VLT, Consiglio di Stato respinge ricorso contro distanziometro Veneto: “No a sale a meno di 500 metri dai luoghi sensibili” 

“E’ del tutto chiaro che l’obiettivo del Regolamento è quello di dare puntuale applicazione nel territorio comunale all’articolo 20 della Legge Regionale n. 6/2015, evitando l’apertura di nuove sale da giochi che si trovino ad una distanza inferiore ai cinquecento metri da alcuni luoghi sensibili”. Con questa motivazione il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha respinto il ricorso di una sala giochi contro il Comune di Bardolino (Verona) per la riforma della sentenza del Tar Veneto (Sezione Terza). Con provvedimento del 10 dicembre 2015, la Questura rilasciava la licenza per una sala VLT specificando: “che la stessa era da intendersi efficace solo a seguito del rilascio al titolare dell’esercizio in argomento di apposita autorizzazione all’installazione dei giochi VLT da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – AAMS (…) e che la autorizzazione di polizia non [valeva ad esonerare] il titolare dal rispetto delle norme regionali ove applicabili e dai regolamenti di Polizia”.
Il CdS evidenzia come “è conclamato che la ditta “non disponeva neppure dell’autorizzazione ex articolo 88 T.U.L.P.S. rilasciata dalla Questura di Verona, non disponeva della prescritta autorizzazione da parte dell’Agenzia dei Monopoli e non aveva neppure presentato la S.C.I.A. inerente l’apertura dell’esercizio con l’indicazione del tipo di attività da svolgere e del numero delle apparecchiature che sarebbero state installate”.
Tra il Collegio sottolinea come “le limitazioni di distanza, contenute in leggi regionali o provinciali, hanno già ottenuto il positivo vaglio costituzionale”. In particolare si è affermato che “le norme impugnate, le quali dettano limiti alla collocazione nel territorio delle sale da gioco e di attrazione e delle apparecchiature per giochi leciti, sono dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale”. lp/AGIMEG