L’AGCOM, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha disposto l’archiviazione del procedimento avviato nei confronti della d.i. Salvemini Alessio di Vallo della Lucania (SA) per la violazione del divieto di pubblicità di gioco e scommessa previsto dal Decreto Dignità.
“In data 12 giugno 2023 la Guardia di Finanza della Compagnia di Vallo della Lucania ha trasmesso all’Autorità la documentazione con la quale si segnalava una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio per la presunta violazione del divieto sancito dall’art. 9 del decreto dignità da parte del signor Alessio Salvemini, partita IVA 05034160654, titolare della D.I. SALVEMINI ALESSIO avente sede in via Valenziani, 16, 84078, Vallo della Lucania (SA).
Dalla già menzionata relazione della Guardia di Finanza, Nucleo Mobile emerge la completa ricostruzione dei fatti. In particolare, nel corso delle ordinarie attività di controllo sul territorio, in data 31 maggio 2023 i militari della GdF della Compagnia di Vallo della Lucania hanno riscontrato che presso i locali dell’esercizio commerciale con insegna, in Vallo della Lucania (SA) via Valenziani 16, di cui risulta titolare il suddetto soggetto, veniva effettuata pubblicità di giochi e scommesse con vincite di denaro, attraverso due cartelli pubblicitari “BEST PREMIUM” affissi sulle pareti esterne del centro scommesse sottoposto a verifica, entrambi adiacenti ai due ingressi del locale. Nella relazione, i militari della GdF davano conto della presenza di una forma di pubblicità diretta in cui risultava presente un chiaro invito al gioco.
In esito all’attività preistruttoria svolta, in data 27 luglio 2023 è stato notificato l’atto di contestazione alla D.I. SALVEMINI ALESSIO, con sede in sede in via Valenziani, 16, 84078, Vallo della Lucania (SA), e al suo legale rappresentante sig. SALVEMINI ALESSIO quale soggetto titolare dell’esercizio, per la presunta violazione dell’articolo 9 del decreto legge n. 87 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la diffusione di una pubblicità di giochi con vincite in denaro, riscontrata in data 10 giugno 2023”, si legge nell’atto.
“Si ritiene che non ricorra nel caso di specie una fattispecie violativa. In particolare, occorre rilevare che i due cartelli pubblicitari oggetto di contestazione risultano affissi sulle pareti esterne del centro scommesse ma in una posizione adiacente ai due ingressi del locale – e, dunque non in area pertinenziale al locale, ma nell’immediatezza dell’entrata – ed hanno dimensioni contenute e apparentemente idonee a raggiungere esclusivamente gli avventori prossimi all’ingresso del locale e, anche in ragione della collocazione dell’esercizio, come tali non immediatamente percepibili dalla strada pubblica più prossima. Inoltre, quanto ai contenuti dei cartelli, nel caso in esame appare prevalente la valenza informativa, trattandosi di indicazioni con riferimento alle modalità di accesso al gioco. Pertanto, avuto riguardo alle modalità, anche grafiche e dimensionali, della comunicazione effettuata, alla collocazione, nonché al contenuto della stessa, si ritiene che prevalga la finalità informativa della comunicazione”, sottolinea l’Agcom.
QUI il testo integrale della delibera. cdn/AGIMEG