Slot, Tar Piemonte respinge ricorso sala Vercelli contro sospensione licenza: “Locali non compatibili con utilizzo apparecchi da gioco”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha respinto un ricorso contro Comune di Vercelli per l’annullamento della determinazione del Direttore del settore polizia municipale con la quale è stata confermata la misura della sospensione dell’efficacia della licenza per l’esercizio dell’attività di sala giochi. Prima ancora che l’attività fosse avviata l’amministrazione comunale comunicava l’avvio del procedimento volto alla sospensione temporanea della licenza, essendo stato accertato che i locali pertinenziali della sala giochi, ubicati al piano seminterrato, risultavano accatastati nella categoria magazzini e locali di deposito, non compatibile con la loro destinazione “a frequentazioni della clientela per l’utilizzo degli apparecchi da gioco”. Per il Tar le doglianze del ricorrente sono infondate nel merito. Osserva il collegio che “i provvedimenti impugnati sono stati sufficientemente giustificati dalla mancanza di regolarità edilizia e urbanistica del locale seminterrato, non potendo consentirsi l’esercizio di un’attività commerciale nonostante l’accertata abusività di parte dei locali ad essa adibiti, anche e soprattutto per esigenze di tutela della salute e della sicurezza degli avventori. La sospensione della licenza è stata disposta non a tempo indeterminato, ma fino all’avvenuta regolarizzazione delle carenze riscontrate, e quindi in correlazione ad un comportamento positivo del diretto interessato”. La difesa comunale per il Tar ha inoltre “replicato in modo condivisibile che la licenza per la sala giochi è stata rilasciata al ricorrente per un numero di slot machines determinato anche in base alla superficie complessiva dei due locali; la riduzione della superficie complessiva della sala giochi avrebbe quindi determinato una correlativa diminuzione del numero di slot machines, incidendo sullo stesso interesse del ricorrente ad avviare l’attività commerciale. Sarebbe quindi stato onere dell’interessato di richiedere l’eventuale revoca del provvedimento di sospensione della licenza limitatamente al locale al piano terreno, sulla base di considerazioni economiche ed organizzative che l’amministrazione non avrebbe potuto evidentemente svolgere in sua vece”. lp/AGIMEG