Tar Calabria conferma la revoca della licenza al titolare di una sala scommesse. “Giusto negare la licenza a soggetti con congiunti gravati da condanne penali”

Il titolare di una sala scommesse si è rivolto al Tar della Calabria per ricorrere contro l’atto che revoca la licenza per la raccolta di scommesse. Il ricorrente l’annullamento del provvedimento per eccesso di potere in fase istruttoria, ma il Tar della Calabria afferma che: “Il Collegio condivide le considerazioni che hanno portato la terza sezione del Consiglio di Stato a rigettare l’appello cautelare proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza n. 41 del 23.03.2017 con la quale il Tribunale respinse l’istanza da lui presentata ex art. 58 cpa. L’enfasi posta dal ricorrente sul rapporto prodotto il 2 ottobre 2015 dalla Stazione Carabinieri di San Luca, per trarne argomenti a proprio vantaggio, non coglie nel segno: il rapporto infatti, da un lato esplicita e chiarisce in dettaglio quali siano le vicende familiari e le numerose frequentazioni dell’appellante, e dall’altro si limita ad esprimere la valutazione – invero molto contraddittoria – che l’interessato non sia “soggetto controindicato” che possa “abitualmente a delinquere”; ed è evidente che per il rilascio di una autorizzazione di PS a raccogliere scommesse per conto estero in un contesto locale tanto sensibile come quello della città di San Luca la discrezionale valutazione dell’Autorità può ed anzi deve non limitarsi alla attestazione che il richiedente probabilmente non commetterà abitualmente reati, ma pretendere assai di più e cioè la piena affidabilità della persona desunta anzitutto dalla assenza di legami familiari, amicali, locali che possano far ipotizzare un uso non trasparente della sensibilissima attività di raccolta scommesse”. Per questi motivi il Tar della Calabria respinge il ricorso e conferma il provvedimento che nega la licenza al titolare della sala scommesse. ac/AGIMEG