Il titolare di una sala giochi ha presentato un ricorso al Tar dell’Emilia-Romagna per chiedere l’annullamento del provvedimento con il quale il Comune di Reggio Emilia ordinava la cessazione dell’attività a causa del mancato rispetto delle distanze minime da un luogo sensibile.
Il Collegio ha ricordato che “la Legge regionale Emilia-Romagna 4 luglio 2013 n. 5, come modificata dalla legge 28 ottobre 2016, n. 18, nell’esercizio delle proprie attribuzioni concorrenti in materia di “tutela della salute” (Corte Cost. n. 108/2017), ha in materia dettato limiti di distanza per tutte le sale giochi e scommesse compresi i c.d. corner dai luoghi sensibili ovvero gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori; la Giunta regionale, con deliberazione n. 831/2017, ha onerato i Comuni a procedere alla mappatura dei punti di raccolta che non rispettano i suindicati limiti di distanza“.
Nel caso di specie, quindi, “comunque non contestati gli atti attuativi di mappatura né quelli regionali presupposti, la censura relativa alla mancata individuazione dei luoghi sensibili sui quali parametrare la misura gravata appare priva di fondamento, non solo in forza della rilevata agevole individuazione dei luoghi sensibili, ma anche in mancanza di una concreta contestazione sulla consistenza distanziometrica dell’attività in questione dai luoghi sensibili stessi individuati dal Comune resistente”.
Per questi motivi il Tar dell’Emilia-Romagna ha rigettato il ricorso e confermato la validità del provvedimento impugnato. ac/AGIMEG