Inammissibile l’applicazione di sanzioni penali qualora l’operatore straniero sia stato escluso dall’aggiudicazione della Concessione in violazione del diritto comunitario. L’operato legittimo degli agenti di Polizia, per quanto oggetto di sequestro, non basta a mantenere il vincolo laddove è presente discriminazione. La giurisprudenza evidenzia il diritto dei centri collegati alla BetuniQ di stare sul territorio italiano, poiché collegati a società maltese illegittimamente esclusa dall’ultimo bando di concessione , in violazione del diritto dell’Unione Europea.
Questo è quanto valutato dal Pm di Reggio Calabria che, nel suo pronunciamento, convalida il sequestro probatorio operato d’urgenza dalla PG e, atteso il venir meno delle esigenze probatorie ,per via della cristallizazione dei fatti evidenziata nel verbale dalla PG, in ordine al sequestro preventivo, dispone (direttamente) il dissequestro di tutti i beni e la restituzione degli stessi all’avente diritto.
“ La disciplina nazionale dettata dall’art 4 L.401/89 appare infatti di dubbia compatibilità con gli artt 49 e 56 del Trattato dell’Unione Europea. In particolare – si legge- come stabilito dalla Corte di Giustizia nel 2012 e richiamata dalla Cassazione nelle successive pronunce sul punto, da un lato è legittimo in astratto che uno Stato membro ponga limitazioni al diritto di stabilimento ed alla libera prestazone di servizi a ragione di ordine pubblico, dall’altro, non è ammissibile l’applicazione di sanzioni penali qualora l’operatore straniero sia stato escluso dall’aggiudicazione della concessione in violazione del diritto comunitario .A tal proposito, come è noto, anche la Uniq Group Limited ha proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo che non si è ancora pronunciato in maniera definitiva. Ne consegue che, anche alla luce della ordinanza del 5.02.2014 con la quale la Corte di Cassazione ha sollevato davanti alla Corte di Giustizia UE una questione pregiudiziale ex art 267 TFUE proprio relativa alla compatibilità della disciplina penale rispetto agli art 49 e 56 sugli ulteriori approfondimenti derivanti dall’attesa decisione della Corte di Giustizia , tra la libertà di iniziativa economica privata tutelata dalla Costituzione ed una disciplina penalistica di dubbia conformità alla stessa Costituzione , si ritiene , allo stato sia preminente la tutela della prima “
La Uniq Group Ltd – fa sapere la società – è soddisfatta per il riconoscimento ottenuto in merito alla legittimità dell’operato dei CED collegati alla stessa e per la difesa legale quotidianamente accanto ai centri BetuniQ per tutelare al meglio il loro operato, secondo giurisprudenza ormai consolidata , conforme ai precetti normativi. lp/AGIMEG