Il Tar della Liguria (Prima Sezione) ha accolto il ricorso presentato dalla Riviera Games Service S.r.l. e annullato il provvedimento di diniego impugnato contro il Ministero dell’Interno, Regione Liguria e il Comune Taggia per l’annullamento del decreto del Questore di Imperia di rigetto dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S., per l’attività di raccolta delle scommesse. La sala si trova a una distanza di 205 metri da una scuola elementare, ma secondo la parte ricorrente “il provvedimento del Questore oggetto di impugnazione sarebbe illegittimo poichè, innanzitutto, relativamente all’attività di raccolta e gestione delle scommesse, non sarebbe applicabile la disciplina sulle distanze minime (300 metri) dai “luoghi sensibili” prevista dalla l. r. n. 17 del 2012, che riguarda esclusivamente “l’esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico”. Inoltre, il Comune di Taggia non potrebbe estendere l’operatività delle distanze minime alle agenzie di scommesse: in primo luogo, perché non esiste un apposito regolamento comunale in materia e, in secondo luogo, perchè anche se esistesse non potrebbe estendere l’operatività della l. r. n. 17 del 2012 a fattispecie da quest’ultima non considerate, ma solo individuare ulteriori categorie di “luoghi sensibili” per i quali opererebbero le suddette distanze minime”. Il Tar “relativamente al problema della c.d. “lotta alla ludopatia” e all’interpretazione della normativa statale e regionale in materia, con particolare riguardo alla l. r. n. 17 del 2012, questo Tribunale si è già pronunciato con due sentenze, evidenziando, in uno con la giurisprudenza, la differenza tra le sale giochi dotate di strumenti elettronici (VLT) e i punti di mera raccolta delle scommesse. Tale differenza consiste nella strumentazione offerta alla clientela. Mentre gli spazi VLT prevedono la presenza di apparecchiature elettroniche capaci di monopolizzare l’attenzione del giocatore seriale, le sale scommesse offrono soltanto un luogo per la raccolta, appunto, delle scommesse. Tale distinzione non abilita l’amministrazione ad applicare anche alle sale scommesse i limiti distanziometrici che devono invece essere osservati dalle sale giochi. Infatti, la diversità tra le due categorie di esercizi giustifica l’applicazione delle distanze minime dai luoghi sensibili esclusivamente alle sale giochi, le quali comportano maggiori rischi per la ludopatia, senza che sia possibile estendere in via analogica la suddetta normativa regionale alle agenzie di scommesse. Al riguardo il Consiglio di Stato ha specificato che “non si può negare che tra le due attività (gioco con apparecchio tipo slot, da un lato, raccolta scommesse su eventi futuri, dall’altro) esiste una certa differenza di base”; invero, “come osservato proprio dal T.a.r. della Lombardia nella recente decisione n. 706/2015, non è del tutto arbitrario affermare che gli apparecchi di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del Tulps «paiono i più insidiosi nell’ambito del fenomeno della ludopatia, in quanto, a differenza dei terminali per la raccolta delle scommesse, implicano un contatto diretto ed esclusivo tra l’utente e la macchina, senza alcuna intermediazione umana volta a disincentivare, per un normale meccanismo psicologico legato al senso del pudore, l’ossessione del gioco, specie nella fase iniziale del processo di dipendenza patologica»”. Pertanto, deve ribadirsi che la l. r. n. 17 del 2012 nel prevedere i limiti alle “sale da gioco” non trova applicazione anche con riguardo alle attività di raccolta e gestione delle scommesse. Il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento di diniego emesso dalla Questura”. cdn/AGIMEG