Slot, Tar Veneto ribadisce divieto di collocazione di nuovi apparecchi in esercizi situati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili

“Il Regolamento comunale sui giochi ha dettato una disciplina ancor più restrittiva delle attività di gioco lecito” e vietato “la collocazione di nuovi apparecchi per il gioco negli esercizi situati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili né ha consentito la sanatoria di abusi pregressi”. Con questa motivazione il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha respinto il ricorso di una sala giochi di Mestre (VE) per l’annullamento del provvedimento di diffida all’esercizio dell’attività di giochi leciti svolta presso l’esercizio dedicato Vlt/Slot “in asserita difformità a quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento comunale in materia di giochi e dell’art. 30 del Regolamento Edilizio, con contestuale divieto di prosecuzione dell’attività con numero superiore a 7 apparecchi”. In altre parole, si è contestato il maggior numeri di apparecchi installati nel locale. “L’art. 30 del Regolamento Edilizio del Comune di Venezia, adottato in regime di salvaguardia con delibera commissariale dd. 2.4.2015 e decaduto nel corso del 2018, ha introdotto restrizioni all’attività di gioco lecito e, in particolare, vietato l’apertura di sale da gioco o la “nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito” in locali che si trovino, come quello gestito dalla ricorrente, a una distanza inferiore a cinquecento metri da determinati luoghi sensibili”, afferma il Tar, che sottolinea come “il divieto è stato, implicitamente, ribadito dall’art. 6 dal Regolamento comunale sui giochi, entrato in vigore il 10 dicembre 2016, che ha consentito l’apertura di nuove sale giochi e la nuova collocazione di apparecchi per il gioco solo in locali che distano almeno 500 metri dai luoghi definiti sensibili, con ciò implicitamente vietando la collocazione di nuovi apparecchi per il gioco in esercizi situati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili”. “Alla luce delle suesposte considerazioni, rilevato che la ricorrente risulta aver installato nel corso degli anni un numero di apparecchi per il gioco (prima 43, poi 13) superiore a quello autorizzato (7), il ricorso e i motivi aggiunti devono essere respinti”. cr/AGIMEG