Il Tar Emilia Romagna respinge la richiesta di sospendere in via cautelare il regolamento sulle sale da gioco adottato dal Comune di Riccione. IL giudice sostiene che i ricorrenti “erroneamente considerano” la mappatura dei luoghi sensibili “quale atto pianificatorio in materia urbanistica e di uso del territorio e non quale atto meramente ricognitorio di tali luoghi”. Inoltre, “nella necessaria valutazione dei diversi contrapposti interessi in gioco, appare preminente quello pubblico di cui sono portatori il Comune e la Regione resistenti diretto a contrastare il dilagante fenomeno della ludopatia rispetto a quelli, pur rilevanti e meritevoli di considerazione, sottesi alla presentazione del ricorso”. lp/AGIMEG