Il Consiglio di Stato (Sezione IV), con ordinanza resa in camera di consiglio, ha disposto una verificazione tecnica nel giudizio tra una tabaccheria e il Comune di Fiorano Modenese (MO) sulla corretta applicazione del distanziometro di 500 metri dai “luoghi sensibili” previsto dalla l.r. Emilia-Romagna 5/2013 e dalla DGR 831/2017.
Il Comune aveva vietato l’installazione di nuovi apparecchi da gioco lecito e il rinnovo dei contratti già in essere presso la tabaccheria, ritenendo l’esercizio a meno di 500 m da un centro sportivo, classificato come luogo sensibile. Il TAR Emilia-Romagna (sent. 671/2023) aveva respinto il ricorso dell’esercente, che ha quindi appellato al Consiglio di Stato.
Il cuore della controversia è come misurare la distanza: per il Comune la distanza, calcolata “secondo il percorso pedonale più breve” e prendendo come ingresso del luogo sensibile la sbarra su via Villa, è di 401 metri; la perizia di parte dell’appellante indica invece 521 m (ingresso bar dei campi da tennis) o 611 m (ingresso del campo di calcio), sostenendo che il complesso sportivo sia composto da accessi molteplici e che vada considerato l’ingresso dell’edificio e non delle pertinenze.
Ritenendo necessario un accertamento neutrale, il Consiglio di Stato ha nominato verificatore il Direttore del Servizio Viabilità della Provincia di Modena (dopo l’impedimento comunicato dalla Regione); ha imposto una misurazione in loco della distanza; ha ordinato di procedere così in contraddittorio: avviso alle parti, verbale delle operazioni, bozza di relazione, 10 giorni per osservazioni, poi relazione finale. Quindi ha fissato in 60 giorni (dalla comunicazione/notificazione dell’ordinanza) il termine per la verificazione e rimette alla Segreteria la fissazione della nuova udienza pubblica per la prosecuzione.
L’esito della verificazione chiarirà se la distanza coincida con i 401 m stimati dal Comune o diverga, incidendo sull’applicabilità del divieto di nuovi apparecchi e rinnovi. L’ordinanza è non definitiva: la decisione di merito arriverà dopo il deposito della relazione tecnica e la successiva udienza. sm/AGIMEG

