Dl Agosto: proroga delle concessioni al 31 dicembre 2022, tutela dei minori, norme in materia di gestione delle funzioni statali sui giochi pubblici. Ecco tutti gli EMENDAMENTI sul gioco

Oggi in Aula alla Camera si terrà la discussione del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. Proroga delle concessioni al 31 dicembre 2022, funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale riordinate con uno o più decreti del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tutela dei minori. Ecco gli emendamenti presentati:

ART. 101. Dopo l’articolo 101, inserire il seguente: Art. 101-bis. (Proroga delle concessioni dei giochi) 1. Ai fini di un allineamento temporale che consenta una decorrenza uniforme per l’avvio delle nuove concessioni ai sensi dell’articolo 1, comma 727, lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le concessioni per la raccolta del gioco a distanza sono prorogate sino al 31 dicembre 2022, a fronte della presentazione di adeguata garanzia e della corresponsione per ciascuna concessione, di una somma pari a euro 2.800 mensile, moltiplicato per i mesi interi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre 2022. 2. I termini della scadenza delle concessioni aventi ad oggetto la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati e per la raccolta del Bingo, nonché la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco mediante apparecchi da intrattenimento, sono prorogati al 31 dicembre 2022. Pertanto, i termini per l’indizione delle rispettive procedure di selezione previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, modificato dall’articolo 69 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla legge n. 27 del 29 aprile 2020 e dall’articolo 1, comma 727, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, sono allineati al 30 giugno 2021. Con determinazione del direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli adempimenti tecnici e le modalità di adeguamento alla normativa vigente fino all’aggiudicazione delle nuove concessioni. 3. In ragione della sospensione della raccolta e delle restrizioni applicate nei pubblici esercizi durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, sono altresì prorogati di 18 mesi i termini della scadenza delle concessioni dei giochi numerici a quota fissa e delle lotterie istantanee.

D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro (FI)

Dopo l’articolo 101, aggiungere il seguente: Art. 101-bis. (Norme in materia di gestione delle funzioni statali sui giochi pubblici) 1. Al fine di ottimizzarne la gestione, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi numerici a quota fissa e dei giochi numerici a totalizzatore nazionale sono riordinate con uno o più decreti del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare sulla base dei seguenti criteri direttivi: a) individuazione delle misure necessarie per garantire la sostenibilità della rete di raccolta dei giochi e delle concessioni, anche in conseguenza della epidemia Covid-19; b) individuazione delle migliori modalità di sviluppo tecnologico per evitare il rischio di obsolescenza delle apparecchiature e delle modalità di gioco. 2. Alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303; 16 settembre 1996, n. 560; 24 gennaio 2002, n. 33; 4 ottobre 2002, n. 240.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli (FdI)

ART. 103. Sopprimerlo.

Colletti, Siragusa (M5S)

ART. 104. Alla lettera a), anteporre la seguente: 0a) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: « 6-bis. Ai fini di un maggiore controllo per il divieto di accesso ai minori agli apparecchi di intrattenimento indicati al comma 6, lettere a) e b) è da intendersi che gli accessi potranno avvenire, oltre che con la tessera sanitaria come previsto dall’articolo 9-quater della legge 9 agosto 2018, n. 96, anche mediante l’esibizione e la verifica di documenti personali di riconoscimento che siano in corso di validità. Le violazioni delle prescrizioni qui contenute sono punite con la sanzione amministrazione di euro 15 mila per ciascun apparecchio utilizzato in difformità delle prescrizioni. ». Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro e misure a tutela dei minori).

Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis (FI)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. All’articolo 9-quater della legge del 9 agosto 2018, n. 96 al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) sopprimere la parola: « esclusivamente »; b) dopo le parole: « tessera sanitaria » inserire le seguenti: « o di qualunque altro tipo di documento di riconoscimento ».

Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto (FI)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. All’articolo 9-quater della legge del 9 agosto 2018, n. 96 al comma 1 sostituire la parola: « esclusivamente » con la seguente: « anche ».

Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto (FI)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: 1-bis. All’articolo 9-quater della legge del 9 agosto 2018, n. 96 al comma 1, dopo le parole: « tessera sanitaria » inserire le seguenti: « e dalla tessera temporanea di abilitazione al gioco rilasciata dal gestore della sala ».

Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto (FI)

Dopo l’articolo, inserire il seguente: Art. 104-bis. (Contributi per i settori ricreativo e dell’intrattenimento) All’articolo 25-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera b-bis), aggiungere il seguente: « Art. 25-ter. 1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, alle attività circensi e spettacoli viaggianti, nonché alle attività spettacolari, di trattenimenti e attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso ovvero in parchi di divertimento compresi i giochi gonfiabili, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 2 milioni di euro per l’anno 2020. 2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, privilegiando le attività che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50 per cento rispetto a quello del 2019. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 265, comma 5, del presente decreto. 4. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

Ziello, Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Bellachioma, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Garavaglia, Gava, Paternoster (Lega)

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente: Art. 100-bis. (Chiusura del contenzioso con i concessionari di scommesse ippiche e sportive) 1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni eccessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, relative agli anni dal 2006 al 2012. 2. Il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale depositati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo i criteri di seguito indicati: a) a fronte del rituale pagamento – effettuato anche mediante compensazione – delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo, parametrato agli anni di durata della titolarità della concessione, non inferiore al 70 per cento della somma accertata nelle predette pronunce; b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali. 3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in misura pari a 138 milioni di euro (64,5 milioni vedi relazione tecnica) per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 114, comma 4.

Paolo Russo, Mandelli, Cannizzaro, D’Attis, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo (FI)

ART. 11. Dopo l’articolo, aggiungere il seguente: Art. 11-bis. (Rafforzamento attività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) 1. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella tutela del made in Italy e nel contrasto all’Italian sounding, anche nelle funzioni di controllo ed ispezione nel settore agroalimentare, per far fronte, altresì, ai nuovi incrementali adempimenti per la elaborazione e il coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca e per il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, a decorrere dall’anno 2020, il Fondo risorse decentrate di cui all’articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato di un importo complessivo pari a 1 milione di euro annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 200.000 euro a decorrere dall’anno 2020 il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato. 2. All’onere di cui al comma 1, pari a 1,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede: a) quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’ articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; b) quanto a 200.000 euro mediante corrispondente riduzione del fondo, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Caretta, Ciaburro (FdI) Inammissibile

cdn/AGIMEG