Distanziometro, Consiglio di Stato: “E’ possibile aprire attività che rientrano tra i ‘luoghi sensibili’ vicino a sale giochi”

E’ stato presentato al Consiglio di Stato un ricorso per chiedere la riforma della sentenza del Tar della Toscana che aveva confermato la legittimità dell’atto con cui il Comune di Casciana Terme Lari (PI) ha impedito l’apertura di una discoteca nei pressi di una sala giochi. Il Comune ha notificato il preavviso di rigetto poiché il regolamento dei giochi prevede che le sale giochi siano distanti almeno 500 metri dai cosiddetti ‘luoghi sensibili’.

I giudici di Palazzo Spada hanno specificato che “l’art. 8, comma 4 del Regolamento – che include le discoteche tra i luoghi sensibili da cui deve esserci una distanza non inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve […]”.

“La norma – spiegano i giudici – vale pertanto ad individuare una condizione ostativa nei confronti della nuova apertura di un centro scommesse o di una sala giochi, ma nulla dice in riferimento ad altre attività commerciali”.

La norma presa in considerazione non dispone vincoli per l’autorizzazione di nuove attività commerciali (o di altra natura) riconducibili alla categoria dei cd. “luoghi sensibili, laddove in maniera legittima operano delle sale giochi.

“Tale conclusione – rileva il Consiglio di Stato – trova ulteriore riscontro nella circostanza che la stessa Regione Toscana, per quanto di sua competenza, si è limitata, all’art. 4, a disciplinare (con connesse condizioni preclusive) le ipotesi di “nuova apertura” di centri di scommesse e spazi per il gioco, senza invece intervenire sui locali già esistenti al momento della sua entrata in vigore”.

Per questi motivi l’appello è stato accolto dal Consiglio di Stato e di conseguenza sospende gli effetti della sentenza impugnata. ac/AGIMEG