Divieto di occupazione suolo pubblico per chi detiene Awp: As.Tro scrive al Comune di Genova

A Genova, il Regolamento comunale “Sale da gioco e giochi leciti” – adottato con la deliberazione comunale n. 21 del 30/04/2013 – prevede al suo interno il divieto di rilascio delle concessioni di occupazione del suolo pubblico per gli esercizi che, pur avendo un’attività prevalente diversa dall’offerta di gioco lecito (come, ad esempio, i bar), detengono al loro interno gli apparecchi Awp.

Non essendo correlata ad alcuna finalità preventiva del disturbo da gioco d’azzardo patologico, questa norma risulta essere discriminatoria nei confronti dei titolari degli esercizi commerciali che ospitano al loro interno congegni da gioco e, in essa, è rinvenibile soltanto la volontà di penalizzare tali attività, impedendo loro di beneficiare dell’opportunità di utilizzare gli spazi esterni per la somministrazione di alimenti e/o bevande.

In ragione di ciò, Astro ha deciso di scrivere al Comune di Genova per segnalare questa problematica e chiedere l’abrogazione di tale norma.

Di seguito la lettera Astro inviata al Comune di Genova

Bologna, 5 giugno 2023

Spett.le Comune di Genova

Alla c.a. del Sindaco Dott. Marco Bucci

Egregio Sig. Sindaco,

in veste di associazione di rappresentanza degli operatori del gioco lecito (aderente a Confindustria SIT), intendiamo, con la presente, interpellarLa su una rilevante questione attinente ad una disposizione contenuta nel Regolamento comunale “Sale da gioco e giochi leciti” adottato con la deliberazione comunale n. 21 del 30/04/2013.

Nello specifico, riteniamo doveroso richiamare la Sua cortese attenzione sul divieto (previsto dall’art. 19, comma 9 di tale regolamento) di rilascio delle concessioni di occupazione del suolo pubblico per le attività che, pur avendo un’attività prevalente diversa dall’offerta di gioco lecito (come, ad esempio, i bar), detengono al loro interno gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera a) del TULPS (c.d. New Slot).

Occorre premettere, innanzitutto, che l’installazione di tale tipologia di apparecchi da gioco all’interno di esercizi commerciali aventi, come attività prevalente, quella della somministrazione di alimenti e bevande, è regolarmente consentita dall’art. 86 del TULPS (dietro rilascio della relativa autorizzazione, ora di spettanza dei Comuni) nonché dall’art. 3, comma 4 del DM del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2011/3011 del 27 luglio 2011.

Il medesimo Decreto Ministeriale prevede, peraltro, che <<in nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi da gioco all’esterno e comunque al di fuori degli spazi all’uopo delimitati e sorvegliati, dei punti vendita di cui al precedente articolo 3>>.

La legittima esigenza di prevenire il gioco d’azzardo patologico consente certamente di adottare provvedimenti, di natura legislativa o amministrativa, contenenti prescrizioni limitative direttamente incidenti (in termini quantitativi o qualitativi) sull’offerta di gioco lecito (nel rispetto dei criteri, di portata generale, della necessità, adeguatezza e proporzionalità) purché negli stessi provvedimenti sia rinvenibile una potenziale efficacia direttamente correlata alla suddetta finalità.

E’ invece evidente che la finalità della norma regolamentare in esame, non potendo essere quella di impedire la collocazione degli apparecchi da gioco all’esterno dei locali (che, per l’appunto, risulta già vietata dalla legislazione nazionale) risulta essere, in realtà, quella di punire i titolari degli esercizi commerciali (in cui sono presenti apparecchi da gioco) andandoli a penalizzare sulla loro attività principale, diversa dall’offerta di gioco, impedendo loro di poter beneficiare dell’opportunità di poter utilizzare spazi esterni per la somministrazione di alimenti e/o bevande.

Converrà con noi che la penalizzazione di un soggetto come conseguenza dell’esercizio, da parte del medesimo, di un’attività lecita, non sia compatibile con i principi liberaldemocratici propri di uno stato di diritto.

Ci rivolgiamo quindi a Lei per sollevare un problema politico (prima ancora che giuridico), auspicando un’iniziativa della Giunta comunale affinché possa proporre al Consiglio comunale l’abrogazione di questa norma palesemente discriminatoria e probabilmente dettata da motivi squisitamente ideologici.

ManifestandoLe fin d’ora la nostra disponibilità per un’interlocuzione diretta, finalizzata ad un maggiore approfondimento della questione, cogliamo l’occasione per rivolgerLe i nostri migliori saluti.

Massimiliano Pucci

Presidente AS.TRO Assotrattenimento2007- Confindustria SIT”