Il presidente della Seconda Sezione Bis del TAR Lazio ha respinto la richiesta di sospensione urgente monocratica presentata dal titolare di un’attività contro il provvedimento della XI Comunità Montana del Lazio – Castelli Romani e Prenestini che vietava l’installazione e la messa in esercizio di apparecchi da gioco, slot e Vlt, nel locale situato nel Comune di Cave, ordinandone la rimozione entro cinque giorni.
Il giudice monocratico ha escluso la presenza di un danno irreparabile tale da giustificare una decisione immediata, adottata prima del contraddittorio tra le parti, e ha fissato la trattazione collegiale nella Camera di Consiglio del 3 settembre 2026.
Il decreto non decide il merito del ricorso né conferma definitivamente la legittimità del divieto: respinge esclusivamente la richiesta di sospensione monocratica urgente.
Oggetto del ricorso
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento del 4 agosto 2026 con cui la XI Comunità Montana ha disposto l’esito negativo della pratica relativa agli apparecchi da gioco installati nel locale di via Cavour 85, nel Comune di Cave.
L’amministrazione ha stabilito il divieto assoluto di installazione e messa in esercizio degli apparecchi da gioco previsti dall’articolo 110, comma 6, del Tulps, vale a dire slot e Vlt, contestando il mancato rispetto dei limiti di distanza dai luoghi sensibili, il cosiddetto distanziometro. Con lo stesso provvedimento è stata ordinata la rimozione immediata degli apparecchi entro cinque giorni.
Il ricorso riguarda inoltre:
• l’avvio del procedimento del 1° giugno 2026;
• gli atti istruttori richiamati nel provvedimento e non conosciuti dal ricorrente, comprese le misurazioni e le verifiche topografiche effettuate sul territorio;
• gli eventuali pareri, rilievi e comunicazioni degli organi di polizia locale;
• in via subordinata, gli eventuali regolamenti o atti generali adottati dalla XI Comunità Montana o dal Comune di Cave in materia di gioco lecito, qualora interpretati nel senso di estendere i limiti di distanza dai luoghi sensibili anche alle ipotesi di subingresso in attività preesistenti;
• ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, anche se non conosciuto.
La richiesta di sospensione urgente
Il ricorrente ha chiesto al presidente del TAR Lazio di sospendere immediatamente l’efficacia del provvedimento, senza attendere la trattazione della domanda cautelare davanti al Collegio.
Secondo la tesi sostenuta nel ricorso, attendere la prima Camera di Consiglio utile di settembre avrebbe provocato un danno grave e irreparabile. L’impossibilità di esercitare una parte rilevante dell’attività economica avrebbe infatti determinato uno sviamento della clientela e la perdita irrimediabile dell’avviamento commerciale.
La decisione del TAR Lazio

Il presidente della Seconda Sezione Bis ha respinto la richiesta di misure cautelari monocratiche presentata ai sensi dell’articolo 56 del Codice del processo amministrativo.
Secondo il giudice, il danno rappresentato dal ricorrente non presenta carattere di irreparabilità, poiché il pregiudizio lamentato ha natura meramente economica. Il decreto evidenzia inoltre che tale pregiudizio è rimasto “indimostrato”.
In questa fase il giudice non ha invece esaminato la fondatezza delle contestazioni riguardanti il distanziometro, le misurazioni effettuate sul territorio o l’applicazione dei limiti di distanza alle ipotesi di subingresso in attività preesistenti.
Camera di Consiglio il 3 settembre
In assenza della sospensione richiesta, il provvedimento della XI Comunità Montana conserva la propria efficacia, compreso l’ordine di rimozione degli apparecchi da gioco entro cinque giorni.
La domanda cautelare sarà esaminata dall’intero Collegio della Seconda Sezione Bis del TAR Lazio nella Camera di Consiglio fissata per il 3 settembre 2026. In quella sede sarà adottata la decisione sulla richiesta di sospensione cautelare collegiale, mentre il merito del ricorso potrà essere esaminato successivamente. lb/AGIMEG

