non straordinario sul Fondo di garanzia PMI, vari dei quali (commi da 6 a 9 e 11) riproducono quanto già previsto dall’articolo 49 del del decreto-legge n. 18 del 2020”. lp/AGIMEG