Home Attualità Distanze dai luoghi sensibili, vale l’ingresso dell’edificio o anche le pertinenze? A Modena il Consiglio di Stato ordina una nuova misurazione

Distanze dai luoghi sensibili, vale l’ingresso dell’edificio o anche le pertinenze? A Modena il Consiglio di Stato ordina una nuova misurazione

Il Consiglio di Stato (Sezione IV), con ordinanza resa in camera di consiglio, ha disposto una verificazione tecnica nel giudizio tra una tabaccheria e il Comune di Fiorano Modenese (MO) sulla corretta applicazione del distanziometro di 500 metri dai “luoghi sensibili” previsto dalla l.r. Emilia-Romagna 5/2013 e dalla DGR 831/2017.

Il Comune aveva vietato l’installazione di nuovi apparecchi da gioco lecito e il rinnovo dei contratti già in essere presso la tabaccheria, ritenendo l’esercizio a meno di 500 m da un centro sportivo, classificato come luogo sensibile. Il TAR Emilia-Romagna (sent. 671/2023) aveva respinto il ricorso dell’esercente, che ha quindi appellato al Consiglio di Stato.

Il cuore della controversia è come misurare la distanza: per il Comune la distanza, calcolata “secondo il percorso pedonale più breve” e prendendo come ingresso del luogo sensibile la sbarra su via Villa, è di 401 metri; la perizia di parte dell’appellante indica invece 521 m (ingresso bar dei campi da tennis) o 611 m (ingresso del campo di calcio), sostenendo che il complesso sportivo sia composto da accessi molteplici e che vada considerato l’ingresso dell’edificio e non delle pertinenze.

Ritenendo necessario un accertamento neutrale, il Consiglio di Stato ha nominato verificatore il Direttore del Servizio Viabilità della Provincia di Modena (dopo l’impedimento comunicato dalla Regione); ha imposto una misurazione in loco della distanza; ha ordinato di procedere così in contraddittorio: avviso alle parti, verbale delle operazioni, bozza di relazione, 10 giorni per osservazioni, poi relazione finale. Quindi ha fissato in 60 giorni (dalla comunicazione/notificazione dell’ordinanza) il termine per la verificazione e rimette alla Segreteria la fissazione della nuova udienza pubblica per la prosecuzione.

L’esito della verificazione chiarirà se la distanza coincida con i 401 m stimati dal Comune o diverga, incidendo sull’applicabilità del divieto di nuovi apparecchi e rinnovi. L’ordinanza è non definitiva: la decisione di merito arriverà dopo il deposito della relazione tecnica e la successiva udienza. sm/AGIMEG

Exit mobile version