Il DL “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” prosegue il suo inter parlamentare presso la Camera dei Deputati.
“L’articolo 21 prevede alcune misure urgenti in materia di beni mobili giacenti e di giochi, volte a finanziare interventi di protezione civile a favore delle popolazioni residenti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali. In particolare, si prevede che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a disporre la vendita dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa e ad istituire estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto”, ha ricordato in VIII commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici) Tommaso Foti (FDI).
In conclusione, Foti ritiene che la Commissione, secondo quanto converrà l’ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, possa avviare fin dalla settimana in corso un ciclo di audizioni informali, a partire dai sindaci dei comuni dei territori colpiti dagli eventi alluvionali. Auspica, infine, una pronta approvazione del provvedimento da parte della Camera, sia per permettere all’altro ramo del Parlamento di esaminarne adeguatamente il contenuto, sia per accelerarne l’entrata in vigore, soprattutto in ragione della necessità che i benefici arrivino quanto prima a quei territori attualmente non inseriti nell’allegato e che potrebbero esserlo a seguito della fase emendativa.
L’articolo 21 del testo “prevede alcune misure volte a finanziare interventi di protezione civile a favore delle popolazioni residenti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. A tal fine la disposizione prevede che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli: – è autorizzata a disporre la vendita dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa (anche in deroga alle norme vigenti in materia di vendita all’incanto), compresi quelli utilizzati dalla medesima Agenzia o dalla stessa assegnati ad altre amministrazioni; – istituisce estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto”.
E’ quanto si legge nel Dossier del Servizio Studi.
“Il comma 1 dispone alcune specifiche modalità di vendita, anche in deroga alle disposizioni sul numero degli incanti, per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con riferimento a beni mobili oggetto di confisca amministrativa, al fine di finanziare gli interventi di protezione civile nei territori colpiti dagli eventi alluvionali. In particolare, la norma stabilisce che, al fine di finanziare gli interventi di protezione civile conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata a disporre la vendita, tramite istituti di vendite giudiziarie, dei beni mobili oggetto di confisca amministrativa (ai sensi degli articoli 295- bis, comma 3, e 301, comma 1, del testo unico delle leggi doganali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nonché dell’articolo 198, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013), compresi quelli utilizzati dalla predetta Agenzia o dalla stessa assegnati ad altre amministrazioni. I territori coinvolti sono quelli per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023 e l’attività di vendita da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli potrà avvenire anche in deroga alla disposizione di cui all’articolo 301, comma 4, del testo unico delle leggi doganali. Si ricorda che il sopra citato comma 4 dell’articolo 301 stabilisce che nel caso di vendita all’asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l’aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l’asta non può essere ripetuta e i mezzi esecutati vengono acquisiti al patrimonio dello Stato. La norma chiarisce infine che dall’attuazione della disposizione in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 disciplina le modalità di trasferimento al bilancio dello Stato dei proventi della vendita dei beni prevista al comma 1. Nello specifico si stabilisce che i proventi della vendita dei beni di cui al comma 1 o dell’importo dovuto in caso di riscatto ai sensi dell’articolo 337 del regolamento di cui al regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, al netto dei tributi e dei dazi eventualmente dovuti, in deroga alle vigenti disposizioni sulla contabilità dello Stato e delle agenzie fiscali, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, per la quota eccedente l’importo di 5 milioni di euro, al Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile). Si ricorda che il richiamato articolo 337 del Regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi doganali, stabilisce che per la vendita delle merci e dei mezzi di trasporto di cui fosse dichiarata la confisca con ordinanza o sentenza dell’autorità giudiziaria o con decisione amministrativa, si osservano le disposizioni del regolamento per la esecuzione della legge sulla riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia approvato con regio decreto 15 novembre 1868, n. 4708. Di regola viene incaricato della vendita il contabile che tiene la gestione della contravvenzione, al quale è data facoltà di vendere a trattativa privata le cose confiscate quando il valore di stima non sia superiore a lire 500.000. Lo stesso contabile ha pure facoltà di restituire al contravventore le cose confiscate quando questi, oltre ai diritti, alle multe ed alle spese, ne paghi subito il valore proprio. I mezzi di trasporto che avessero segreti ripostigli o fossero di speciale fattura per il contrabbando delle merci, non possono essere alienati se non siano prima ridotti in modo da non prestarsi ulteriormente alla frode. Le merci ed i mezzi di trasporto soggetti a diritti di confine non possono mai essere venduti per il consumo nello Stato per somma inferiore all’ammontare dei diritti stessi. Gli oggetti confiscati che per qualsiasi causa non possano essere alienati od utilizzati dall’Amministrazione, vengono distrutti. La distruzione deve constare da apposito processo verbale da unirsi agli atti del processo. Viene chiarito che a tal fine non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 337 del testo unico delle leggi doganali che disciplina la devoluzione delle somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate. Si ricorda che tale norma del testo unico delle leggi doganali stabilisce che le somme riscosse per multe, ammende e pene pecuniarie, e le somme ricavate dalla vendita delle cose confiscate, dedotte le spese, sono devolute per metà all’erario. L’altra metà è assegnata ad altri soggetti nonché a enti. Di tale metà, in particolare, la parte maggiore è devoluta al fondo di previdenza del personale doganale o al fondo di previdenza del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette o al Fondo di assistenza per i finanzieri, secondo che gli scopritori appartengano al personale delle dogane o a quello delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici o alla guardia di finanza. Il comma 3 stabilisce che le deroghe introdotte ai commi 1 e 2 cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2023. Il comma 4, sempre al fine di finanziare interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali, dispone che nel 2023, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del gioco del Superenalotto. Le maggiori entrate derivanti da tali estrazioni sono destinate al sopra citato Fondo per le emergenze nazionali e sono volte a finanziare interventi a favore delle popolazioni dei territori di cui all’allegato 1 del decreto in esame”, conclude. cdn/AGIMEG